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Robin Hood Tax: declaratoria di incostituzionalità e chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

04/05/2015

Con la Circolare n. 18/E del 28 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della declaratoria di incostituzionalità recentemente statuita dalla Corte Costituzionale con riguardo all'addizionale IRES applicabile alle imprese di rilevanti dimensioni operanti nei settori del petrolio e dell'energia, detta anche "Robin Hood Tax" o “RHT”, introdotta dall'art. 81, commi 16, 17 e 18, del D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008.

L’addizionale, recentemente elevata al 10,5%, trovava applicazione qualora, nel periodo d’imposta precedente a quello di riferimento, l’impresa (del settore energetico o petrolifero) avesse realizzato un volume di ricavi superiore ad euro 3 milioni ed un reddito imponibile superiore ad euro 300 mila, al fine di colpire il conseguimento di “sovra-profitti” da parte di tale tipologia di imprese.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 10 dell’11 febbraio 2015, ha statuito l’incostituzionalità di tale addizionale, nell’assunto che la medesima costituisca una vera e propria maggiorazione dell’aliquota IRES, in violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di capacità contributiva.

Con la Circolare in argomento, l’Agenzia delle Entrate ha anzitutto rilevato che il Giudice Costituzionale ha inteso far decorrere gli effetti della declaratoria di incostituzionalità dal giorno successivo della pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale, ossia dal 12 febbraio 2015.

Conseguentemente, i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare non saranno più assoggettati alla RHT soltanto a partire dal periodo di imposta 2015, mentre quelli con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare non vi saranno più assoggettati a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 12 febbraio 2015.

Restano pertanto fermi alle scadenze ordinarie (16 giugno 2015) gli obblighi di versamento del saldo della RHT per il periodo d’imposta 2014.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che:

1) eventuali eccedenze di RHT che non trovino utilizzo nel saldo relativo al 2014, potranno essere utilizzate unicamente in “compensazione orizzontale”, da effettuarsi con i limiti e le modalità previsti dalla normativa vigente, senza possibilità di compensazione verticale con l’IRES. In alternativa, le stesse eccedenze potranno essere utilizzate chiedendole a rimborso ovvero cedendole alla consolidante ai fini della compensazione con l’IRES da questa dovuta;

2) le perdite pregresse assumono rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile della RHT a prescindere dal periodo in cui sono maturate, e quindi anche qualora risalgano a periodi d’imposta precedenti all’introduzione della RHT;

3) per verificare il parametro del reddito imponibile superiore a 300 mila euro, occorre fare riferimento al reddito imponibile al netto delle perdite pregresse, disponibili e compensabili ai sensi dell’art. 84 del TUIR.

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Guido Zavadini
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