Home / Pubblicazioni / Utilizzo “tardivo” dell’agevolazione c.d. Tremonti...

Utilizzo “tardivo” dell’agevolazione c.d. Tremonti ambientale a valere sugli investimenti in impianti di produzione di energia rinnovabile

L’agevolazione di cui all'art. 6 della Legge 23/12/2000 n. 388 (c.d. “Tremonti ambientale”) prevede che la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Solo in tempi recenti, l’amministrazione finanziaria - di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico (“MiSE”) - ha fornito importanti chiarimenti circa:

i) la qualificazione dell’investimento per la realizzazione di impianti fotovoltaici quale investimento "ambientale" ai sensi dell'Agevolazione;

ii) la cumulabilità della tariffa incentivante riconosciuta in base ai Conti Energia con l'Agevolazione;

iii) la metodologia di calcolo di stima dei costi di investimento ammissibili.

I chiarimenti forniti in merito alle questioni di cui sopra hanno dunque consentito – a decorrere, indicativamente, da inizio 2013 - di rendere più chiaro e definito il quadro normativo e interpretativo di riferimento ai fini dell'applicazione dell'Agevolazione.

Da ultimo, di primaria rilevanza è la Nota Informativa pubblicata dal MiSE il 18 giugno 2015 “a seguito di contatti con l’Agenzia delle Entrate” con la quale è stato finalmente chiarito una volta per tutte, in via ufficiale, che “pur essendo stato abrogato, l’art. 6 in questione residua la possibilità di usufruire della detassazione per gli investimenti fatti prima dell’abrogazione delle relative disposizioni”.

Al fine di poter beneficiare dell’Agevolazione alcune condizioni devono essere rispettate e, in particolare:

a) che la società di qualifichi quale piccola o media impresa;

b) che l’investimento sia stato effettuato tassativamente entro la data del 26 giugno 2012;

c) che l’impianto benefici dell’incentivazione riconosciuta dal GSE sulla base del Secondo Conto Energia (di cui al D.M. del 19 febbraio 2007);

d) che nel bilancio dell’esercizio in cui è stato fatto l’investimento sia stata data separata rappresentazione dello stesso;

e) che entro un mese dall'approvazione del bilancio annuale sia stata inviata una comunicazione al MiSE indicando l’importo dell’investimento.

L’Agevolazione consiste in una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento, di importo pari alla parte dei costi che possono beneficiare dell’Agevolazione.

Ciò premesso, al fine di poter accedere “tardivamente” all’Agevolazione, l’Agenzia delle Entrate, in occasione di talune pronunce, ha precisato quanto segue:

1) il calcolo dei costi che possono beneficiare dell’agevolazione deve essere certificato da soggetti preposti a tale scopo (risoluzione n. 226/E del 2002);

2) è possibile soddisfare la condizione di cui sub d) procedendo alla riapprovazione del bilancio relativo all'esercizio di effettuazione dell'investimento, con conseguente nuovo deposito dello stesso in Camera di Commercio (risposta ad istanza di interpello non pubblicata);

3) quanto alla condizione di cui sub e), la comunicazione al MiSE non è prevista a pena di decadenza dall'agevolazione e può anche essere effettuata successivamente (interpello del 6.6.2013 - Direzione Regionale delle Entrate del Lazio);

4) la mancata indicazione della deduzione per beneficiare dell’agevolazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi originaria non è di ostacolo alla possibilità di avvalersi di tale deduzione. In linea di principio è possibile, quindi, recuperare l'eventuale imposta versata in eccesso (una volta decorso il termine per la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore) presentando un'istanza di rimborso del versamento effettuato ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 602/1973 e cioè “entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data di versamento dello stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento”. Il punto ha trovato da ultimo conferma in un recentissimo “Question Time” parlamentare.

Ciò, in sostanza, significa che le società interessate – dando per rispettate la qualifica quale piccola o media impresa e la realizzazione dell’impianto entro il 26.6.2012 – possono riapprovare il bilancio dell’annualità nel quale l’investimento è stato effettuato, nonché inviare oggi – per allora - la comunicazione al MiSE e, infine, presentare un’istanza di rimborso per tutti i versamenti di imposte effettuati (maggiori imposte che non sarebbero state versate in presenza di variazione in diminuzione operata in sede di dichiarazione dei redditi) a decorrere dal periodo d’imposta 2011 (cioè prendendo a riferimento la data del versamento del saldo IRES dovuto nel mese di giugno 2012 e includendo nel conteggio il 1° e 2° acconto e il saldo).

Alla luce di quanto esposto, è opportuno che ciascun soggetto intestatario di impianti fotovoltaici valuti con attenzione i benefici che tali chiarimenti potrebbero comportare, soprattutto in un’ottica di potenziale significativo rimborso su imposte già assolte. CMS è in grado di proporre soluzioni idonee a massimizzare i potenziali benefici fiscali ottenibili, assistendo le società al fine di ottenere il rimborso delle maggiori imposte versate.

Autori

Foto diStefano Chirichigno
Stefano Chirichigno
Partner
Roma
Foto diVittoria Segre
Vittoria Segre
Partner
Roma