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Compensatio lucri cum damno e principio indennitario

17/07/2023

Assinews  N. 354 - lug/ago 2023

La nuova interpretazione proposta dal Tribunale di Milano

Argomento da sempre discusso in ambito assicurativo è la cumulabilità del risarcimento del danno conseguente a un fatto illecito e l'indennizzo derivante da un contratto di assicurazione contro i danni. Seppur la questione non presenti particolari problematiche ove il contratto assicuri una res (es. polizza property), ipotesi in cui il cumulo viene pacificamente escluso (cfr. Cass., S.U., n. 12565/2018), di più ardua risoluzione è il caso di una polizza stipulata per garantire un danno alla salute (es. polizza infortuni o malattia). Da un punto di vista normativo, il limite alla cumulabilità delle somme ottenute a titolo di risarcimento ed indennizzo discenderebbe dalla regola della compensatio lucri cum damno e dal principio indennitario, tradizionalmente ricondotto agli artt. 1905, 1908, 1909, 1910 c.c., in forza dei quali il danneggiato non può trovarsi in una situazione più favorevole rispetto a quella antecedente all'evento lesivo occorso.

Per approfondimenti contattare Laura Opilio laura.opilio@cms-aacs.com

Articolo pubblicato su Assinews  N. 354 - lug/ago 2023

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