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BREXIT – Pubblicato il Decreto Legge sull’operatività di compagnie e intermediari assicurativi e riassicurativi in caso di hard Brexit

27/03/2019

Il 25 marzo 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 22 (il “Decreto”) avente ad oggetto le misure transitorie per garantire la continuità dei mercati e degli intermediari in caso di no deal in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione Europea a far data dal 12 aprile 2019 qualora l’accordo di recesso non venga approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, o dal 22 maggio 2019 qualora l'accordo di recesso sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019  (la “Data di Recesso”).

Lo scopo del Decreto è quello di preservare la stabilità complessiva del sistema economico, bancario, finanziario e assicurativo italiano e, al contempo, assicurare l’integrità dei mercati nonché la tutela degli investitori e della clientela nel caso di hard Brexit, regolando l’attività degli operatori che verrà svolta nei 18 mesi successivi alla Data di Recesso (il “Periodo Transitorio”).

Il Decreto entra in entra in vigore il 26 marzo 2019 e dovrà esse convertito in legge entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il Decreto prevede che le compagnie e gli intermediari assicurativi e riassicurativi aventi sede nel Regno Unito dovranno cessare lo svolgimento di ogni attività alla Data di Recesso salvo il run-off dei rapporti in essere nel Periodo Transitorio.

1.      Imprese di Assicurazione: cessazione dell’iscrizione nell’elenco delle società comunitarie ed effetti sui contratti pendenti

Con decorrenza dalla Data di Recesso, tutte le imprese di assicurazione con sede legale nel Regno Unito che operano in Italia in LPS o in stabilimento verranno cancellate dall’elenco delle imprese comunitarie.

Le imprese cancellate:

  • potranno unicamente continuare a gestire nel Periodo Transitorio i contratti e le coperture in essere alla Data di Recesso;
  • non potranno assumere nuovi contratti né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti; e
  • dovranno informare i contraenti del regime di operatività applicabile, anche mediante comunicazione sul proprio sito web entro 15 giorni dalla Data di Recesso.

 Della prosecuzione temporanea di tale attività l’IVASS darà adeguata evidenza al pubblico.

 Il contraente delle polizze a partire dalla Data di Recesso potrà (i) recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all’anno, dandone comunicazione scritta all’impresa o (ii) esercitare altre forme di scioglimento del vincolo contrattuale e le clausole di tacito rinnovo perderanno efficacia. Il recesso del contraente avrà effetto alla scadenza della prima annualità successiva alla Data di Recesso.

Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del Decreto, le imprese che alla Data di Recesso saranno cancellate dall’elenco dovranno presentare all’IVASS un piano contenente le misure di gestione atto a consentire loro di procedere con regolarità e speditezza alla corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso alla Data di Recesso, inclusi i pagamenti dei sinistri.  Le imprese che non riescono ad assicurare la completa realizzazione del piano entro il termine del Periodo Transitorio, devono darne tempestiva notizia all’IVASS mediante una richiesta di proroga che verrà valutata dall’IVASS. 

2.      Intermediari assicurativi anche a titolo accessorio, o riassicurativi: cessazione dell’iscrizione nel registro ed effetti sui contratti pendenti 

Con decorrenza dalla Data di Recesso, gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito che operano l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa in Italia in regime di stabilimento o in LPS, cessano la loro attività entro tale data e sono cancellati dall’elenco annesso al registro degli intermediari.

Gli operatori cancellati:

  • dovranno portate a termine le operazioni necessarie all’ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi dalla Data di Recesso;
  • dovranno informare i contraenti del regime di operatività applicabile, anche mediante comunicazione sul proprio sito web entro 15 giorni dalla Data di Recesso; e
  • non potranno avviare nuove attività di distribuzione né rinnovare i rapporti già sulla base di clausole di rinnovo tacito.

Della prosecuzione temporanea di tale operatività l’IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.

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CMS Neswsletter Italia | 27 marzo 2019
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