L’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300 del 20 maggio 1970), come modificato dalla L. n. 92 del 28 giugno 2012, non prevede espressamente le conseguenze sanzionatorie nei confronti dei datori di lavoro, in tutti i casi in cui trascorra un certo tempo tra la conoscenza del fatto commesso dal lavoratore e l’invio allo stesso della lettera di contestazione disciplinare, ovvero tutte le volte in cui il contratto collettivo applicato preveda un termine entro il quale la sanzione deve essere decisa, oppure comunicata (cosiddetto licenziamento illegittimo per tardività della lettera di addebito).
