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Implementation of EU Directive on unfair trading practices in B2B relationships in the agricultural and food supply chain is approaching

In questi giorni è in corso di approvazione il Disegno di legge n. 1721-B (legge di delegazione Europea), il cui art. 7 stabilisce i princìpi ed i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

Entro il 1° maggio 2021, infatti, gli Stati Membri sono chiamati ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/633.

La Direttiva contempla una serie di fattispecie al ricorrere delle quali una pratica commerciale, realizzata nell’ambito della filiera alimentare, deve considerarsi sleale e, per l’effetto, vietata. In particolare, la Direttiva considera sempre vietate le pratiche commerciali che si traducano:

  1. in ritardi nei pagamenti oltre i 30 giorni per i prodotti deperibili;
  2. in modifiche unilaterali da parte dell’acquirente delle clausole dei contratti di fornitura di prodotti agroalimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti;
  3. nella cancellazione degli ordini di prodotti deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non riuscirà a trovare un'alternativa per commercializzare o utilizzare tali prodotti;
  4. nella richiesta di pagamento per il deterioramento o la perdita di prodotti che si verificano presso i locali dell'acquirente o dopo che tali prodotti sono divenuti di sua proprietà quando il deterioramento o la perdita non sono da imputare al fornitore;
  5. nell’acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita da parte dell’acquirente di segreti commerciali del fornitore;
  6. in minacce (o attuazione) di ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest'ultimo esercita i diritti contrattuali e legali di cui gode.

Sono invece consentite – ma solo laddove precedentemente concordate in termini chiari ed univoci nell'accordo di fornitura o in un altro accordo successivo tra il fornitore e l'acquirente – quelle pratiche che prevedano la restituzione dei prodotti invenduti senza corrispondere alcun pagamento, o l’effettuazione di pagamenti come condizione per poter entrare nella catena distributiva dell’acquirente, o infine l’effettuazione di pagamenti per spese promozionali, di marketing o pubblicitarie.

Affinché la pratica commerciale possa considerarsi sleale, questa deve essere realizzata:

  1. da fornitori con un fatturato annuale pari o inferiore a 2 milioni di Euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 2 milioni di Euro;
  2. da fornitori con un fatturato annuale compreso tra 2 milioni di Euro e 10 milioni di Euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 10 milioni di Euro;
  3. da fornitori con un fatturato annuale compreso tra 10 milioni di Euro e 50 milioni di Euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 50 milioni di Euro;
  4. da fornitori con un fatturato annuale compreso tra 50 milioni di Euro e 150 milioni di Euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 150 milioni di Euro;
  5. da fornitori con un fatturato annuale compreso tra 150 milioni di Euro e 350 milioni di Euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 350 milioni di Euro.

Dal testo del DDL si evince che la nuova disciplina derivante dal recepimento dovrà applicarsi a tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari indipendentemente dal fatturato aziendale. Verrà quindi estesa agli acquirenti che hanno un fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di Euro ed ai fornitori con fatturato annuale superiore ai 350 milioni di Euro.

Puntuale dovrà poi essere il coordinamento con l’art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 che aveva introdotto importanti novità in tema di forma dei contratti nell’ambito delle relazioni commerciali relative alla filiera agroalimentare e termini di pagamento: la legge delega richiede che venga confermato che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti e che i contratti debbano essere stipulati prima della consegna dei prodotti, salvo che per quei contratti conclusi con il consumatore o che prevedano il pagamento (contestuale alla consegna) del prezzo pattuito; quanto ai termini, le nuove disposizioni dovranno essere coordinate anche con le previsioni relative alla fatturazione elettronica.

Giovandosi poi della possibilità lasciata agli Stati Membri di introdurre norme nazionali più rigorose volte a contrastare le pratiche commerciali sleali, il DDL prevede che tra le pratiche commerciali sleali vietate debbano essere incluse anche le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare ed aste elettroniche a doppio ribasso, nonché la vendita di prodotti a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione. Riguardo tale ultimo aspetto, viene prevista la revisione del regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, (DPR 6 aprile 2001, n. 218), al fine di consentire che la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili sia ammessa solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto.

Attenzione viene poi riposta alla fase di denuncia e controllo. Dovrà essere garantita la tutela dell'anonimato delle denunce relative alle pratiche sleali, che possono provenire da singoli operatori, da singole imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera agroalimentare.
 
L’autorità nazionale deputata all'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari nonché sull'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e delle relative sanzioni dovrà essere individuata nell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF); ciò appare tuttavia confliggere con le recenti proposte di riforma concorrenziale inviate dall’AGCM al Governo del 23 marzo 2021, nelle quali proprio l’AGCM rivendica il proprio ruolo nel contrasto alle violazioni individuate dalla direttiva (UE) 2019/633.

Da ultimo, nel DDL si richiede al Governo di introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive che tengano conto della natura, della durata, della frequenza e della gravità della violazione, entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato dal trasgressore nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.
 

 

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