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Intelligenza artificiale e diritto d'autore: prime indicazioni giurisprudenziali

03/03/2023

Articolo pubblicato su NtPlus Diritto24

Con ordinanza n. 1107 del 9 gennaio 2023, pubblicata in data 16 gennaio 2023, la Corte di Cassazione ha statuito che la riproduzione non autorizzata dell'immagine creativa di un fiore costituisce violazione dei diritti d'autore di chi ha realizzato l'immagine, anche nell'ipotesi in cui si sia fatto ricorso nel processo creativo all'utilizzo di un software.

Quindi, nel rigettare per motivi di rito l'eccezione della società ricorrente secondo cui il giudice di seconde cure avrebbe erroneamente qualificato come opera dell'ingegno una immagine generata da un software, la Suprema Corte, sposando una tesi già espressa in più sedi e conferendole autorevolezza, ha precisato incidentalmente quanto segue.

Il ricorso alla tecnologia digitale per la realizzazione di un'opera non preclude di per sé la possibilità di qualificare l'opera come opera dell'ingegno, a meno che, all'esito di un accertamento di fatto in cui il tasso di creatività sia stato scrutinato con rigore, non risulti che l'utilizzo della tecnologia abbia assorbito l'elaborazione creativa dell'artista.

Ebbene, con tale precisazione, per quanto succinta, la Corte di Cassazione contribuisce in maniera significativa al dibattito in essere da qualche anno circa la proteggibilità ai sensi del diritto d'autore delle opere generate da sistemi di intelligenza artificiale.

In particolare, sulla scorta del criterio indicato dalla Suprema Corte, occorrerà distinguere tra opere generate attraverso sistemi di intelligenza artificiale rispetto alle quali l'elaborazione creativa dell'uomo assuma un rilievo significativo e opere generate da sistemi di intelligenza artificiale rispetto alle quali l'apporto creativo dell'uomo sia marginale: solo nel primo caso, infatti, l'opera sarà tutelabile secondo le categorie tradizionali del diritto d'autore e tanto il diritto morale di essere riconosciuto autore, quanto i diritti di sfruttamento economico dell'opera andranno riconosciuti in capo all'artista persona fisica.

Dubbi rimangono, invece, circa il regime applicabile alle opere generate da sistemi di intelligenza artificiale rispetto alle quali l'elaborazione creativa dell'uomo assuma un ruolo marginale.

Con riferimento a tali opere, ci si limiterà, dunque, a dare atto dei due principali orientamenti espressi dalla dottrina.

In base al primo orientamento, posto che il carattere creativo che deve connotare l'opera dell'ingegno, affinché sulla stessa si possa invocare il copyright, deve essere inteso come estrinsecazione della personalità dell'autore persona fisica, le opere generate da sistemi di intelligenza artificiale in assenza di un contributo umano significativo non possono essere tutelate ai sensi della normativa sul diritto d'autore e devono considerarsi di pubblico dominio.

In base al secondo orientamento, pur dovendosi escludere de iure condito la possibilità di riconoscere autore dell'opera il sistema di intelligenza artificiale che l'ha generata, atteso che detto sistema è privo di soggettività giuridica e l'opera è priva di carattere creativo nel senso spiegato, cionondimeno deve essere garantita la tutelabilità dell'opera, quantomeno tramite il riconoscimento di un diritto sui generis.

Resta da stabilire, ovviamente, a chi spetti tale diritto: secondo alcuni, infatti, la titolarità di tale diritto dovrebbe essere riconosciuta all'utilizzatore del sistema di intelligenza artificiale; secondo altri, invece, al programmatore, in quanto soggetto che ha effettuato le configurazioni funzionali alla creazione.

Concludendo, pur guardando con favore al provvedimento della Corte di Cassazione qui esaminato, si confida che, attesa la complessità della materia e l'assenza di soluzioni certe, il legislatore intervenga quanto prima a delineare il regime applicabile alle opere create da sistemi di intelligenza artificiale, soprattutto con riferimento al caso in cui il contributo dell'uomo sia stato marginale.

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NtPlus Diritto24
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