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Decreto Milleproroghe 2023: le principali novità in ambito fiscale e societario dopo la conversione in Legge

Il 27 febbraio 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 14/2023 con la quale è stato convertito il Decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, c.d. Decreto Milleproroghe (di seguito il “Decreto”). Tra le tante novità, si segnalano le seguenti:
 

  1. Proroga per la dichiarazione IMU 2022 relativa all’anno 2021 (art. 3, co. 1).
  2. Proroga del divieto di emissione di fattura elettronica da parte degli operatori sanitari (art. 3, co. 2)
  3. Proroga della sospensione degli ammortamenti - Estensione ai bilanci 2023 (art. 3, co. 8). 
  4. Proroga agli esercizi in corso al 31 dicembre 2022 della sospensione degli obblighi previsti in caso di riduzione del capitale sociale per perdite (art. 3, co. 9). 
  5. Proroga della possibilità di tenere a distanza le assemblee di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022 (art. 3, co. 10-undecies). 
  6. Proroga della facoltà di annullamento automatico dei debiti inferiori a 1.000 euro per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali e altre proroghe in materia di tregua fiscale (art. 3 bis). 
  7. Proroga dei termini per investimenti in beni strumentali 4.0 e in beni strumentali “ordinari” prenotati nel 2022 (art. 12, co. 1-bis e 1-ter). 
  8. Proroga dell’aliquota ridotta dell’accisa sulla birra per tutto il 2023 (art. 15-bis). 
  9. Proroga del termine per l’applicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento degli obblighi di informativa sulle erogazioni pubbliche (art. 22-bis, co. 1). 



1.Proroga per la dichiarazione IMU 2022 relativa all’anno 2021 (art. 3, co. 1)

Il Decreto proroga dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione “IMU 2022” per l’anno 2021. Tale proroga si estende anche agli enti non commerciali e scaturisce dalla circostanza che il modello dichiarativo di tali enti – che deve recepire le novità in tema di “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche – è in fase di ultimazione e sarà disponibile solo a partire dai primi mesi dell’anno 2023.

2.Proroga del divieto di emissione di fattura elettronica da parte degli operatori sanitari (art. 3, co. 2)

Al fine di garantire la tutela dei dati personali, nelle more dell’individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, viene prorogato anche per l’anno 2023 il (transitorio) divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (“Sistema TS”) previsto dall’art. 10-bis del DL. n. 119/2018. In particolare, tale divieto riguarda i soggetti:

  • tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema;
  • non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

 
3.Proroga della sospensione degli ammortamenti - Estensione ai bilanci 2023 (art. 3, co. 8)

Viene esteso all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e a quello in corso al 31 dicembre 2023 il regime derogatorio in base al quale i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono, anche in deroga all’art. 2426, co. 1 n. 2, del c.c., non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

4.Proroga agli esercizi in corso al 31 dicembre 2022 della sospensione degli obblighi previsti in caso di riduzione del capitale sociale per perdite (art. 3, co. 9)

Il Decreto estende alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso alla data del dicembre 2022 le misure introdotte in via temporanea dall’art. 6 del DL n. 23/2020 di non applicazione delle disposizioni che prevedono l’obbligo di:

  • ripristinare il capitale sociale a fronte di perdite superiori a 1/3 nonché l’obbligo (per le società azionarie, nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale) di procedere a una riduzione del capitale deliberata dal consiglio di amministrazione (ex art. 2446, co. 2 e 3 del c.c., art. 2482 bis, co. 4, 5 e 6 del c.c. e art. 2482-ter del c.c.);
  • avviare la procedura di liquidazione, come alternativa obbligatoria al ripristino di capitale, per le società interessate da perdite che abbiano ridotto il capitale sociale al di sotto dell’importo minimo previsto dalla legge (ex art. 2484, co. 1, n. 4, del c.c., art. 2545-duodecies, del c.c.).

5.Proroga della possibilità di tenere a distanza le assemblee di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022 (art. 3, co. 10-undecies)

Il Decreto, come modificato in sede di conversione, estende fino al 31 luglio 2023 la possibilità per società ed enti di svolgere a distanza le assemblee di approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2022 (ex. art. 106 del DL n. 108/2020).

6.Proroga della facoltà di annullamento automatico dei debiti inferiori a 1.000 euro per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali e altre proroghe in materia di tregua fiscale (art. 3 bis)

Viene prorogato al 30 aprile 2023 il termine – originariamente fissato al 31 marzo 2023 – per lo stralcio automatico dei carichi fino a mille euro affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (cfr. art. 1, commi 222 – 230, della Legge di Bilancio 2023) estendendo, per l’effetto, fino a tale data anche la sospensione della riscossione di detti carichi. La norma in commento differisce anche dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine entro il quale l’Agente della riscossione dovrà trasmettere agli enti creditori l’elenco delle quote annullate per il conseguente discarico e l’eliminazione dalle scritture patrimoniali.

Il Decreto, inoltre, modifica l’art. 1 della Legge di Bilancio 2023 disponendo l’inserimento di due nuovi commi.

A sensi del nuovo comma 221-bis, ciascun ente territoriale, con provvedimento da adottare entro il 31 marzo 2023, ha facoltà di estendere alle liti fiscali pendenti in cui è parte - in alternativa alle disposizioni della Legge di Bilancio 2023 che prevedono la definizione delle liti stesse (cfr. art. 1, commi 186-204) - l’applicazione delle disposizioni pure previste dalla Legge di Bilancio ai fini della (i) conciliazione giudiziale agevolata (cfr. art. 1, commi 206-212), (ii) rinuncia agevolata dei giudizi pendenti dinanzi la Corte di Cassazione (cfr. art. 1, commi 213-218), (iii) regolarizzazione di omessi o carenti versamenti di rate dovute in relazione a istituti deflativi (cfr. art. 1, commi 219-221).

Ai sensi del nuovo comma 229-bis, gli enti diversi dalle amministrazioni statali, agenzie fiscali o enti pubblici previdenziali hanno la facoltà di adottare, entro il 31 marzo 2023, un provvedimento con il quale stabiliscono l’integrale[1] adesione allo stralcio automatico dei debiti di importo residuo, alla data del 1°gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Entro la medesima data del 31 marzo 2023, possono in alternativa adottare un provvedimento per deliberare di non aderire allo stralcio automatico di detti debiti. I provvedimenti di tali enti acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale entro il 30 aprile 2023. Fino a tale data è sospesa la riscossione di detti debiti.

7.Proroga dei termini per investimenti in beni strumentali 4.0 e in beni strumentali “ordinari” prenotati nel 2022 (art. 12, co. 1-bis e 1-ter)

Tra le novità inserite in sede di conversione si segnalano due proroghe relative ai termini per effettuare investimenti in beni strumentali al fine di beneficiare del relativo credito d’imposta introdotto dal D.L. n. 178/2020. Tali novità consistono:

  • nel differimento dal 30 settembre 2023 al 30 novembre 2023 del termine per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 "prenotati” nel 2022 (i.e., il cui acconto – pari al 20% del costo – sia stato pagato entro il 31 dicembre 2022);
  • nel differimento dal 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023 del termine per effettuare gli investimenti in beni immateriali e materiali ordinari “prenotati” nel 2022 (i.e., il cui acconto – pari al 20% del costo – sia stato pagato entro il 31 dicembre 2022).

8.Proroga dell’aliquota ridotta dell’accisa sulla birra per tutto il 2023 (art. 15-bis)

Il Decreto, modificando l’articolo 35 del D.lgs. n. 504/1995, estende per tutto il 2023:

  • l’aliquota d’accisa sulla birra ridotta al 50% per i piccoli birrifici artigianali, ossia con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;
  • l’aliquota d’accisa ridotta al 30% o al 20%, per i piccoli birrifici, a seconda del volume della produzione (fino a 30.000 ettolitri annui o fino a 60.000 ettolitri annui).

Il Decreto, inoltre, ferma restando l’accisa sulla birra in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato nel 2022, prevede un’ulteriore riduzione d’accisa, che passa da 2,99 euro a 2,97 euro per ettolitro e per grado-Plato per tutto il 2023. Dal 2024 l’accisa si tornerà all’accisa ordinaria di 2,99 euro.

Nella nuova disposizione normativa vengono anche stabilite le modalità di rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2023 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto in commento).

L’istanza di rimborso può essere presentata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla data del 28 febbraio 2023, mediante accredito a scomputo dei successivi versamenti dell’accisa dovuta.

9.Proroga del termine per l’applicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento degli obblighi di informativa sulle erogazioni pubbliche (art. 22-bis, co. 1)

Tra le novità inserite in sede di conversione rientra la proroga, fino al 1° gennaio 2024, del termine per l’applicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento degli obblighi di informativa sulle erogazioni pubbliche (ex art. 1, co. 125 e 125 bis, della L. n. 124/2017) da parte degli enti non commerciali[2] e delle imprese.

In particolare, tale obbligo consiste:

  • Per gli enti non commerciali nel pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, nei propri siti o portali digitali le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni;
  • Per le imprese soggette ad obbligo di iscrizione nel registro delle imprese nel pubblicare, entro il termine di approvazione del bilancio, nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Quanto ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti che non sono tenuti alla redazione della nota integrativa, questi assolvono all’obbligo di informativa tramite la pubblicazione sui propri siti internet entro il 30 giugno di ciascun anno.

 

[1] Prima della modifica, per tali enti lo stralcio automatico operava soltanto per le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, sia per ritardata iscrizione a ruolo sia di mora, con esclusione delle somme dovute a titolo di capitale e del rimborso delle spese per procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento, che restavano integralmente dovute.

[2] Associazioni di protezione ambientale, associazioni dei consumatori, associazioni, Onlus, fondazioni e delle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri.
 

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Luca Vincenzi
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Lavinia Parma
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