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Agevolazioni e crediti d'imposta nella Legge di stabilità 2015

Premessa

Con la presente Newsletter, che fa seguito a quella rilasciata in data 3 febbraio 2015, si riepilogano alcuni interventi operati dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. “Legge di stabilità 2015”, in materia di agevolazioni e crediti d’imposta, avendo riguardo a quelli di maggior rilevanza per le imprese.

La Legge di stabilità 2015 si compone di un articolo unico ripartito in 735 commi, ai quali si farà riferimento nella titolazione dei diversi paragrafi.

1. “Patent Box”: tassazione agevolata per i redditi derivanti dallo sfruttamento di beni immateriali (commi da 37 a 45)

La Legge di stabilità 2015 ha introdotto un regime di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzazione o dalla concessione in uso di alcune tipologie di beni immateriali, c.d. “Patent Box”. L’esposizione che segue tiene anche conto delle modifiche già apportate al regime ad opera dell’art. 5, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, a tutt’oggi ancora da convertire in legge.

1.1 Soggetti beneficiari

L’agevolazione, concessa ai titolari di reddito di impresa, si applica su base opzionale, ha carattere irrevocabile e, una volta esercitata, ha durata per cinque esercizi. Possono usufruire del regime agevolativo società ed enti non residenti (di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR), a condizione che siano residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

L’esercizio dell’opzione rileva ai fini delle imposte sui redditi nonchè ai fini IRAP.

1.2 Ambito oggettivo

La detassazione si applica ai redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

1.3 Misura dell’agevolazione

I redditi derivanti dall’utilizzo dei beni rientranti nell’agevolazione non concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 50 per cento del relativo ammontare.

In caso di utilizzo diretto dei predetti beni, il contributo economico degli stessi alla produzione del reddito complessivo beneficia dell’esclusione. Tale contributo dovrà essere determinato sulla base di un’apposita procedura di ruling avente ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.

Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell’ambito di operazioni intercorse con società del medesimo gruppo, gli stessi potranno essere determinati sulla base di analoga procedura di ruling.

La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra:

a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale;

b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.

Le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni oggetto dell’agevolazione non concorrono a formare il reddito complessivo, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali. Anche in questo caso si applicano le disposizioni relative al ruling.

1.4 Condizioni e decorrenza

L’agevolazione si applica a condizione che i soggetti che esercitano l’opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle del gruppo di appartenenza ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni oggetto dell’agevolazione.

L’agevolazione sarà applicabile a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e, per tale periodo, nonché per quello successivo, la percentuale di detassazione è fissata rispettivamente al 30% ed al 40%.

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, saranno adottate le disposizioni attuative dell’agevolazione.

2. Credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (comma 35)

La Legge di stabilità 2015 sostituisce completamente la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013, convertito dalla Legge n. 9/2014. L’intervento modifica vari profili della normativa previgente, tra i quali:

  • l’ampliamento della platea dei beneficiari;
  • la decorrenza del credito d’imposta;
  • la misura dell’agevolazione
2.1 Soggetti beneficiari

Possono beneficare dell’agevolazione tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.

2.2 Ambito oggettivo

La attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta sono puntualmente indicate dalla norma. A titolo meramente esemplificativo si riportano le seguenti:

  • ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi;
  • acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
  • produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili le spese relative a:

a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti fiscalmente riconosciuti, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a € 2.000,00 al netto dell’imposta sul valore aggiunto;

c) spese relative a contratti di ricerca;

d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

2.3 Misura dell’agevolazione

Ai soggetti beneficiari è attribuito un credito d’imposta, nella misura del 25 per cento delle spese in attività di ricerca e sviluppo sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Per le spese relative alle lettere a) e c) del precedente paragrafo 2.2, il credito d’imposta spetta nella misura del 50% delle medesime.

Per le imprese in attività da meno di tre periodi d’imposta, la media è calcolata sul minor periodo decorrente dal periodo di costituzione.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di € 5 milioni per ciascun beneficiario.

L’importo minimo di spese per attività di ricerca e sviluppo da sostenere per usufruire del beneficio è di € 30.000,00.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES né della base imponibile ai fini IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Non si applicano il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a € 250.000,00, né il limite massimo di € 700.000,00 previsto ordinariamente per la compensazione.

2.4 Decorrenza e formalità documentali

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

I controlli circa la spettanza del credito sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal Collegio Sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un Collegio Sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione. In tal caso le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile sono ammissibili entro il limite massimo di € 5.000,00.

La norma prevede che le imprese con “bilancio certificato” siano esenti dagli obblighi in esame ancorchè non siano del tutto chiare le condizioni per tale esenzione.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative dell’agevolazione nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d’imposta di cui l’impresa abbia fruito indebitamente.

3. Proroga credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico nell’editoria (comma 185)

Viene prorogato al 31.12.2015 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. Conseguentemente il credito d’imposta previsto dall’art. 4, comma 1, del D.L. n. 63/2012 (convertito dalla Legge n. 103/2012) per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori della rete è riconosciuto per l’anno 2015.

4. Rifinanziamento della “Nuova Sabatini” (comma 243)

La Legge di stabilità 2015 rifinanzia la c.d. “Nuova Sabatini”, agevolazione disciplinata dall’art. 2 del D.L. n. 69/2013 (convertito dalla Legge n. 98/2013) che consiste nel riconoscimento, a favore delle piccole e medie imprese, di finanziamenti agevolati e contributi in conto interessi per l’acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali.

L’importo dei finanziamenti agevolabili è incrementato al limite massimo di 5 miliardi di euro.

5. Credito d’imposta per gli investimenti in aree svantaggiate (comma 46)

La Legge di stabilità è intervenuta sulla disciplina prevista dall’art. 1, commi 271 – 279, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, in base alla quale sono beneficiarie di un credito d’imposta le imprese che, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, hanno effettuato acquisizioni di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

In base al nuovo comma 279-bis dell’art 1 della predetta Legge n. 296/2006, inserito dalla Legge di stabilità, il beneficio viene riconosciuto agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1° gennaio 2007, salvo che i medesimi investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati ai sensi della Legge n. 388/2000.

6. Introduzione a regime del bonus di € 80 per i dipendenti - obblighi per i sostituti d’imposta (commi 12, 13, 15)

La Legge di stabilità 2015 introduce in via permanente il “bonus” di € 80,00 mensili che l’art. 1 del D.L. n. 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89) aveva stabilito per il periodo da maggio a dicembre 2014. Si tratta di un credito che va ad incrementare la retribuzione “netta” e che deve essere riconosciuto dal sostituto di imposta al ricorrere di determinare condizioni di seguito indicate.

I soggetti beneficiari del bonus sono i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tra cui i compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i contratti di lavoro “a progetto”.

Il bonus è riconosciuto a condizione che i soggetti beneficiari possiedano un reddito complessivo ai fini IRPEF non superiore a € 26.000,00 ed è attribuito in misura piena - ossia € 960,00 annui rapportati al periodo di lavoro nell’anno - se il reddito complessivo non supera € 24.000,00; per i redditi che vanno da € 24.000,00 a € 26.000,00 il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 26.000,00, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 2.000,00.

Il bonus deve essere riconosciuto automaticamente dal sostituto d’imposta, il quale dovrà verificare la sussistenza delle condizioni richieste affinché il singolo dipendente possa usufruire dell’agevolazione, nonché indicare il bonus all’interno della certificazione rilasciata al lavoratore. Il sostituto d’imposta potrà poi recuperare le somme erogate a titolo di bonus tramite l’istituto della compensazione nel modello F24.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la ripartizione del bonus tra le retribuzioni erogate può avvenire secondo un criterio giornaliero oppure utilizzando altri criteri oggettivi e costanti, in particolare la suddivisione in base ai periodi di paga (generalmente mensili).

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