Con l’ord. n. 12227/2025, la Corte di Cassazione torna su un tema centrale per il diritto tributario: la detraibilità dell’IVA sugli acquisti e il principio di inerenza, con particolare attenzione ai rapporti tra società controllanti e controllate. La sentenza, pur muovendosi nel solco della giurisprudenza consolidata, solleva interrogativi affatto trascurabili per la prassi operativa delle imprese e per l’interpretazione del concetto di inerenza ai fini IVA.
Premessa
La recente ord. n. 12227/2025, offre un nuovo passaggio, importante ma a ben vedere più circoscritto di quanto potesse apparire a prima vista, nel percorso giurisprudenziale sull’inerenza ai fini IVA. Il caso “Alfa” ruota attorno all’acquisto, da parte della controllante, di un impianto di cogenerazione poi utilizzato dalla controllata, con detrazione dell’IVA assolta “a monte” e successivo recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria per difetto di inerenza (ovviamente con annessi sanzioni e interessi).
La Cassazione conferma le decisioni di merito, ambedue sfavorevoli al contribuente, ribadendo (i) che l’onere probatorio ricade in capo al soggetto passivo e (ii) la necessità di un collegamento diretto tra acquisto e attività esercitata. Se non si valorizza a pieno questo aspetto si rischia di generalizzare oltre misura la portata della sentenza. L’ordinanza non afferma né può essere letta come affermazione di un principio generale ostativo alla detrazione per i beni dati in comodato, o comunque utilizzati da soggetti “a valle” diversi dal cessionario. In altri termini, la pronuncia si radica in uno specifico deficit probatorio e documentale. Una lettura espansiva, idonea a travolgere prassi consolidate, giurisprudenza compatibile e ratio unionale della neutralità, sarebbe, non solo metodologicamente scorretta, ma anche pericolosa sul piano sistematico.
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Pubblicato su Euroconference - Iva in pratica n. 108/2025