Con la risposta ad un interpello pubblicata in data 18 giugno 2019, n. 197 (“la Risposta”), l’Agenzia delle Entrate persevera nell’equivoco secondo cui la deducibilità delle perdite su crediti prescritti può essere sindacata dal Fisco qualora ritenga che l’inattività del creditore – che ha lasciato cadere in prescrizione i crediti senza porre in essere azioni volte al recupero o interruttive della prescrizione – “abbia corrisposto ad un’effettiva volontà liberale”.
Prima di analizzare la Risposta, appare opportuno qualche cenno sull’evoluzione della norma in materia di deducibilità delle perdite su crediti (art. 101, comma 5, TUIR).