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L'Agenzia delle Entrate detta le regole applicative del contributo straordinario sugli extra profitti a carico delle società energetiche

19 Jun 2022 Italia 3 min di lettura

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L’Agenzia delle Entrate detta le regole applicative circa gli adempimenti relativi all’assolvimento del contributo straordinario sugli extra profitti a carico delle società energetiche

L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 17 giugno 2022, ha dettato le regole applicative circa gli adempimenti dichiarativi e le modalità di versamento del contributo straordinario sugli extra profitti previsto dall’art. 37 del DL 21 marzo 2022, n. 21.

L’atteso Provvedimento contiene disposizioni meramente attuative ma non introduce alcun profilo innovativo se non quello relativo alle modalità dichiarative.

In particolare, nel paragrafo 2 del Provvedimento è stabilito che gli adempimenti dichiarativi sono assolti dai soggetti passivi con la Dichiarazione IVA relativa all’anno 2022 da presentare nell’anno 2023. Analogo adempimento è previsto per i soggetti passivi che partecipano al gruppo IVA nel qual caso gli obblighi dichiarativi sono posti a capo del rappresentante del gruppo al quale ciascun soggetto partecipante dovrà trasmettere entro il termine di trasmissione della dichiarazione i dati e le informazioni utilizzate per il calcolo del contributo.

Con successiva risoluzione dell’Agenzia delle entrate saranno poi istituiti i codici tributo per il versamento del contributo e diramate le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento F24.

La dichiarazione annuale Iva sarà altresì lo strumento da utilizzare per chiedere il rimborso del contributo eventualmente versato in eccesso. In tali casi, i rimborsi sono erogati con le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 22 novembre 2019, vale a dire attraverso bonifico bancario o postale.

Le modalità dichiarative stabilite dal Provvedimento sembrano confermare quanto già ipotizzato avendo riguardo al testo normativo (e, in particolare, al comma 6 del citato art. 37) circa il regime sanzionatorio applicabile, tra le altre, all’ipotesi di liquidazione del tributo su una base imponibile che non tenga fedelmente conto dei criteri fissati dalla norma.

Difatti, anche in virtù delle modalità dichiarative previste dal Provvedimento, potrebbe essere assunto che per detta ipotesi trovi applicazione il regime sanzionatorio stabilito per le Violazioni relative alla Dichiarazione IVA e, nello specifico, la sanzione prevista dall’art. 5, co. 4, del D.Lgs. n. 471/97 per il caso di indicazione di una imposta inferiore a quella dovuta, la cui misura va dal 90% al 180% della maggiore imposta non dichiarata (e non versata).
Per le società energetiche – orientate a liquidare il contributo secondo criteri più fedeli alla ratio della misura impositiva che al tenore letterale della norma – quanto previsto nel Provvedimento circa le modalità dichiarative appare dunque di non trascurabile rilevanza.

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