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La procedura di Voluntary Disclosure

(Legge n.186 del 15 dicembre 2014)

19/01/2015

Premessa

La Legge n. 186/2014 ha introdotto la procedura di Collaborazione Volontaria, meglio conosciuta come “Voluntary Disclosure”. L’istituto prevede la possibilità di regolarizzare gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituite o detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, in violazione delle norme che disciplinano gli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale (essenzialmente riconducibili, per le persone fisiche, alla compilazione del quadro RW del Modello Unico PF) nonché di definire le violazioni relative agli obblighi di dichiarazione dei redditi connessi a detti investimenti ed attività di natura finanziaria.

La procedura di Collaborazione Volontaria non prevede alcuna forma di anonimato e richiede il pagamento integrale delle imposte dovute, garantendo al contempo una riduzione delle sanzioni amministrative nonché la non punibilità per alcuni reati tributari.

1. Ambito soggettivo di applicazione

La Collaborazione Volontaria può essere utilizzata dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dalle società semplici ed equiparate residenti in Italia che siano autori di una violazione degli obblighi dichiarativi relativi al monitoraggio fiscale commessa fino al 30 settembre 2014 (dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2013 e precedenti).

Non è possibile aderire alla procedura di Collaborazione Volontaria se il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura medesima.

2. Periodi d’imposta interessati

La Collaborazione Volontaria deve riguardare necessariamente tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta di accedere alla procedura, non sono scaduti i termini per l’accertamento di maggiori imposte o per la contestazione delle violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale. A tal fine è bene tener presente che:

  • gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (ovvero entro il quinto anno successivo se la dichiarazione non è stata presentata); i predetti termini sono raddoppiati in caso di violazioni penali o, a determinate condizioni, nell’ipotesi di investimenti detenuti in stati “black list”;
  • le sanzioni per la violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio devono essere contestate o irrogate entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione; detto termine è raddoppiato nel caso di investimenti detenuti in stati “black list”.

Conseguentemente, i periodi d’imposta dal 2004 (ipotizzando – per tale periodo - dichiarazione omessa con violazioni penali) al 2013 sono, in linea di principio, ancora suscettibili di accertamento e quindi potenzialmente riconducibili alla procedura di Collaborazione Volontaria.

3. Aspetti procedurali

Per accedere alla procedura di Collaborazione Volontaria i contribuenti dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita richiesta (disponibile in bozza sul sito web dell’Agenzia delle Entrate), nella quale saranno indicati tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, nei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, unitamente ai documenti ed elementi necessari alla ricostruzione dei redditi connessi e al calcolo delle imposte dovute. La richiesta di Collaborazione Volontaria non può essere presentata più di una volta.

La disciplina della Collaborazione Volontaria prevede due distinti metodi di calcolo delle imposte dovute: un metodo forfetario (opzionale) ed uno analitico:

  • il metodo forfetario si applica, su richiesta del contribuente, solamente nel caso in cui la media delle consistenze delle attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo di imposta oggetto della regolarizzazione non sia superiore a 2 milioni di Euro; in questo caso, il reddito derivante dalle attività finanziarie estere verrà calcolato considerando un rendimento fisso del 5% e la relativa imposta utilizzando un’aliquota del 27% (onere finale dell’1,375%);
  • il metodo analitico, invece, prevede la ricostruzione dettagliata dei redditi, che verranno assoggettati a tassazione secondo le regole ordinarie.

Il contribuente che esibisce o trasmette atti o documenti falsi ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Il contribuente deve rilasciare al professionista che lo assiste una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti e i documenti consegnati per lo svolgimento dell’incarico non sono falsi e che i dati e le notizie forniti al professionista sono veritieri.

4. Perfezionamento della procedura

La procedura di Collaborazione Volontaria si perfeziona con il pagamento delle somme dovute, da effettuarsi come segue.

4.1 Regolarizzazione delle attività e investimenti detenuti all’estero

Il contribuente dovrà versare le somme indicate nell’atto di contestazione o nel provvedimento di irrogazione delle sanzioni entro il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica).

4.2 Regolarizzazione delle imposte dovute

Il contribuente dovrà versare le somme indicate nell’invito a comparire entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

Qualora il contribuente non intenda prestare acquiescenza ai contenuti dell’invito a comparire e decida di entrare in contraddittorio con l’Ufficio per la determinazione degli importi dovuti, la procedura si conclude con il pagamento delle somme dovute in base all’atto di accertamento con adesione, da versare entro venti giorni dalla data dell’atto.

Su richiesta del contribuente, il pagamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. Non è ammesso il pagamento in compensazione con altri tributi.

5. Riduzione delle sanzioni

La Collaborazione Volontaria prevede una riduzione delle sanzioni ordinariamente applicabili per le violazioni relative (i) agli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale e (ii) alla mancata dichiarazione dei redditi ed al pagamento delle relative imposte. L’adesione alla procedura esclude altresì la punibilità per alcuni reati tributari.

5.1 Violazioni degli obblighi dichiarativi connessi al monitoraggio fiscale (quadro RW)

Per ciò che riguarda le violazioni relative al monitoraggio fiscale, le sanzioni amministrative sono determinate in misura pari alla metà del minimo edittale - riducendosi quindi all’1,5% degli investimenti e delle attività non dichiarate per gli investimenti detenuti in stati “white list”, e al 3% (o 2,5% per i periodi d’imposta dal 2004 al 2007) per gli investimenti detenuti in stati “black list” - se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

a) le attività vengono trasferite in Italia o in stati membri dell’Unione europea o in stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia;

b) le attività trasferite in Italia o nei predetti stati erano o sono ivi detenute;

c) il contribuente rilascia all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.

Nei casi diversi da quelli sopra indicati, la sanzione è determinata nella misura minima ridotta di un quarto, risultando quindi pari al 2,25% per gli investimenti detenuti in stati “white list” ovvero al 4,5% (3,75% per i periodi d’imposta dal 2004 al 2007) per gli investimenti detenuti in stati “black list”.

Nel caso di investimenti detenuti in stati “black list” che sottoscrivano con l’Italia, entro il 2 marzo 2015, accordi che consentono un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’art. 26 del modello di Convenzione OCSE, ricorrendo le condizioni sopra descritte, le sanzioni amministrative per le violazioni relative al monitoraggio fiscale sono ridotte alla misura dell’1,5% degli investimenti esteri; nella sostanza, in tale evenienza, l’investimento nello stato “black list” viene equiparato a quello in uno stato “white list”. A tale proposito si segnala che è prevista a breve la formalizzazione dell’accordo con la Svizzera.

In tutti i casi la sanzione, determinata con i criteri sopra richiamati, sarà ulteriormente ridotta a un terzo per effetto dell’acquiescenza al provvedimento di irrogazione.

5.2 Violazioni derivanti dalla mancata dichiarazione dei redditi connessi agli investimenti esteri

Nel caso di violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, IRAP, IVA e ritenute d’acconto, la sanzione è fissata al minimo edittale, ridotto del 25%. Tale importo sarà ulteriormente ridotto ad un sesto, nel caso di pagamento integrale delle somme risultanti dall’invito a comparire, ovvero ad un terzo nel caso di pagamento degli importi risultanti dall’accertamento con adesione. Pertanto, a titolo di esempio, qualora si configuri l’ipotesi di dichiarazione “infedele” per redditi non dichiarati e prodotti all’estero in stati “white list”, la sanzione piena, pari al 133,33% della maggiore imposta, risulterà diminuita – arrotondando - al 100% (riduzione di un quarto) e ulteriormente ridotta al 16,66%, in caso di acquiescenza all’invito a comparire, ovvero al 33,33% in caso di procedura conclusa tramite accertamento con adesione.

6. Non punibilità per violazioni penalmente rilevanti

Per ciò che concerne le sanzioni penali, la procedura di Collaborazione Volontaria prevede l’esclusione della punibilità per i reati di:

  • dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
  • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
  • dichiarazione infedele;
  • dichiarazione omessa;
  • omesso versamento di ritenute certificate;
  • omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale.

Viene altresì esclusa la punibilità dei reati di riciclaggio ed autoriciclaggio commessi in relazione ai citati reati fiscali.

La previsione di non punibilità, ovviamente, opera limitatamente agli imponibili e alle imposte oggetto della Collaborazione Volontaria.

7. Voluntary Disclosure “domestica”

La Legge n. 186/2014 ha inoltre introdotto una procedura di Collaborazione Volontaria cosiddetta “domestica” che si applica a tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, comprese le società, che abbiano commesso violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute, dell’IRAP e dell’IVA.

La procedura di Collaborazione Volontaria “domestica” è sostanzialmente analoga a quella internazionale; essa deve essere attivata dal contribuente mediante presentazione, entro il 30 settembre 2015, di un’apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate e si perfeziona con il pagamento integrale delle imposte relative ai redditi non dichiarati; anche in questo caso si ha la riduzione delle sanzioni amministrative al minimo edittale, ridotto del 25%, e tale importo sarà ulteriormente ridotto ad un sesto, nel caso di pagamento integrale delle somme risultanti dall’invito a comparire, ovvero ad un terzo nel caso di pagamento degli importi risultanti dall’accertamento con adesione. Analogamente, anche ai fini penali, è prevista la non punibilità per i reati di cui al precedente paragrafo 6.

Si segnala che le valutazioni di convenienza all’attivazione della procedura “domestica” dovranno tener conto, tra l’altro, (i) della rimodulazione della normativa in materia di ravvedimento operoso e delle relative sanzioni introdotta dalla Legge di Stabilità (Legge n. 190/2014) nonché (ii) delle differenze che caratterizzano le due procedure sotto il profilo della non punibilità per eventuali violazioni penali.

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Fonte
CMS Italia Tax Newsletter | 19 Gennaio 2015
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