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La proposta di Regolamento MiCA sulle cripto-attività


L’obiettivo dell’iniziativa è di stabilire norme uniformi in relazione agli obblighi di trasparenza e informativa per l'emissione e l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività, l'autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi; la gestione, l'organizzazione e la governance degli emittenti di ART, di EMT e dei fornitori di servizi per le cripto-attività, oltre disposizioni a tutela dei consumatori e misure volte a prevenire gli abusi di mercato per garantire l'integrità dei mercati delle cripto-attività. La normativa non si applicherà alle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, moneta elettronica, depositi o cartolarizzazioni ai sensi della normativa europea già esistente.


1. Le misure sulle nuove tecnologie

La proposta di Regolamento sui mercati delle cripto-attività (c.d. Regolamento MiCA - Markets in Crypto-Assets) è stata pubblicata dalla Commissione Europea lo scorso 24 settembre 2020 in linea con le priorità della Commissione di rendere l'Europa pronta per l'era digitale e creare un'economia che guardi al futuro e operi a vantaggio dei cittadini.

Il MiCA fa parte di un pacchetto di misure perseguite in ambito comunitario, volte a consentire l'ulteriore sfruttamento del potenziale della finanza digitale in termini di innovazione e concorrenza, attenuando nel contempo i rischi. Tale pacchetto di misure comprende anche una proposta per la resilienza operativa digitale[1], una proposta volta a chiarire o modificare determinate norme dell'UE in materia di servizi finanziari[2] e una proposta relativa a un regime pilota sulle infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito[3] (il c.d. DLT – Distributed Ledger Technology).

A seguito del decisivo incremento, nel corso del 2017, della capitalizzazione di mercato delle cripto-attività (che costituiscono una delle principali applicazioni della tecnologia blockchain nel settore finanziario), la Commissione ha incaricato l'EBA e l'ESMA di valutare l'applicabilità e l'adeguatezza alle cripto-attività dell'attuale quadro normativo dell'UE in materia di servizi finanziari. Nel parere del gennaio 2019, EBA e ESMA hanno sottolineato che la maggior parte delle cripto-attività non rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari e, pertanto, non sono soggette, tra l'altro, alle disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli investitori e di integrità del mercato, sebbene comportino tali rischi. Inoltre, alcuni Stati membri hanno recentemente legiferato in maniera autonoma su questioni relative alle cripto-attività, producendo così una frammentazione del mercato.

A ciò si aggiunga che ancora più recentemente è emerso un sottoinsieme relativamente nuovo di cripto-attività, i cosiddetti stablecoin, dal valore stabile perché vincolato a un mezzo di scambio stabile (quali commodities o altra valuta). Sebbene il mercato delle cripto-attività rimanga di dimensioni modeste e non costituisca attualmente una minaccia per la stabilità finanziaria, l'avvento di stablecoin globali potrebbe avere effetti negativi in tal senso.

L’attuale mancanza di certezza del diritto e l’assenza di un regime di regolamentazione e di vigilanza specifico e coerente a livello dell'UE costringono inoltre i fornitori di cripto-attività a familiarizzare con le legislazioni di diversi Stati membri, ottenere diverse autorizzazioni nazionali e conformarsi a leggi differenti tra loro, a fronte di costi elevati e con un forte freno allo sviluppo e all'espansione di tali attività nell'Unione.
La proposta del Regolamento MiCA persegue pertanto quattro obiettivi: (i) certezza del diritto, all’interno di un quadro giuridico solido; (ii) sostegno all'innovazione e alla concorrenza leale, per promuovere lo sviluppo delle cripto-attività e un più ampio ricorso alla DLT; (iii) garanzia di livelli adeguati di tutela dei consumatori e degli investitori e di integrità del mercato; (iv) garanzia di stabilità finanziaria, attesa la possibilità che alcune cripto-attività, quali gli stablecoin, diventino “sistemiche” in virtù della loro diffusa accettazione.

2. Ambito di applicazione del regolamento

Uno degli aspetti centrali del Regolamento è che le sue previsioni si applicheranno soltanto alle cripto-attività che non siano qualificate come strumenti finanziari e che, quindi, non siano assimilabili a strumenti finanziari, depositi o depositi strutturati, cartolarizzazioni e moneta elettronica (tranne quando rientrante nella definizione di token di moneta elettronica), che continueranno a essere disciplinati dalla legislazione dell'UE esistente in materia di servizi finanziari.

Il Regolamento MiCA si applica ai soggetti coinvolti nell'emissione di cripto-attività o che forniscono servizi a queste connessi all’interno dell’Unione, con alcune eccezioni previste in termini assoluti per la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, quando agiscono in veste di autorità monetaria; la Banca Europea degli Investimenti; il Meccanismo europeo di stabilità e il Fondo europeo di stabilità finanziaria; le organizzazioni internazionali pubbliche.

Eccezioni parziali sono invece previste nel caso degli istituti di credito e le società di investimento; le imprese di assicurazione e riassicurazione; i liquidatori o gli amministratori straordinari nello svolgimento delle attività di liquidazione per i quali sono stati nominati; nonché i soggetti che svolgono servizi in cripto-attività per società collegate. In questi casi, infatti, si tratta di eccezioni specifiche: ad esempio, per gli enti creditizi, nel caso di emissione di token collegati ad attività (c.d. Asset referenced token – ART), il Regolamento non si applicherà in alcune sue previsioni. Altrettanto dicasi per le imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE, che non saranno soggette ad alcune delle previsioni del Regolamento, ma alle quali si applicheranno comunque le norme in materia di requisiti prudenziali e organizzativi.

Il Regolamento MiCA fissa, inoltre, degli obblighi uniformi in materia di trasparenza e di informativa in relazione all'emissione, al funzionamento, all'organizzazione e alla governance dei fornitori di servizi per le criptoattività, nonché prevede norme e misure in riferimento alla vigilanza dei fornitori di servizi e a tutela dei consumatori per prevenire gli abusi di mercato.

L’art. 3 fornisce la definizione di alcuni termini quali "cripto-attività" (rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga); "token collegato ad attività" (i menzionati ART, cripto-attività che intendono mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di diverse monete fiduciarie aventi corso legale, di una o più merci o di una o più cripto-attività, oppure di una combinazione di tali attività); "token di moneta elettronica" (anche detti stablecoin o EMT, electronic money token: cripto-attività il cui scopo principale è quello di essere utilizzato come mezzo di scambio e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una moneta fiduciaria avente corso legale); "utility token" (tipo di cripto-attività destinato a fornire l'accesso digitale a un bene o a un servizio, disponibile mediante DLT, e che è accettato solo dall'emittente di tale token).

Proprio in funzione della diversità tra le varie cripto-attività, il Regolamento MiCA contiene specifiche previsioni per ognuna di esse, suddivise in differenti Titoli.

3. Cripto-attività diverse da ART e EMT

Il titolo II disciplina l'offerta e la commercializzazione al pubblico di cripto-attività diverse da ART e EMT, come gli utility token, in relazione ai quali gli emittenti sono tenuti a redigere, con obblighi di informativa, uno specifico documento (c.d. White Paper), a notificarlo alle autorità competenti (specificando la lista di Stati membri verso i quali si prevede di rivolgere l’offerta) e a pubblicarlo nel proprio sito internet, dove dovrà rimanere liberamente accessibile e disponibile per tutta la durata dell’offerta.

È tuttavia prevista un’esenzione, nel caso di offerte di cripto-attività gratuite o con limiti di corrispettivo (esempio: se inferiore a 1 milione di euro su un periodo di un anno) o, per gli emittenti di stablecoin, se il relativo importo in circolazione è inferiore a 5 milioni di euro e, ancora, nel caso di cripto-attività create automaticamente tramite mining a titolo di ricompensa per il mantenimento della DLT per la convalida delle operazioni.

Il White Paper, che di per sé consiste in un adempimento decisamente semplificato rispetto alla pubblicazione di un prospetto ai sensi del Prospectus Regulation, deve contenere un esaustivo set di informazioni quali: la descrizione dettagliata dell'emittente e del progetto, del tipo di cripto-attività che sarà offerto al pubblico o di cui si chiede l'ammissione alla negoziazione, delle caratteristiche dell'offerta al pubblico, dei diritti e degli obblighi connessi alle criptoattività e delle procedure e condizioni per l'esercizio di tali diritti; informazioni sulla tecnologia e gli standard sottostanti applicati dall'emittente delle cripto-attività che consentono la detenzione, la conservazione e il trasferimento di tali cripto-attività.

Inoltre, il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara e inequivocabile che le cripto-attività possono perdere tutto il loro valore, che possono non essere sempre trasferibili, non essere liquide e, nel caso di offerta al pubblico che ha come oggetto utility token, tali token possono non essere scambiabili con il bene o servizio promesso nel White Paper sulle cripto-attività.
Ulteriori previsioni sono dettate in tema di modifica del White Paper e conseguente informativa al pubblico, sulla facoltà per le autorità competenti di sospendere o vietare l'offerta, sul diritto di recesso riconosciuto agli acquirenti e sulla responsabilità per danni derivante dal White Paper (che non può mai essere esclusa).

4. Gli asset-referenced tokens

Il titolo III è relativo all’offerta di asset-referenced tokens o ART e in considerazione del timore che detta tipologia di offerta possa causare instabilità della moneta avente corso legale, la disciplina è caratterizzata da procedure autorizzative che coinvolgono più autorità, con possibilità di vietarne l’offerta nel caso di minaccia alla stabilità finanziaria o ai principi di sovranità monetaria.
Attraverso il White Paper, inoltre, l’emittente deve fornire anche alcune informazioni supplementari quali la descrizione dettagliata dei propri dispositivi di governance.

Anche nel caso degli ART sono previste esenzioni all’autorizzazione, sia soggettive nel caso degli istituti di credito, sia oggettivi, nel caso di valori limitati dell’offerta o quando la stessa sia indirizzata esclusivamente a investitori qualificati, purché gli ART offerti siano detenuti esclusivamente da tali investitori. L’esenzione dall’autorizzazione non fa venire meno l’obbligo di pubblicazione di un White Paper che, in questo caso, dovrà essere semplicemente notificato all’autorità competente, mentre nel caso di offerta da parte degli istituti di credito dovrà ottenerne anche l’approvazione.

Sempre in considerazione della possibile “minaccia” alla stabilità finanziaria, la bozza di autorizzazione è soggetta anche alla notifica all’EBA, all’ESMA e alla Banca Centrale Europea, tenuta all’emissione di un parere non vincolante da trasmettere all’autorità competente.

Ulteriori previsioni sono dettate in tema di revoca dell’autorizzazione e di obblighi comportamentali dell’emittente, che deve agire in modo onesto, corretto e professionale, di gestione dei reclami e di prevenzione, individuazione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse, e di dispositivi di governance (tra le altre cose, gli emittenti stabiliscono una politica di continuità operativa che assicura, in caso di interruzione dei loro sistemi e delle loro procedure, la conservazione dei dati e delle funzioni essenziali e il mantenimento delle loro attività o, qualora ciò non sia possibile, il tempestivo recupero di tali dati e funzioni e la rapida ripresa delle loro attività).

Viene inoltre previsto che gli emittenti di ART dispongano in qualsiasi momento di fondi propri pari almeno al valore più elevato tra: 350.000 euro o il 2% dell'importo medio delle attività di riserva. Peraltro, gli emittenti di ART che investono una parte delle attività di riserva investono tali attività solo in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimo. Gli investimenti devono poter essere liquidati rapidamente, con un effetto negativo minimo sul prezzo. Inoltre, gli emittenti o i fornitori di servizi per le cripto-attività non prevedono interessi o altri benefici legati alla durata del periodo di detenzione dei token collegati ad attività da parte del possessore degli stessi.
Ai sensi dell’art. 39, inoltre, l’EBA può determinare se un ART sia da considerare “significativo” ; ciò avviene se sono soddisfatti almeno tre dei criteri seguenti: (a) le dimensioni della clientela dei promotori degli ART, degli azionisti dell'emittente; (b) il valore degli ART emessi o, se del caso, la loro capitalizzazione di mercato; (c) il numero e il valore delle operazioni in tali ART; (d) l'entità della riserva di attività dell'emittente; (e) la rilevanza delle attività transfrontaliere dell'emittente, compreso il numero di Stati membri in cui sono utilizzati gli ART; (f) l'interconnessione con il sistema finanziario.

Tale qualifica comporta per l’emittente ulteriori obblighi quali requisiti di fondi propri aggiuntivi, e le competenze di vigilanza spetteranno in capo all’ABE.

5. Gli electronic money tokens

Il titolo IV descrive quindi la procedura di autorizzazione per il caso di token di moneta elettronica (EMT), che deve essere conforme ai requisiti applicabili agli istituti di moneta elettronica di cui ai titoli II e III della medesima direttiva 2009/110/CE, e il cui emittente deve essere autorizzato quale ente creditizio o "istituto di moneta elettronica" ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/110/CE.

È comunque richiesta la pubblicazione di un White Paper, anche nei casi di esenzione dimensionale e/o soggettiva dall’autorizzazione.
I possessori di token di moneta elettronica ricevono un credito nei confronti dell'emittente di tali token. È vietato qualsiasi token di moneta elettronica che non offra un credito a tutti i possessori. Su richiesta del possessore di token di moneta elettronica, il rispettivo emittente deve rimborsare ai possessori di token di moneta elettronica, in qualsiasi momento e al valore nominale, il valore monetario dei token detenuti, in contanti o tramite bonifico (la procedura di rimborso andrà indicata in modo chiaro nel White Paper).

È vietato agli emittenti di EMT e ai fornitori di servizi per le cripto-attività di concedere qualsiasi interesse ai possessori di tali token.

6. Fornitori di servizi in cripto-attività

Il titolo V contiene quindi le disposizioni relative all'autorizzazione e alle condizioni operative dei fornitori di servizi per le cripto-attività, da intendersi quali (a) la custodia e l'amministrazione di cripto-attività per conto di terzi; (b) la gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività; (c) lo scambio di cripto-attività con una moneta fiduciaria avente corso legale; (d) lo scambio di cripto-attività con altre cripto-attività; (e) l'esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di terzi; (f) il collocamento di cripto-attività; (g) la ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di terzi; (h) la prestazione di consulenza sulle cripto-attività.

I servizi per le cripto-attività sono forniti solo da persone giuridiche che hanno la sede legale in uno Stato membro dell'Unione e che sono state autorizzate come fornitori di servizi per le cripto-attività, dall’autorità competente dello Stato membro in cui hanno la sede legale.

L'autorizzazione consente ai fornitori di servizi per le cripto-attività di prestare in tutta l'Unione i servizi per i quali sono stati autorizzati, tramite il diritto di stabilimento, anche tramite una succursale, o attraverso la libera prestazione di servizi. L'ABE, l'ESMA (che tiene anche un registro dei fornitori di servizi) e qualsiasi autorità competente di uno Stato membro ospitante possono chiedere in qualsiasi momento all'autorità competente dello Stato membro d'origine di verificare se il fornitore di servizi per le cripto-attività soddisfa ancora le condizioni alle quali gli è stata concessa l'autorizzazione.

I fornitori di servizi sono soggetti ad obblighi comportamentali quali quello di agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse dei clienti e informazioni da fornire ai medesimi, oltre che a requisiti prudenziali, con tutele assolvibili anche mediante una polizza assicurativa che copra i territori dell'Unione in cui sono attivamente forniti servizi per le cripto-attività. Vengono inoltre previsti requisiti organizzativi, applicabili anche alle persone fisiche che detengono, direttamente o indirettamente, più del 20 % del capitale sociale o dei diritti di voto del fornitore di servizi per le cripto-attività o che esercitano, con qualsiasi altro mezzo, un potere di controllo su detto fornitore.

Sono infine previsti requisiti per la prestazione di servizi specifici, quali la custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di terzi (i c.d. wallet che, in particolare, devono adottare una politica per garantire la custodia o il controllo di tali cripto-attività o dei mezzi di accesso alle cripto-attività, quali le chiavi crittografiche), le piattaforme di negoziazione delle cripto-attività, lo scambio di cripto-attività con una moneta fiduciaria o altre cripto-attività, l’esecuzione di ordini, il collocamento, la ricezione e trasmissione di ordini per conto di terzi e la consulenza sulle criptoattività.

Il Regolamento MiCA introduce inoltre divieti e obblighi per prevenire gli abusi di mercato riguardanti le criptoattività, definendo l'ambito di applicazione delle norme sugli abusi di mercato e la nozione di informazione privilegiata, vietandone l'abuso e la divulgazione.

Infine, viene imposto agli Stati membri l'obbligo di designare una o più autorità competenti, compresa un'autorità competente designata come punto di contatto unico, introducendo altresì norme sulla cooperazione tra le autorità competenti, con l'ABE e l'ESMA.

La proposta di Regolamento è attualmente in fase di first reading del Consiglio, e nel proprio recente parere del 24 febbraio 2021, il Comitato Economico e Sociale Europeo ha in primo luogo suggerito lo sviluppo di un maggior grado di dettaglio delle sottocategorie di cripto-attività, al fine di evitare il rischio interpretativo in relazione alle norme applicabili alle cripto-attività definite nella categoria residuale di quelle “differenti dagli ART e EMT”.

Inoltre, ha sottolineato l’importanza di assicurare ai consumatori e piccoli investitori un’adeguata informazione sulle nuove normative, con particolare attenzione alle procedure autorizzative, in modo da fare chiarezza sull’affidabilità societaria degli emittenti e dei fornitori di servizi agli occhi del pubblico.
Perplessità sono state infine espresse dal CESE in merito alla deroga prevista dal MiCA in tema di misure transitorie, secondo cui i fornitori di servizi per le cripto-attività che hanno prestato i loro servizi in conformità del diritto applicabile prima di una determinata data potranno continuare a farlo fino al rilascio di un'autorizzazione.

 

[1] Relativa alla gestione del rischio relativo all’informatizzazione dei servizi finanziari e le modalità di segnalazione degli incidenti informatici, armonizzando, tra le altre, le disposizioni relative ai test di resilienza operativa digitale e al riconoscimento degli stessi tra i diversi stati membri

[2] Motivata in particolare dal fatto che, al fine di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda le cripto-attività e conseguire l'obiettivo di rafforzare la resilienza operativa digitale, è necessario stabilire un'esenzione temporanea per i sistemi multilaterali di negoziazione e modificare o chiarire talune disposizioni delle vigenti direttive UE relative ai servizi finanziari.

[3] La proposta di regolamento stabilisce i requisiti per i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi di regolamento titoli che utilizzano la tecnologia di registro distribuito, "infrastrutture di mercato DLT", a cui sono concesse specifiche autorizzazioni a operare, e stabilisce i requisiti per: (a) la concessione e la revoca di tali autorizzazioni specifiche; (b) la concessione, la modifica e la revoca delle relative esenzioni; (c) l'imposizione, la modifica e la revoca delle condizioni, delle misure compensative o correttive associate; (d) la gestione di tali infrastrutture di mercato DLT; (e) la vigilanza di tali infrastrutture di mercato DLT; e la collaborazione tra i gestori delle infrastrutture di mercato DLT, le autorità competenti e l'ESMA.

 

 

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