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Per le SSUU tempi più lunghi per gli accertamenti degli oneri pluriennali

26 Mar 2021 Italia 4 min di lettura

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I Supremi Giudici, con la sentenza a Sezioni Unite n. 8500 del 25 marzo 2021, hanno composto il contrasto giurisprudenziale in tema di decadenza dell’Amministrazione Finanziaria dalla potestà di accertamento in relazione ai componenti di reddito pluriennali, affermando il seguente principio di diritto: “nel caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale per ragioni diverse dall’errato computo del singolo rateo dedotto e concernenti invece il fatto generatore ed il presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 DPR n. 600/1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, non già in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio”.

Il citato principio di diritto rappresenta il risultato di una operazione interpretativa avente ad oggetto i diversi profili di diritto su cui si fondano i contrastanti orientamenti giurisprudenziali.

La Suprema Corte, dopo una ampia disamina degli orientamenti giurisprudenziali intervenuti sul tema, ha individuato nella “Autonomia ed annualità dei periodi d'imposta ... i fattori interpretativi chiave per la soluzione del problema” posto che “l’imposta sul reddito è dal legislatore fortemente improntata a questi caratteri”.

Difatti, osserva il giudice di legittimità, per espresse ed univoche disposizioni di legge, il reddito è tassato su base annuale, anche laddove determinato su elementi pluriennali, ed è oggetto di dichiarazione nella quale sono riflessi annualmente i redditi posseduti dando luogo, tempo per tempo, ad una novazione di ciascuna obbligazione tributaria.

A parere della Corte la mera indicazione di un fatto valevole per legge solo per l’anno al quale la dichiarazione si riferisce non può di per sé esplicitare alcun effetto preclusivo sull’azione dell’Amministrazione finanziaria che voglia contestare quello stesso fatto una volta dichiarato ex novo in una dichiarazione diversa, in quanto concernente un’altra annualità d’imposta, nella quale quello stesso fatto continui a rilevare.

Del resto, sottolinea la Corte, la norma che collega la decadenza dal potere di accertamento all’inutile spirare di un determinato termine non opera alcuna distinzione tra componenti reddituali di natura annuale e quelle di natura pluriennale e, come tale, non consente una lettura tale da “ingenerare un’ipotesi di decadenza anticipata o ultrattiva a carico del Fisco perché maturata a causa dello spirare del termine di accertamento relativo, non già alla stessa dichiarazione oggetto di verifica ma ad una diversa (precedente)”.

La Corte da ciò deduce che “anche l’accertamento si ‘rinnova’ di anno in anno senza alcun limite di accertabilità nemmeno di carattere contenutistico in quanto non previsto dalla legge”.

Da queste considerazioni i giudici di legittimità traggono la conclusione che l’accertamento deve essere possibile, su ogni annualità, anche con riguardo al fatto costitutivo dell’elemento pluriennale dedotto e non soltanto alla correttezza della singola quota annuale di deduzione, a nulla rilevando che siano già spirati i termini di decadenza per l’accertamento dell’annualità in cui è stato rilevato il fatto costitutivo dell’elemento pluriennale.

La Suprema Corte ha peraltro attribuito al principio di diritto affermato nella sentenza pubblicata ieri una valenza di carattere generale e, dunque, a valere anche su fattispecie diverse ed eterogenee, assumendo che la natura del tema trattato, ossia il potere di accertamento e i termini per il suo esercizio da parte dell’Amministrazione finanziaria, “richiede regole operative il più possibile stabili ed uniformi”.
La Corte, in particolare, ha fatto espresso riferimento alle seguenti fattispecie:

  • riporto in avanti delle perdite di esercizi pregressi, quote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali, sopravvivenze attive rateizzate;
  • spese che usufruiscono di detrazione decennale in rate costanti (quali quelle finalizzate al recupero del patrimonio edilizio, alla riqualificazione energetica degli edifici, alla prevenzione sismica, alla installazione di impianti fotovoltaici ed altre);
  • crediti d’imposta con riconoscimento pluriennale (come quelli relativi all’attività di ricerca e sviluppo)

Al di là del condivisibile auspicio di addivenire, almeno sui temi fondanti l’ordinamento tributario, a regole uniformi e certe, rimane comunque opportuno vagliare di volta in volta l’applicazione del principio affermato dalle SSUU sia con riguardo alla tipologia dell’onere pluriennale oggetto di contestazione che alle specifiche ragioni che fondano detta contestazione, senza trascurare la rilevanza degli esiti di eventuali pregressi controlli.
 

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