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Servizi accessori e aliquota IVA ridotta: i chiarimenti della Corte di Giustizia UE

(sentenza 5 marzo 2026, cause riunite C-409/24, C-410/24 e C-411/24)

18 Mar 2026 Italia 4 min di lettura

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La Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 5 marzo 2026 fornisce indicazioni di grande rilievo per tutti gli operatori che applicano aliquote IVA ridotte in presenza di prestazioni composite.

Il caso esaminato dalla Corte

La pronuncia trae origine da alcune controversie insorte in Germania, nel settore alberghiero, dove alcune strutture ricettive avevano applicato l’aliquota IVA ridotta all’intero corrispettivo del soggiorno, comprensivo di una pluralità di servizi accessori – quali colazione, parcheggio, accesso alla rete wi-fi, alle strutture sportive e alle aree benessere – offerti a fronte di un prezzo forfetario.

L’Amministrazione finanziaria tedesca, di contro, riteneva che tali servizi non fossero direttamente riconducibili alla prestazione di alloggio e dovessero quindi essere scorporati e assoggettati all’aliquota ordinaria. Da qui il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea (“ECJ”), chiamata a chiarire se e a quali condizioni uno Stato membro possa “separare” alcune prestazioni dal perimetro dell’aliquota ridotta prevista dalla Direttiva 2006/112/CE (“Direttiva IVA”).

I principi affermati dalla Corte di Giustizia

Con la sentenza in commento, la Corte ha affermato due principi cardine.

In primo luogo, uno Stato membro che scelga di applicare un’aliquota IVA ridotta a una categoria di operazioni prevista dall’Allegato III della Direttiva IVA può limitarne l’ambito di applicazione, circoscrivendolo a specifici elementi della prestazione agevolata. Tale facoltà, tuttavia, può essere esercitata solo se la selezione avviene sulla base di criteri oggettivi, chiari e precisi. E sempre che sia rispettato il principio di neutralità fiscale: le prestazioni assoggettate ad aliquota ordinaria o ridotta per effetto del criterio selettivo non devono essere trattate in modo differente rispetto a servizi analoghi offerti autonomamente da altri operatori.

In secondo luogo, una volta che lo Stato membro abbia operato questa scelta selettiva, diventa irrilevante verificare se le prestazioni escluse possano qualificarsi come accessorie rispetto alla prestazione principale, poiché la scelta discende direttamente dalla disciplina nazionale. In altri termini, latradizionale analisi dell’operazione unica dal punto di vista del consumatore medio non è decisiva quando il legislatore nazionale ha già individuato, in modo espresso, quali componenti beneficiano dell’aliquota ridotta e quali ne restano escluse.

Il quadro italiano: perché la sentenza è rilevante

Sotto questo profilo, l’ordinamento italiano – almeno nel settore alberghiero – non risulta aver esercitato in modo espresso il potere di applicazione selettiva dell’aliquota ridotta. La normativa IVA prevede l’aliquota del 10% per le prestazioni di alloggio in modo generale, senza una distinzione legislativa espressa tra servizi inclusi ed esclusi. Ne deriva che continua a trovare applicazione il principio dell’accessorium sequitur principale, codificato dall’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972.

Va tuttavia considerato che la prassi amministrativa tende a interpretare in senso restrittivo il concetto di accessorietà, specie quando le prestazioni aggiuntive sono autonomamente fruibili o economicamente valorizzabili.

Una portata che va oltre l’hotellerie

Sebbene la pronuncia riguardi il settore alberghiero, i principi affermati dalla Corte hanno portata generale e si applicano a tutti i settori interessati da regimi IVA agevolati, ogniqualvolta una prestazione principale sia accompagnata da servizi accessori o complementari. La sentenza invita quindi gli operatori a una valutazione attenta della struttura contrattuale e della qualificazione IVA delle singole componenti dell’operazione.

Conclusioni

La sentenza della ECJ in oggetto offre agli operatori un’importante chiave di lettura, ma non fornisce risposte automatiche.

È evidente che una corretta applicazione dell’aliquota IVA dipenda da un insieme di fattori: assetto normativo nazionale, struttura dell’offerta, modalità di determinazione dei corrispettivi e concreta percezione del servizio da parte del cliente finale.

In assenza di una disciplina espressa – come nel caso italiano – resta centrale l’analisi del rapporto di accessorietà tra le prestazioni. La prassi amministrativa, tuttavia, continua a muoversi in senso restrittivo, soprattutto quando i servizi accessori sono autonomamente fruibili o economicamente valorizzabili. Una valutazione preventiva della struttura contrattuale e del trattamento IVA delle singole componenti consente di ridurre l’esposizione a contestazioni, evitare l’applicazione di aliquote non dovute e preservare la marginalità dell’operazione, soprattutto nei settori caratterizzati da un’offerta integrata di servizi.

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CMS Tax Alert - Servizi Accessori e aliquota IVA ridotta

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