Continua l’incertezza sulla revoca dell’organo di controllo “facoltativo” a seguito della riforma del D.L. 91/2014
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Continua l’incertezza sulla revoca dell’organo di controllo “facoltativo” a seguito della riforma del D.L. 91/2014. Come noto, l’art. 20, comma 8 del D.L. 91/2014 convertito in Legge n. 192/2014 ha abrogato l’art. 2477, comma 2 del codice civile che stabiliva - in caso di S.r.l. con capitale sociale pari o superiore alla soglia di Euro 120.000 - la nomina obbligatoria dell’organo di controllo nella S.r.l. Il Legislatore ha quindi precisato, sempre al citato art. 20, comma 8, che “la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo […] costituisce giusta causa di revoca”.
Si è quindi posta la questione se per la revoca dell’organo di controllo, costituito su tali presupposti, sia sufficiente la sola delibera assembleare o se al contrario, detta revoca debba passare necessariamente al vaglio del tribunale ai sensi dell’art. 2400, secondo comma c.c., articolo che è rimasto immutato pur a seguito all’entrata in vigore del D.L.91/2014.
Ne è conseguita una vera e propria situazione di incertezza interpretativa su cui il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) è intervenuto con lo Studio n. 1129-2014 (approvato nella seduta del 9 gennaio 2015), ritenendo legittima la revoca dell’organo di controllo adottata dalla Società con la sola delibera assembleare, principalmente per tre ordini di ragioni:
- La revoca deliberata ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.L. 91/2014, è strettamente connessa all’intervenuta abrogazione dell’art. 2477 secondo comma c.c.. Si tratta quindi di una ipotesi “tipica” di revoca per giusta causa dovuta ad una specifica modifica normativa;
- Non ricorre, in caso di revoca ai sensi dell’art. 20, comma 8, la medesima ratio che è alla base dell’art. 2400 c.c., ovvero la necessità di tutelare l’indipendenza dei sindaci contro un’eventuale revoca deliberata senza giusta causa dall’assemblea dei soci;
- La previsione del citato art. 20, comma 8, non è inserita nel codice civile e non avrebbe quindi portata generale.
Ciò detto, in senso contrario a quanto sostenuto dal CNN, è intervenuto ancor più di recente il Ministero della Giustizia il quale, con nota n.4865 del 13 gennaio 2015, ha affermato che “in assenza di un’esplicita previsione in tal senso da parte del legislatore”, il controllo giurisdizionale ai sensi dell’art. 2400 secondo comma c.c. deve ritenersi imprescindibile al fine della revoca per giusta causa dell’organo di controllo “anche se solo per accertare che la nomina dell’organo sia esclusivamente dipesa da quanto statuito dall’art. 2477, secondo comma, c.c. ora abrogato”.
Alla luce di quanto sopra, vedremo alla prova dei fatti quale sarà l’orientamento prevalente.