I servizi infragruppo sotto la lente d'ingrandimento: la Corte di Cassazione definisce i criteri per la deducibilità dei costi (Sentenza n. 5753/2026).
Contatti principali
Con la sentenza n. 5753 del 13 marzo 2026, la Corte di Cassazione si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato in tema di costi per servizi infragruppo e ribadisce, con particolare nettezza, che la deducibilità dei costi addebitati da una consociata estera ad una società italiana presuppone la sussistenza di alcune condizioni ben precise, ovvero:
- la prova dell’esistenza dei costi,
- l’inerenza di detti costi,
- l’effettiva utilità dei servizi cui i costi si riferiscono, nonché l’obiettiva determinabilità e l’evidenza documentale di tale utilità.
La Corte censura in particolare la decisione di merito per avere ritenuto integralmente deducibili i costi infragruppo (addebitati alla società italiana sulla base di due accordi relativi, l’uno a servizi resi nell’ambito di funzioni aziendali centralizzate, l’altro ad attività di ricerca e sviluppo svolte a livello centrale) sulla base di asserzioni di “manifesta genericità”. In particolare, i giudici di secondo grado avevano ritenuto che i costi fossero deducibili in quanto “servizi di utilità generale … che la capogruppo, nell'ambito di scelte discrezionali che non possono non rientrare nella libertà e nel diritto di iniziativa economica e di impresa, ha inteso decentrare delegandoli, nel caso specifico, alla consolidata, che, a sua volta, ne ha tratto diretto beneficio non solo al pari di tutte le società del gruppo ma anche e specificamente in relazione alla propria peculiare attività di impresa”.
Nella sentenza di primo grado era stato peraltro brevemente ritenuto che “la documentazione prodotta consente di individuare la connessione dei vari servizi acquisiti con l'attività espletata dalla società, la rispondenza ad un effettivo interesse e l'utilità economica per la società fruitrice”.
Ebbene, nonostante le due sentenze a favore del contribuente, ad avviso della Corte di Cassazione, i giudici hanno omesso di verificare ai fini della deducibilità l’esistenza di un vantaggio diretto per la società italiana. L’inerenza e il vantaggio diretto che la società aveva ritratto dai servizi ricevuti non sono stati riconosciuti dalla sentenza in commento, sulla base delle seguenti ragioni:
- non è stata ritenuta sufficiente l'esibizione del contratto e delle fatture, richiedendo i giudici la specifica allegazione di quegli elementi necessari per determinare l'utilità (effettiva o potenziale) conseguita dalla consociata che riceve il servizio,
- è stato rilevato che fossero una duplicazione di altri servizi, resi da un’altra consociata,
- è stato ritenuto che fossero volti più a soddisfare esigenze proprie di coordinamento, piuttosto che un bisogno proprio e congeniale al tipo di business condotto dalla società italiana.
È utile segnalare che per alcuni servizi (riferibili all'attività di Credit Management, di lnformation Technology e di Human Resources), la deducibilità era stata riconosciuta già in sede di accertamento alla luce della documentazione prodotta (di cui tuttavia purtroppo le sentenze non forniscono dettagli).
La circostanza per cui la società italiana aveva realizzato un volume di affari significativo asseritamente anche grazie ai servizi ricevuti, nonostante una struttura organizzativa con risorse interne numericamente limitate, non è stata considerata un elemento rilevante ai fini della decisione.
Quanto al profilo probatorio, la sentenza ha confermato il principio di vicinanza della prova che, in deroga alla regola generale dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), pone l’onere di provare un fatto a carico della parte che ha più facile accesso alla prova stessa, in base alla sua sfera d'azione.
In linea generale, sul tema della deducibilità dei costi infragruppo le norme di riferimento, sul piano domestico, restano l’art. 109, comma 5, del TUIR (secondo cui “Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito”) e l’art. 110, comma 7, del TUIR (secondo cui “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti [...] sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili”). Al riguardo, la Cassazione coglie l’occasione per ribadire che le questioni dell'inerenza del costo e del suo valore normale, in base alla disciplina del transfer pricing, “spesso si pongono insieme, pur rimanendo distinte sul piano logico e giuridico”, in quanto l’esistenza del costo, la sua inerenza e utilità “sono questioni pertanto diverse, ma logicamente antecedenti alla sua rettifica secondo il valore normale”. Tale statuizione lascia intendere chiaramente che nonostante la indubitabile distanza sul piano sistematico delle due norme, in sede di verifica e poi di accertamento i profili di effettività, inerenza ed economicità finiscono per alimentarsi reciprocamente.
La pronuncia si pone anche in linea con i principi OCSE; in particolare, il riferimento è al Capitolo VII delle OECD Transfer Pricing Guidelines 2022. Il paragrafo 7.6 afferma che un servizio infragruppo rileva solo se il servizio reso attribuisce al destinatario un “economic or commercial value to enhance or maintain its business position”; e aggiunge che il test da applicare è se un soggetto indipendente, in circostanze comparabili, “would have been willing to pay” per quel servizio, o se l’avrebbe svolto internamente. Il paragrafo 7.9 precisa inoltre che, quando un servizio è reso da una società del gruppo “solely because of its ownership interest” e quindi nella sua capacità di azionista, lo stesso “would not be considered to be an intra-group service”. Il paragrafo 7.11 afferma che, in via generale, non si configura un servizio infragruppo quando l’attività “merely duplicate a service” già svolto dalla società stessa o da terzi per suo conto.
La sentenza, pur ribadendo principi noti, fornisce importanti spunti di carattere pratico: ai fini della deduzione dei costi connessi a servizi ricevuti nell’ambito dei gruppi è necessario prestare particolare attenzione e raccogliere evidenze documentali tali da illustrare in modo analitico i servizi effettivamente ricevuti, individuarne il vantaggio concreto e comprovare che gli stessi si distinguono dalle ordinarie funzioni di direzione e coordinamento esercitate dalla capogruppo.
Quanto sopra trova peraltro conferma, nell’ambito degli oneri documentali e con particolare riguardo ai servizi a basso valore aggiunto, nel paragrafo 7 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 360494 del 23/11/2020 che richiede di documentare le categorie di servizi, l’identità dei beneficiari, le ragioni economiche, i benefici ricevuti o attesi, le chiavi di allocazione utilizzate; di fornire i contratti; di indicare la base dei costi e i calcoli effettuati ai fini dell’addebito (coerentemente al paragrafo 7.64 delle OECD Transfer Pricing Guidelines).
Appare pertanto necessario per le società italiane che ricevono servizi da consociate estere del gruppo verificare la completezza e la solidità del defense file a supporto della deducibilità dei costi sostenuti, oltre che del valore normale dei servizi ricevuti.