I Tribunali italiani prendono posizione sull'anatocismo bancario: il divieto è efficace dal 1 gennaio 2014
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Tale tesi non sembra essere stata accolta dalla giurisprudenza, che nelle –poche- pronunce sinora registrate in materia ha affermato che l'anatocismo è divenuto illegittimo sin dal 1 gennaio 2014, con l'entrata in vigore delle suddette modifiche all'art. 120 TUB.
Una prima pronuncia era stata emessa dalla Corte d’Appello di Genova l'11 marzo 2014, che aveva dichiarato l'efficacia del divieto dell'art.120 del TUB indipendentemente dall’emanazione della disciplina secondaria da parte del CICR.
Tale orientamento è stato confermato da due recenti Ordinanze del Tribunale di Milano emesse il 25 marzo e il 3 aprile 2015, in cui è chiaramente affermato che il divieto di anatocismo bancario previsto dall’art.120 del Testo Unico Bancario è efficace sin dal 1 gennaio 2014.
Le due ordinanze sono state emesse all'esito del procedimento cautelare promosso da un'associazione dei consumatori al fine di inibire la capitalizzazione degli interessi passivi nell'ambito di contratti di conto corrente.
Secondo il Tribunale di Milano l'art. 120 TUB non può che leggersi nel senso della rigorosa esclusione dell'anatocismo nei rapporti bancari, non solo in base alla mera interpretazione letterale della norma, ma anche alla luce della relazione di presentazione della Legge di Stabilità, che chiariva l'intento di vietare la prassi bancaria dell'anatocismo, e della mancata conversione in legge del DL 91/2014, che aveva reintrodotto la legittimità dell'anatocismo bancario.
Il Collegio del Tribunale meneghino ha anche puntualizzato che l'applicazione dell'anatocismo da parte delle banche successivamente al 1 gennaio 2014 non possa giustificarsi sulla base dell'opinione di parte della dottrina secondo cui l'operatività del divieto necessiterebbe dell'adozione delle misure attuative del CICR, posto che la Banca d'Italia non ha emanato nessuna circolare o raccomandazione in tal senso.
Ad avviso dei giudici, quindi, sulla scorta della semplice interpretazione letterale della norma, le banche sono tenute a disapplicare le clausole anatocistiche a far data dal 1 gennaio 2014.
Ciò comporta evidenti conseguenze anche per i rapporti bancari in essere per i quali l'anatocismo è stato applicato in conformità a quanto previsto dalla Delibera CICR del 2000, nel qual caso gli istituti finanziari potrebbero vedersi chiamati a dover restituire ogni importo ricevuto a tale titolo (ad esempio interessi di mora applicati sulla quota interessi di rate impagate di mutui o leasing) a partire dal 1 gennaio 2014, oltre ovviamente a non poter più applicare interessi anatocistici in futuro.