Nuovi sviluppi normativi aventi ad oggetto l’obbligo per gli amministratori di società di dotarsi di un indirizzo PEC personale, separato da quello aziendale, da comunicarsi al Registro delle Imprese.
Sviluppi normativi
- La Legge 207/2024 (Legge Bilancio 2025), in vigore dal 1° gennaio 2025, prevedeva all’art. 1, comma 860, che l’obbligo di essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) fosse obbligatorio per tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, specificandosi nella successiva Nota Integrativa n. 43836 del 12 marzo 2025, che nella definizione di società rientrano le società di persone e di capitali svolgenti attività imprenditoriale e, a determinate condizioni, le reti di imprese, restando escluse la società semplice (con la sola eccezione delle società semplici che esercitino l’attività agricola e delle società di mutuo soccorso), i consorzi (anche con attività esterna) e le società consortili.
- Il recente art. 13 del Decreto-legge n. 159/2025, entrato in vigore il 31 ottobre 2025, ha poi ristretto la sfera dei soggetti cui applicare l’obbligo, integrando l’art. 5, comma 1, del Decreto-legge 179/2012, prevedendo l’obbligo di essere in possesso di PEC personale solo per determinati amministratori.
Amministratori obbligati
Date le modifiche normative di cui sopra, risultano oggi obbligati esclusivamente gli amministratori di società ricoprenti le cariche di amministratore unico o amministratore delegato o, in mancanza, di presidente del consiglio di amministrazione.
Requisiti del domicilio digitale
Il menzionato art. 13 del Decreto-legge 159/2025 specifica altresì che il domicilio digitale da comunicare al Registro delle Imprese deve essere una PEC personale, in quanto non è ammessa la coincidenza tra l’indirizzo PEC dell’amministratore e quello aziendale.
Termini per l’adempimento
Le imprese che sono già iscritte nel Registro delle Imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico.
Diritti di segreteria
Ai sensi dell’art. 16, comma 6, del Decreto-legge n. 185/2008, l’iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle Imprese, così come le eventuali variazioni successive, è esente sia dall’imposta di bollo che dai diritti di segreteria.
Sanzioni per Inadempimento
In violazione dell’obbligo si applica l’art. 16, comma 6-bis, del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, secondo cui l’avvenuta omissione della comunicazione della PEC al Registro delle Imprese comporta la sospensione da parte della Camera di Commercio di eventuali procedimenti avviati a fronte di una domanda di iscrizione ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore effettuata da parte di una impresa soggetta all’obbligo.
Si dispone altresì l’applicabilità dell’art. 2630 c.c. in misura raddoppiata, in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,00 ad euro 1.032,00 «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese», salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti».