Con la presente si desidera segnalare gli ultimi sviluppi relativi al Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (“CBAM”), introdotto dal Regolamento (UE) 2023/956 e dai relativi regolamenti di esecuzione (in particolare Reg. UE 2023/1773 e Reg. UE 2025/486), nell’ambito delle iniziative del Green Deal europeo e del pacchetto “Fit for 55”.
1. Ambito di applicazione e soggetti obbligati
Ricordiamo che il CBAM si applica alle importazioni nell’Unione Europea di specifiche categorie di beni ad alta intensità di carbonio (cemento, energia elettrica, fertilizzanti, ghisa, ferro, acciaio, alluminio, idrogeno), individuati tramite i codici di nomenclatura combinata riportati nell’Allegato I del Regolamento.
È quindi fondamentale verificare la corretta classificazione doganale delle merci, anche alla luce delle periodiche modifiche della tariffa doganale comune, per determinare l’assoggettamento al CBAM.
2. Fasi di implementazione e obblighi dichiarativi
Fase transitoria (1° ottobre 2023 – 31 dicembre 2025) Gli importatori (o i loro rappresentanti doganali indiretti) sono tenuti a presentare, tramite il Registro transitorio CBAM, una relazione trimestrale (“CBAM report”) contenente: · Quantità e tipologia di merci importate · Emissioni di CO2 incorporate (dirette e indirette) · Eventuale prezzo del carbonio pagato nel Paese di origine. Dal terzo trimestre 2024, non è più consentito l’utilizzo generalizzato dei valori predefiniti (“default values”) per la dichiarazione delle emissioni; è invece obbligatorio reperire e dichiarare dati effettivi forniti dai produttori extra-UE. In caso di impossibilità, occorre documentare e giustificare gli sforzi compiuti per ottenere tali dati, allegando evidenze nella sezione “commenti” del Registro. Fase definitiva (a regime, attualmente prevista dal 1° gennaio 2026, ma con possibile slittamento al 1° febbraio 2027) Solo i soggetti in possesso dello status di “dichiarante CBAM autorizzato”, rilasciato dall’Autorità nazionale competente (in Italia, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE), potranno importare merci CBAM. Gli importatori dovranno presentare annualmente una dichiarazione CBAM, contenente: · Quantità di merci importate · Emissioni incorporate · Numero di certificati CBAM da restituire, calcolato in base alle emissioni dichiarate e al prezzo medio delle quote EU ETS L’avvio dell’obbligo di acquisto dei certificati CBAM e la scadenza per la presentazione della prima dichiarazione annuale potrebbero essere posticipati rispettivamente al 1° febbraio 2027 e al 31 agosto 2027, secondo le più recenti proposte di modifica (Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2025) 87 final, presentata il 26 febbraio 2025, cd. “pacchetto Omnibus”).
3. Procedura di autorizzazione
La richiesta di autorizzazione come “dichiarante CBAM autorizzato” dovrà essere presentata tramite il Registro CBAM definitivo, secondo le modalità stabilite dal Reg. UE 2025/486. La domanda deve essere corredata da: · Documentazione attestante la capacità finanziaria e operativa · Assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale, fiscale o CBAM · Certificato EORI · Stima dei volumi e del valore delle importazioni. Per i soggetti di nuova costituzione può essere richiesta una garanzia bancaria. L’iter autorizzativo prevede una valutazione entro 120 giorni (180 giorni per domande presentate prima del 15 giugno 2025).
4. Responsabilità, compliance e raccomandazioni operative
La responsabilità per la correttezza e completezza delle dichiarazioni CBAM grava sull’importatore/dichiarante, anche in caso di delega a terzi. Si raccomanda di aggiornare i contratti di fornitura con clausole specifiche per la trasmissione dei dati sulle emissioni e di implementare procedure di due diligence e verifica dei dati ricevuti dai fornitori extra-UE. È consigliabile istituire procedure interne di compliance e monitorare costantemente le modifiche normative e tariffarie.
5. Sanzioni
La mancata presentazione delle relazioni CBAM, la presentazione di dati incompleti o inesatti, o la reiterazione delle violazioni, comportano l’applicazione di sanzioni pecuniarie da 10 a 50 euro per tonnellata di CO2 non dichiarata, nonché la possibile revoca dell’autorizzazione all’importazione. Le autorità competenti valuteranno la gravità, la durata e la recidiva delle violazioni, nonché il comportamento collaborativo del dichiarante.
6. Prospettive e aggiornamenti
Come anticipato, è in corso di valutazione la proposta della Commissione europea di posticipare l’avvio della fase definitiva del CBAM al 1° febbraio 2027. In base a tale proposta, l’acquisto dei certificati CBAM da parte degli importatori avrebbe inizio a partire da febbraio 2027, mentre il termine per la presentazione della prima dichiarazione annuale CBAM, riferita alle importazioni effettuate nel 2026, verrebbe differito al 31 agosto 2027.
La Commissione europea ha inoltre proposto di limitare gli obblighi CBAM ai soggetti che importano più di 50 tonnellate annue di merci CBAM. Gli importatori sotto tale soglia saranno considerati “importatori CBAM occasionali” e non avranno obblighi di autorizzazione, dichiarazione o acquisto di certificati, ma dovranno soltanto monitorare le proprie importazioni.
Sono inoltre in discussione procedure di autorizzazione più snelle per i dichiaranti CBAM, l’introduzione della possibilità di delega formale per l’invio delle dichiarazioni, la previsione a partire dal 2027 dell’obbligo di restituzione dei certificati al 50% delle emissioni verificate per ciascun trimestre (in luogo dell’80% previsto inizialmente), il rafforzamento del quadro sanzionatorio e della cooperazione amministrativa tra Stati membri, una maggiore trasparenza sui prezzi del carbonio pagati nei Paesi terzi per evitare doppi conteggi o elusioni. |