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Newsletter 10 nov 2023 · Italia

Certificazione attività R&S: il decreto in Gazzetta

4 min di lettura

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Dopo una lunga attesa, andata ben oltre i 30 giorni previsti dalla norma, lo scorso 4 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2023, che reca disposizioni in materia di certificazione, di cui all’art.23 del D.L. n. 73/2022, delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica ai fini del credito d’imposta.

Con l’intento di garantire al contribuente la possibilità di fruire dell’agevolazione in questione tutelandosi in caso di azioni accertative da parte del fisco, il legislatore ha introdotto la facoltà per lo stesso di certificare l’idoneità dei propri progetti prima (o dopo) di accedere al beneficio fiscale.

La certificazione può essere richiesta non soltanto per gli investimenti effettuati a partire dal 2020 di cui all’art.1, commi 200, 201, 202, 203, 203-quinquies e 203-sexies della L. n. 160/2019, ma anche per l’attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo effettuati a partire dal 2014, ai sensi dell’art.3 del D.L. n. 145/2013.

L’unica condizione posta per l’ottenimento della certificazione è che le “violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.

Tale DPCM prevede:

  • le regole che le imprese dovranno seguire per richiedere la certificazione;
  • l’istituzione dell’Albo dei certificatori, tenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La certificazione, la cui richiesta deve essere presentata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy utilizzando un modello e le modalità informatiche che saranno stabiliti da un emanando decreto direttoriale, deve contenere:

  1. le informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata;
  2. la descrizione dei progetti o dei sottoprogetti realizzati, in corso di realizzazione, o da iniziare;
  3. le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota;
  4. la dichiarazione da parte del soggetto certificatore di non versare in situazioni di conflitto di interesse; nonché
  5. qualsivoglia altro tipo di informazione utile ai fini della certificazione.

I soggetti certificatori, una volta rilasciata la certificazione all’impresa richiedente, sono tenuti a presentare entro 15 giorni dal predetto rilascio, attraverso modalità telematiche, copia della certificazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Occorre, tuttavia, evidenziare che rimangono ancora degli aspetti da definire in quanto lo stesso decreto prevede:

(i)        l’emanazione, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, di un decreto direttoriale che disciplini dettagliatamente le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo dei certificatori (cfr. art. 2, comma 2) e le procedure informatiche attraverso le quali i certificatori inviano al Ministero delle Imprese e del Made in Italy le certificazioni rilasciate (cfr. art. 3, comma 7);

(ii)       l’emanazione, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, di un altro decreto direttoriale che stabilisca i termini e gli adempimenti per lo scambio di comunicazioni e informazioni tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’Amministrazione finanziaria ai fini delle attività di vigilanza e di controllo delle certificazioni (cfr. art. 4, comma 5);

(iii)      la pubblicazione, entro il 31 dicembre 2023, di “Linee Guida” integrative per la corretta applicazione del credito d’imposta ed il loro aggiornamento per tener conto dell’evoluzione della prassi interpretativa e delle eventuali modifiche normative sopravvenute (cfr. art. 3, comma 5).

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