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CMS vince in Cassazione sul rimborso della ritenuta sui dividendi a favore di fondi di investimento tedeschi

12/07/2022

CMS Italia ha ottenuto una completa vittoria dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione per conto di numerosi fondi di investimento tedeschi che chiedevano il rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti da società italiane.

Si tratta della prima decisione in termini da parte della Cassazione, sebbene basata su giurisprudenza consolidata della stessa Corte di legittimità (relativa, tra l’altro, al rapporto tra la legislazione domestica e le Convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione) nonché sull’orientamento costante della Corte di Giustizia UE in tema di violazione della libertà di movimento dei capitali sancita dall’articolo 63 del Trattato sul Funzionamento dell’UE.

CMS Italia ha assistito una SGR tedesca che rappresentava numerosi fondi di investimento di diritto tedesco che avevano effettuato investimenti di portafoglio in società italiane quote in Borsa, da cui avevano ricevuto dividendi generalmente assoggettati a ritenuta con l’aliquota convenzionale del 15%. Le istanze di rimborso inizialmente presentate al Centro Operativo di Pescara erano state respinte. Parimenti erano stati respinti i ricorsi della SGR alle competenti Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale, sostanzialmente sulla base dell’assunto che la ricorrente non aveva sufficientemente dimostrato l’esistenza di una differenza di trattamento discriminatoria tra la tassazione subita dai fondi tedeschi e quella che avrebbero subito omologhi fondi italiani.

Con l’assistenza di CMS Italia, la SGR ricorreva per la cassazione delle sentenze di secondo grado eccependo che la differenza di trattamento scaturiva dal confronto tra due diversi regimi di tassazione previsti dalla legge e, quindi, non necessitava di dimostrazioni in fatto ulteriori rispetto alla circostanza che i fondi tedeschi avessero effettivamente subito una tassazione del 15%. Nel determinare l’esistenza di una tale differenza di trattamento, nessun rilievo poteva assumere il regime di tassazione del fondo e dei suoi investitori previsto dalla legislazione tedesca: secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia UE, al fine di assicurare il rispetto dei propri obblighi derivanti dal TFUE lo Stato della fonte dei dividendi non può fare affidamento sugli eventuali rimedi contro la doppia imposizione unilateralmente previsti dallo Stato di residenza del percettore; né la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Germania ed Italia può, di per sé, assicurare che una differenza di trattamento discriminatoria sia eliminata.

La Corte di Cassazione, nel recepire interamente questi motivi di ricorso, ha compiuto un’approfondita analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ed ha concluso nel senso dell’esistenza di una differenza di trattamento discriminatoria idonea a dissuadere un investitore residente in Germania dall’investire in società italiane per il tramite di un fondo tedesco anziché di un fondo italiano. Pertanto, ai fondi tedeschi spetta il pieno ed integrale rimborso delle ritenute subite.

Sebbene il caso deciso dalla Corte di Cassazione riguardi dividendi distribuiti nel 2003, i principi affermati in motivazione rimangono validi per tutti gli anni successivi fino alla modifica del regime di tassazione dei dividendi distribuiti a fondi non residenti avvenuta con effetto dal 1° gennaio 2021 (su cui si rinvia, per maggiori ragguagli, alla newsletter al link).

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