Open navigation
Cerca
Uffici – Italia
Esplora tutti gli uffici
Presenza globale

Oltre a fornire una consulenza legale specializzata e personalizzata a livello nazionale, CMS è in grado di supportare le aziende nella gestione delle complesse questioni internazionale.

Esplora
Insights – Italia
Esplora tutti gli approfondimenti
Cerca
Expertise
Insights

Gli esperti di CMS offrono una consulenza innovativa per la tua azienda, con una vasta gamma di competenze e settori, in tutto il mondo.

Esplora gli argomenti
Uffici
Presenza globale

Oltre a fornire una consulenza legale specializzata e personalizzata a livello nazionale, CMS è in grado di supportare le aziende nella gestione delle complesse questioni internazionale.

Esplora
CMS Italy
Insights
Argomenti di tendenza
Approfondimenti per tipo
Chi siamo

Seleziona la tua regione

Newsletter 14 feb 2024 · Italia

DL Energia convertito in Legge: le principali novità in materia di energia rinnovabile

6 min di lettura

On this page

Autori

Il decreto-legge n. 181 del 9 dicembre 2023 (DL 181/2023) recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” è stato convertito, con modificazioni, nella Legge n. 11 del 2 febbraio 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 31 del 7 febbraio 2024 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione (la “Legge n. 11/2024”, insieme al DL 181/2023, il “DL Energia”).

Obiettivo primario del DL Energia è quello di ridurre la dipendenza energetica del Paese, accelerando il processo di decarbonizzazione tramite la predisposizione di misure strutturali e di semplificazione in materia energetica. Un’attenzione particolare è stata poi riservata ai territori dell’Emilia-Romagna colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023.    

Tra le novità di maggior rilievo, si segnalano le seguenti:

1.           Elevazione delle soglie di assoggettabilità a Screening, VIA e PAS

Con riferimento ai soli impianti fotovoltaici, viene disposto l’innalzamento delle soglie di potenza ai fini dell’assoggettamento ai procedimenti di Screening e VIA. Nello specifico, viene ora stabilito che gli impianti PV con potenza complessiva:

·           superiore a 25 MW (anziché i precedenti 20 MW) sono soggetti a VIA statale;

·           superiore a 12 MW (anziché i precedenti 10 MW) sono soggetti a Screening regionale.

Si ricorda che le soglie appena indicate trovano applicazione purché l’impianto fotovoltaico:  

1)    si trovi in area idonea, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 199/2021;

2)    si trovi nelle aree di cui all’ art. 22-bis del D. Lgs. 199/2021);

o, fuori dai casi sub 1) e 2)

3)    non ricada all’interno delle aree individuate ai sensi della lettera f) dell’allegato 3 annesso al decreto del ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010.

Al fine di coordinare tale nuova disposizione con l’impianto normativo relativo ai regimi autorizzativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili, è stato altresì disposto l’innalzamento da 10 MW a 12 MW della soglia di potenza sopra la quale è prevista la procedura di autorizzazione unica. Alla luce di tale modifica, l’art. 4, comma 2-bis del D. Lgs. 28/2011 prevede ora che per gli impianti fotovoltaici di potenza:

·           fino a 1 MW si applica la a dichiarazione di inizio lavori;

·           superiore a 1 MW e fino a 12 MW si applica la PAS;

·           superiore a 12 MW si applica l’autorizzazione unica.

 

2.           Proroga dell’esenzione dalle procedure di valutazione ambientale

Il termine di efficacia della misura semplificativa disposta dall’art. 47, comma 1-bis del DL n. 13/2023, precedentemente fissato al 30 giugno 2024, viene esteso fino al 30 giugno 2025 (v. Regolamento UE 2024/223 di modifica del Reg. UE 2022/2577).

Nello specifico, tale misura prevede che determinati progetti (inclusi, tra gli altri, gli impianti fotovoltaici fino a 30 MW comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti medesimi) siano sino a tale data esentati dalle procedure di valutazione ambientale, purché ricadenti nelle aree idonee ex art. 20 D.lgs. 199/2021, contemplate nell’ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS). Tale esenzione si estende anche agli impianti rinnovabili off-shore di potenza non superiore a 50 MW localizzati nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, già sottoposti positivamente a VAS.

3.           Estensione della proroga dei termini di avvio e fine lavori

Viene estesa di ulteriori sei mesi la proroga dei termini di inizio ed ultimazione lavori concessa dall’art. 10-septies del DL 21/2022 in virtù delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali e dell’innalzamento dei relativi prezzi.

Alla luce di tale modifica, i termini di avvio e fine lavori relativi (i) ai permessi di costruire, (ii) alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) nonché (iii) alle autorizzazioni paesaggistiche ed alle dichiarazioni ed autorizzazioni ambientali comunque denominate, sono prorogati di trenta mesi (al posto dei precedenti 2 anni), purché i suddetti permessi si siano formati o siano stati rilasciati entro il 30 giugno 2024.         

4.           Semplificazioni autorizzative per opere ed infrastrutture di rete

Il DL Energia semplifica il regime autorizzativo per la realizzazione di cabine primarie ed elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell’ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all’investimento 2.1(“Rafforzamento smart grid”), Componente 2, Missione 2, del PNRR. Tale regime, in vigore fino al 31 dicembre 2026, prevede che:

·         laddove non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa UE, la costruzione e l’esercizio delle suddette infrastrutture di rete richieda la presentazione di una dichiarazione di inizio lavori (DIL). In ogni caso, resta ferma la necessità di acquisire il consenso dei proprietari delle aree interessate;

·         laddove invece sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa UE, ovvero occorra l’acquisizione della dichiarazione di pubblica autorità o l’autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici, la costruzione e l’esercizio delle opere di rete sia soggetta al rilascio dell’autorizzazione unica.

Il DL Energia, all’art. 9, commi da 5 a 9, fornisce una descrizione dettagliata delle procedure autorizzative appena enunciate, individuando le fasi del procedimento e i relativi termini.

5.           Misure a favore degli impianti eolici offshore

È previsto che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 11/2024, il MASE pubblichi un avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di aree demaniali marittime (situate in almeno due porti del Mezzogiorno o in aree portuali limitrofe ad aree nelle quali sia in corso l’eliminazione graduale dell’uso del carbone) da destinare alla realizzazione e movimentazione di piattaforme galleggianti e delle relative infrastrutture di rete. L’obiettivo è quello di creare di un polo strategico nazionale nel settore della tecnologia floating offshore. 

Inoltre, è previsto che il MASE adotti un vademecum per i progetti eolici offshore (quanto mai necessario data l’attuale assenza di linee guida ad hoc), in cui vengano elencati gli adempimenti e definite le informazioni minime necessarie ai fini dell’avvio del procedimento di autorizzazione unica.

6.           Incentivi per impianti in area agricola, fine SSP e superamento del PUN

Il DL Energia predispone tre interventi strutturali volti alla diffusione degli impianti FER. In particolare:

1)   il divieto di incentivazione rivolto agli impianti fotovoltaici a terra su solo agricolo viene limitato ai regimi incentivanti previsti dal D. Lgs. 28/2011. Di conseguenza, gli incentivi previsti dal D. Lgs. 199/2021, che verranno regolati nel decreto FER X, non saranno soggetti a tale divieto;  

2)   è stabilito che l’uscita dal servizio di scambio sul posto debba avvenire in maniera graduale a partire dal 31 dicembre 2024, secondo specifiche modalità che verranno individuate dall’ARERA su proposta del GSE;

3)   viene disposto, a partire dal 1° gennaio 2025, l’abbandono del Prezzo Unico Nazionale (PUN) che verrà sostituito con i prezzi zonali definiti in base all’andamento del mercato all’ingrosso. Al fine di gestire tale passaggio, il MASE elaborerà specifici criteri di applicazione dei prezzi nonché un meccanismo di perequazione per assicurare una transizione equa in tutte le zone di mercato.

Torna su