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Newsletter 04 lug 2024 · Italia

DM Aree Idonee: le principali novità

5 min di lettura

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Il tanto atteso Decreto Ministeriale, denominato “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”, approvato da parte del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro della Cultura e con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 153 del 2 luglio 2024 (il “DM Aree Idonee” o il “Decreto”), in attuazione di quanto prescritto dall’art. 20, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 199/2021.

  1. Le principali disposizioni del Decreto

La finalità principale del DM Aree Idonee è quella di:

  1. individuare la ripartizione fra le Regioni e le Province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili (cd. burden sharing) rispetto a quella già installata al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall’attuazione del pacchetto “Fit for 55”, anche alla luce del pacchetto “Repower UE”;
  2. stabilire i criteri per l’individuazione da parte delle Regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Le Regioni pertanto sono chiamate a identificare sul proprio territorio quattro tipologie di aree:

  1. superfici e aree idonee: queste aree avranno un iter accelerato e agevolato per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse;
  2. superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti;
  3. superfici e aree ordinarie: aree diverse da quelle idonee e non idonee di cui ai precedenti punti (i) e (ii), per le quali si applicheranno i regimi autorizzativi ordinari del D. Lgs. n. 28/2011 e ss.mm.ii.;
  4. aree in cui è vietata l’istallazione di impianti fotovoltaici a terra: aree agricole dove è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra, ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 199/2021.
  5. In che modo avverrà la ripartizione della potenza individuata?

La ripartizione della potenza da istallare da ciascuna Regione e dalle Province autonome di Trento e Bolzano è individuata nella Tabella A dell’art. 2 del Decreto, che indica per ogni territorio una potenza minima da istallare annualmente fino al 2030.

Tra le regioni a cui viene assegnata maggiore capacità da installare figura la Sicilia per la quale si prevede l’istallazione di almeno 10.485 MW di potenza nel 2030, seguita dalla Lombardia con 8.766 MW, la Puglia con 7.387 MW, l’Emilia-Romagna con 6.330 MW e la Sardegna con 6.264 MW.

Ai fini del raggiungimento dei target indicati nella Tabella A, possono essere sottoscritti anche degli accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonte rinnovabile tra i medesimi enti territoriali coinvolti, sulla base di uno schema che verrà indicato dal MASE.

Nel conteggio si terrà conto di tutti i nuovi impianti a fonti rinnovabili, della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento o ricostruzione integrale e del 100% della potenza nominale dei nuovi impianti a fonte rinnovabile offshore (con alcune eccezioni), entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, sarà poi il MASE ad agire in sostituzione delle Regioni secondo le modalità e le tempistiche indicate all’art. 6 del Decreto.

  1. Quali criteri vengono utilizzati per l’individuazione delle aree idonee?

Essenzialmente, il Decreto è concepito per: i) rendere omogenea l’individuazione tra le diverse Regioni, delle aree ritenute idonee; ii) velocizzare l’iter di realizzazione degli impianti a fonte rinnovabile in Italia, soprattutto per quanto attiene agli impianti di maggiori dimensioni; e iii) raggiungere gli obiettivi di potenza individuati nella Tabella A dell’art. 2 del Decreto.

I requisiti per la classificazione delle aree idonee si differenziano in base alla fonte, alla taglia e alla tipologia di impianto, compatibilmente con: a) le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili; b) le infrastrutture di rete e la domanda elettrica; c) la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.
Nell’individuazione delle aree idonee, le Regioni sono chiamate a privilegiare:

  1. le strutture edificate, quali capannoni industriali o parcheggi;
  2. le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica;
  3. le aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili.

Circa l’installazione degli impianti fotovoltaici su aree agricole, il Decreto fa salvi i divieti individuati dall’art. 5 del D.L. n. 63/2024 (cd. “DL Agricoltura”), la cui conversione in legge è prevista entro il 14 luglio 2024.

Sono considerate come non idonee le superfici ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). In tal senso, potrà essere individuata dalle Regioni una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela, a seconda della tipologia di impianto e in proporzione al bene oggetto di tutela, per un massimo di 7 km.

In ultimo, si segnala l’assenza di una norma transitoria che tenga conto dei procedimenti autorizzativi in corso. È stato infatti eliminato l’originario art. 10 (presente nelle precedenti bozze del Decreto), che faceva salvi i procedimenti autorizzativi già avviati, specificando che gli stessi si sarebbero conclusi ai sensi della disciplina previgente. La mancanza di tale norma transitoria rischia pertanto di compromettere l’esito delle procedure amministrative di numerosi progetti attualmente pendenti che potrebbero essere travolti dalle nuove ed attese disposizioni regionali in materia di “aree idonee”. 

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