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Newsletter 09 apr 2025 · Italia

Documentazione anti-ibridi - Scadenza del 30/06/2025 : nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (FAQ del 31/03/2025)

3 min di lettura

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L’Agenzia delle Entrate con le FAQ del 31.03.2025 ha chiarito le modalità con cui deve essere effettuata la comunicazione del possesso della documentazione dei disallineamenti da ibridi.

La comunicazione, prevista dall’art. 9 del D.M. del 06.12.24 (di seguito il Decreto[1]) consente l’accesso al regime (facoltativo) di c.d. penalty protection (i.e., disapplicazione delle sanzioni amministrative)[2] Al regime premiale possono accedere tutte le entità residenti fiscalmente in Italia e le stabili organizzazioni di entità non residenti.

Come confermato dalle FAQ, la comunicazione deve essere effettuata specificando nella dichiarazione dei redditi:

·       se la documentazione è stata predisposta solo per il periodo di imposta 2024;

·       se la documentazione è stata predisposta per il periodo di imposta 2024 e almeno uno dei periodi di imposta dal 2020 al 2023;

·       se la documentazione è stata predisposta per almeno uno dei periodi di imposta dal 2020 al 2023.

Risulta quindi possibile selezionare soltanto un periodo d’imposta, o anche più periodi d’imposta, tra il 2020 e il 2024 per i quali aderire al regime premiale.

Con la pubblicazione delle FAQ si è ulteriormente completato il quadro normativo e interpretativo di riferimento di attuazione della normativa comunitaria in materia di disallineamenti da ibridi[3].

La normativa in vigore mira a contrastare l’utilizzo di strumenti (i c.d. ibridi) che, a causa della differente qualificazione attribuita agli stessi nei diversi stati membri dell’UE, possono dar luogo a fenomeni di disallineamento, quali la doppia deduzione in entrambi gli Stati (doppia deduzione) o la deduzione in uno Stato senza inclusione del reddito nell’altro Stato (deduzione senza inclusione). Il disallineamento può anche trarre origine, a titolo esemplificativo, dalla diversa qualificazione (trasparente, o meno) dell’entità in due diversi Stati o dalla diversa applicazione dei criteri di individuazione della residenza.

Al fine di gestire in modo più efficiente fenomeni (anche involontari) non pienamente monitorati, il legislatore ha introdotto – analogamente a quanto già previsto in materia di transfer pricing – un regime premiale rivolto ai contribuenti che predispongo un’adeguata documentazione, secondo la modalità e termini stabili dal Decreto, volta a identificare le transazioni potenzialmente rilevanti e accertare l’esistenza di un disallineamento da ibridi.
In caso di contestazioni derivanti da disallineamenti da ibridi, l’esistenza di una idonea documentazione consente ai contribuenti di beneficiare della disapplicazione delle sanzioni amministrative.

Sulla base dell’attuale quadro normativo e di prassi i termini per predisporre la documentazione in commento sono previsti come segue:

·       per i periodi d’imposta 2020, 2021, 2022 entro il 30 giugno 2025; e

·       per i periodi d’imposta 2023 e 2024 entro il 31 ottobre 2025.

Il rispetto dei termini di cui sopra è garantito dall’apposizione di firma digitale e marca temporale sulla documentazione.

 

 

[1] Pubblicato in data 20.12.2024

[2] Di cui all’art. 1 comma 6-bis del D.Lgs. 471/97, introdotto dall’art. 61 del D.Lgs. 209/2023

[3] Direttiva n. 2016/1164, come modificata dalla Direttiva n. 2017/952 e DLgs. 29.11.2018 n. 142

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