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Documento per la consultazione – Orientamenti di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob per le Società di Investimento Semplice

04/05/2020

 

In data 30 aprile 2020, sul sito delle rispettive Autorità di Vigilanza, sono stati posti in pubblica consultazione (con termine di 90 giorni per eventuali osservazioni, commenti e proposte), gli Orientamenti di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob per le Società di investimento semplice (di seguito, per brevità, le “SiS”) indicanti le aspettative della stesse Autorità sulle modalità con cui le SiS dovranno uniformarsi alla relativa disciplina (di seguito, per brevità, gli “Orientamenti”).

Come noto, infatti, in data 30 aprile 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del cd. DL n.34 (il ”Decreto Crescita”), elaborato dal MEF e dal MISE e strettamente legato al DEF, il Documento di Economia e Finanza, in cui sono previste una serie di misure fiscali per la crescita economica del Paese nonchè talune misure per il rilancio degli investimenti privati.

A tal riguardo, in particolare, l’art. 27 del Decreto Crescita ha modificato il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF) per disciplinare le SiS quale nuova tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio (Oicr) alternativo italiano di tipo chiuso costituito in forma di società di investimento per azioni a capitale fisso (“Sicaf”).

Segnatamente, l’art. 1, comma 1, lett. i-quater del TUF stabilisce che la SiS è il fondo di investimento alternativo (“FIA”) italiano costituito in forma di Sicaf che gestisce il proprio patrimonio nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • il patrimonio netto non eccede Euro 25 milioni;
  • l'oggetto esclusivo dell'attività è rappresentato dall’investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività;
  • non ricorre alla leva finanziaria;
  • dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dal codice civile per le S.p.A.

In particolare, in ragione delle dimensioni contenute e dei vincoli operativi previsti, il TUF delinea per le SiS un regime semplificato che trae origine dalla discrezionalità concessa agli Stati membri dalla direttiva 2011/61/UE (c.d. Direttiva AIFM) per la definizione del regime applicabile ai gestori le cui attività non superano determinate soglie (c.d. gestori sotto soglia).

Tenuto conto di questa facoltà, pertanto, ferma restando la necessità che le SiS si dotino di un sistema di governo e controllo adeguato ad assicurare la sana e prudente gestione delle stesse e l’osservanza delle disposizioni applicabili, l’art. 35- undecies, comma 1-bis del TUF, ha previsto la disapplicazione per le SiS di talune regole prudenziali adottate da Banca d’Italia e Consob ai sensi dell’articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis del TUF, con l’eccezione delle disposizioni dettate dalla Consob in materia di commercializzazione di OICR.

Ciò premesso, al fine di favorire l’uniforme e corretta applicazione della nuova disciplina, sono stati elaborati gli Orientamenti qui in discussione, con l’intento da parte delle Autorità di fornire agli intermediari taluni chiarimenti sul quadro normativo applicabile alle SiS nonchè indicazioni sulle modalità con cui gli stessi dovrebbero uniformarsi alla nuova disciplina.

Nel merito, gli Orientamenti, nel tenere conto della natura della clientela (i.e. investitori professionali o retail) a cui la SiS si rivolge con particolare riferimento alle diverse esigenze di tutela, hanno ad oggetto (i) il sistema di governo e di controllo, (ii) le previsioni prudenziali (ivi inclusa l’assicurazione sulla responsabilità civile professionale) ed il processo decisionale, (iii) la trattazione dei reclami e conflitti di interesse.

Prima di analizzare i principali contenuti degli Orientamenti giova rammentare che gli stessi non sono obbligatori e che pertanto le SiS hanno la facoltà di comunicare alla Banca d’Italia in fase di autorizzazione e, successivamente, alla Banca d’Italia e alla Consob, nell’ambito dell’informativa resa su base periodica tramite la relazione sulla struttura organizzativa, l’intenzione di adottare misure diverse da quelle indicate negli Orientamenti per rispettare la disciplina loro applicabile.

Nel dettaglio, gli Orientamenti rammentano in via preliminare il quadro normativo applicabile alle SiS chiarendo che, con riferimento alla disciplina nazionale, per quanto non espressamente disciplinato o derogato dagli artt. 1, comma 1, lett. i-quater, e 35-undecies, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del TUF, le SiS sono soggette alla medesima disciplina applicabile alle Sicaf – di cui alla Parte II, Titolo III, del TUF in materia di Gestione collettiva del risparmio e nelle relative disposizioni attuative - che detta le norme e definisce i principi che i gestori sono tenuti a rispettare nella propria attività per ragioni di sana e prudente gestione e di tutela degli investitori. Gli Orientamenti riportano altresì tutte le norme secondarie attuative delle disposizioni del TUF applicabili alle SiS rammentando, al contempo, che le stesse sono altresì tenute al rispetto della normativa nazionale vigente in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Quanto, invece, alle misure di matrice comunitaria direttamente applicabili negli Stati Membri, nel caso di SiS la cui commercializzazione è rivolta ad investitori retail, trovano applicazione (i) il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 (c.d. Regolamento PRIIPs) e relativo regolamento attuativo, ove rilevanti nonchè (ii) il Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017 (c.d. Regolamento Prospetto) e relativi regolamenti attuativi, ove rilevanti.

Con riferimento al contenuto degli Orientamenti si riportano nel seguito, raggruppate per macro-aree, le relative principali previsioni:

(i)    Sistema di governo e controllo

Gli Orientamenti chiariscono il ruolo e la responsabilità degli organi aziendali e forniscono indicazioni sul sistema di gestione dei rischi e di controllo interno delle SiS chiarendo che lo stesso dovrebbe essere proporzionato alla complessità organizzativa, dimensionale ed operativa del singolo Oicr.

In particolare, per le SiS, al pari dei gestori sotto soglia, è possibile (a) non istituire la funzione di audit interno e (b) accentrare le funzioni di gestione del rischio e/o di controllo della conformità in un’unica funzione aziendale di controllo permanente ed indipendente.

Alternativamente, è concessa la facoltà alle SiS di attribuire le funzioni di controllo a soggetti terzi dotati di idonei e comprovati requisiti in termini di professionalità, onorabilità ed indipendenza.

In aggiunta a quanto sopra, gli Orientamenti rilevano che le SiS riservate, in considerazione della natura “professionale” dei propri investitori, potrebbero beneficiare di ulteriori semplificazioni e, per tale via, non prevedere l’istituzione di specifiche funzioni aziendali di controllo.

Nel dettaglio, gli Orientamenti chiariscono che, a tal fine, le SiS riservate dovrebbero identificare all’interno dell’organo di gestione almeno un componente con specifiche deleghe in materia di controlli che non sia destinatario di altre deleghe che ne pregiudichino l’autonomia.

Gli Orientamenti, infine, forniscono indicazioni generali in relazione alle modalità con cui tali gestori, coerentemente con la ridotta complessità e dimensione delle SiS, possono delegare talune funzioni operative essenziali o importanti unicamente a fornitori di servizi terzi dotati di idonei requisiti in termini di professionalità, onorabilità e indipendenza.

Segnatamente, gli Orientamenti precisano che le SiS dovrebbero delegare la funzione di gestione di portafoglio solo ad intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione collettiva o di gestione di portafogli.

Resta inteso, al riguardo, che le SiS dovrebbero essere in grado di controllare in modo effettivo in qualsiasi momento la funzione delegata, di dare istruzioni al fornitore di servizi e di revocare l’incarico con effetto immediato per proteggere gli interessi dei clienti.

Quanto al relativo contratto di delega di funzioni, lo stesso dovrebbe identificare il livello minimo garantito dei servizi e la possibilità per le Autorità di Vigilanza di accedere ai sistemi del soggetto terzo fornitore dei servizi.

(ii)  Previsioni prudenziali

In via preliminare, gli Orientamenti rammentano che sensi dell’art. 35-undecies, comma 1-bis, del TUF, le SiS devono assicurare che i potenziali rischi derivanti dalla propria attività professionale siano coperti adeguatamente mediante un’assicurazione sulla responsabilità civile professionale.

Al riguardo, gli Orientamenti segnalano che per far fronte ai rischi derivanti dall’attività svolta dalle SiS risulterebbe adeguata la stipula di un’assicurazione sulla responsabilità professionale che presenti le caratteristiche di cui all’art. 15 del regolamento delegato (UE) 231/2013.

Con espresso riferimento alla disciplina prudenziale, gli Orientamenti precisano che le SiS, in linea con i principi generali della disciplina sulla gestione collettiva del risparmio, dovrebbero ispirare la propria attività di gestione al principio del contenimento e frazionamento del rischio. Con specifico riferimento alle SiS non riservate, gli Orientamenti suggeriscono agli intermediari di adottare determinati limiti alla concentrazione degli investimenti che assicurino una ripartizione del rischio almeno equivalente a quella rinveniente dall’applicazione della disciplina nazionale sui FIA chiusi non riservati ad investitori professionali.

Gli Orientamenti contengono altresì taluni chiarimenti in merito ai criteri ed alle modalità di valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio della SiS, sollecitando la definizione, in coerenza con i principi contabili applicabili, di politiche e procedure di valutazione che tengano in considerazione la natura prettamente illiquida degli asset oggetto dell’investimento delle SiS.

(iii)  Previsioni comportamentali

Al riguardo, gli Orientamenti richiamano espressamente l’art. 35-decies del TUF a mente del quale, inter alia, le Sicaf che gestiscono i propri patrimoni operano con diligenza, correttezza e trasparenza nel miglior interesse degli Oicr gestiti, dei relativi partecipanti e dell’integrità del mercato e si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agiscono in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli Oicr gestiti.

Nel merito, gli Orientamenti evidenziano che il corretto espletamento dell’attività di gestione del portafoglio delle SiS non possa prescindere da:

  • l’articolazione della stessa in differenti fasi che prevedono, tra l’altro, l’acquisizione di informazioni sugli asset investibili in modo da assicurare la conoscenza e la comprensione degli stessi e l’implementazione di operazioni di investimento coerenti con gli obiettivi, la strategia e il profilo di rischio della SiS;
  • la chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità degli attori che intervengono nelle differenti fasi del processo; e
  • la formalizzazione di ciascuna fase in modo da consentire la ricostruibilità ex post del processo svolto.

Infine, quanto ai conflitti di interesse ed alla trattazione dei reclami, gli Orientamenti individuano per le SiS linee guida che sono coerenti con il regime semplificato previsto per i gestori sotto soglia promuovendo l’adozione di (i) idonei presidi per l’identificazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse e la comunicazione delle stesse ai partecipanti alla SiS ritenendosi all’uopo adeguato per le SiS un assetto dell’identificazione e gestione delle situazioni di conflitto analogo a quello previsto per i gestori sotto soglia nonchè (ii) adeguate procedure atte ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dagli investitori. 

Autori

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Alfredo Gravagnuolo
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