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Fonti Rinnovabili – Ritiro Dedicato – Prezzi minimi garantiti

19 Feb 2014 Italia 7 min di lettura

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A partire dal 1° gennaio 2014 sono state introdotte significative novità al sistema del "Ritiro Dedicato", ma per comprendere appieno i cambiamenti è utile riassumere brevemente come questo meccanismo ha operato fino al 2013.

1) Per tutto il 2013 il Ritiro Dedicato è rimasto sostanzialmente uguale all'impostazione originale del 2008, la quale prevedeva:

  • per tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW: prezzi minimi garantiti, differenziati per scaglioni di produzione (negli ultimi anni anche per fonte) e aggiornati annualmente dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (di seguito "AEEG");
  • per tutti gli altri impianti (a fonti fossili e rinnovabili oltre 1 MW) e anche per tutta l'energia elettrica prodotta oltre la soglia dei 2 milioni di kWh dagli impianti a fonti rinnovabili fino a 1 MW: prezzi zonali orari.

2) Con la DELIBERA 618/2013/R/EFR DEL 19 DICEMBRE 2013 (di seguito "Delibera AEEG") l'AEEG è intervenuta con importanti modifiche riguardanti i prezzi minimi garantiti per gli impianti a fonti rinnovabili fino ad 1 MW.

La Delibera AEEG dispone per il 2014 l'allineamento dei prezzi minimi garantiti ai costi effettivi di gestione, maggiorati di un 10% e differenziati per fonte, superando così la logica precedente che parametrava tali prezzi a quelli medi di mercato. I nuovi prezzi verranno applicati limitatamente ai primi 1,5 milioni di kWh annui prodotti, oltre tale limite e per fonti quali biogas, biomasse e bioliquidi (per le quali il limite rimane di 2 milioni di kWh), si applicano i prezzi zonali di mercato.

3) Successivamente, il DECRETO LEGGE "DESTINAZIONE ITALIA" N. 145 DEL 23 DICEMBRE 2013 (di seguito "Decreto") ha stabilito che a partire dal 2014 i prezzi minimi garantiti nell’ambito del ritiro dedicato “sono pari, per TUTTI gli impianti che accedono ad incentivazioni, al prezzo zonale orario". Pertanto, la previsione del Decreto non coincide pienamente con quanto previamente stabilito dalla Delibera AEEG.

4) In fase di conversione in legge del Decreto, la Camera dei Deputati ha inserito due importanti emendamenti secondo i quali il prezzo zonale di mercato si applica a tutti gli impianti che accedono ad incentivazioni, tranne che ad impianti fotovoltaici fino a 100 kW ed a quelli idroelettrici fino a 500 kW che dunque potranno continuare ad usufruire dei prezzi minimi garantiti (così come rimodulati dalla Delibera AEEG di cui al punto 2 sopra), mentre agli impianti alimentati da altre fonti ed incentivati si applicheranno, a prescindere dalla loro potenza nominale, i prezzi zonali di mercato.

In definitiva, per riassumere, dalla lettura combinata della Delibera AEEG e dal Decreto si delinea il seguente quadro normativo:

  • Per impianti fino ad 1MW (e comunque con una produzione annua fino ad 1,5 milioni kWh) che non godono di incentivi, vengono applicati i nuovi prezzi minimi garantiti come rimodulati dalla Delibera AEEG.
  • Per impianti oltre 1MW (e comunque con una produzione annua oltre 1,5 kWh) che non godono di incentivi, vengono applicati i prezzi zonali di mercato (secondo quanto stabilito dalla Delibera AEEG).
  • Per impianti di qualsiasi potenza e da qualsiasi fonte che godono di incentivi, vengono applicati i prezzi zonali di mercato (come stabilito dal Decreto), ad eccezione di impianti fotovoltaici fino a 100 kW ed impianti idroelettrici fino a 500 kW, anche se godono di incentivi, a cui vengono applicati i prezzi minimi garantiti come rimodulati dalla Delibera AEEG (secondo le recenti modifiche apportate in sede di conversione del Decreto).

Tali modifiche comportano un innegabile peggioramento, a posteriori, per tutti coloro che hanno investito in impianti ad energie rinnovabili; i prezzi zonali orari sono, infatti, soggetti alle logiche di mercato. Si vanifica in questo modo il regime di favore di cui godevano tali impianti.

Ad ogni modo, il Decreto è ora all'esame del Senato che potrebbe apportare ulteriori modifiche in sede di conversione in legge, con la speranza che tali modifiche siano in grado di limitare gli effetti negativi della attuale formulazione della norma di cui all'art. 1 del Decreto.

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