Come ormai noto, entro il prossimo 11 dicembre 2023 tutte le “imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese” dovranno comunicare il proprio titolare effettivo al Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 3, comma 6, del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11 marzo 2022 n. 55, ai fini dell’iscrizione nel Registro dei Titolari Effettivi. Tale adempimento non è affatto banale e porta tutta una serie di implicazioni e possibili rischi in termini di sanzioni e responsabilità, anche penali. Di seguito una serie di informazioni fondamentali per ottemperare correttamente a tale obbligo.
È cruciale sottolineare la portata internazionale di queste informazioni. Una volta che il Registro sarà alimentato con i dati sui titolari effettivi, questi andranno a confluire nel sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi, noto come "BORIS", sviluppato dall'Unione Europea. Questo sistema consente l'accesso a dettagli sulla proprietà effettiva di aziende, entità giuridiche, trust e istituti giuridici registrati presso i registri nazionali dei paesi membri dell'Unione Europea, e non solo.
Come si individua il titolare effettivo?
Il titolare effettivo è la persona fisica nell’interesse della quale, in ultima istanza, opera un’impresa e che coincide, nella generalità dei casi, con il soggetto posto all’apice della catena partecipativa, oppure, ove questo non sia identificabile sulla base dei criteri previsti dalla legge, con i soggetti titolari dei poteri di rappresentanza e amministrazione della società.
Tuttavia, il processo di individuazione del titolare effettivo non è sempre semplice e immediato. La difficoltà cresce nel caso in cui nella catena partecipativa vi siano soggetti quali fondi, fiduciarie, trust, consorzi, società di persone o soggetti di diritto estero. Inoltre, nella prassi italiana non è ancora chiaro se, una volta individuate le entità che detengono più del 25% della società o l’ente interessato, ai fini dell’individuazione del titolare effettivo, nel risalire la catena partecipativa, debba essere applicato il criterio del controllo (più del 50%) o della partecipazione superiore al 25% (criterio prevalentemente applicato nella prassi bancaria italiana).
La differenza non è di poco conto, poiché nel secondo caso andrà indicata come titolare effettivo ogni persona fisica che detiene direttamente o indirettamente partecipazioni superiori al 25% in ciascuna società della catena partecipativa e, di conseguenza, in presenza di tali soggetti non si potrà applicare il criterio residuale che porta a identificare come titolari effettivi gli amministratori dell’impresa tenuta alla comunicazione.
Il titolare effettivo ai fini antiriciclaggio corrisponde al “beneficiario effettivo” ai fini fiscali?
L’OCSE aveva introdotto il concetto di beneficiario effettivo già nel modello di convenzione contro le doppie imposizioni del 1977. L’utilizzo di tale concetto ha portato allo svilupparsi di una cospicua attività di verifica da parte della autorità fiscali nazionali e internazionali. È verosimile ipotizzare che i recenti lavori in merito di “Pillar II” e “Shell Companies” daranno nuovo impulso non solo al dibattito ma anche alle conseguenti attività di verifica, che potrebbe portare a possibili contestazioni nel caso in cui si riscontrassero disallineamenti tra il soggetto segnalato come titolare effettivo rispetto al “beneficiario effettivo” ai fini fiscali.
Chi è responsabile della comunicazione?
L’onere di effettuare comunicazione e la relativa responsabilità ricadono:
- sugli amministratori, per le imprese dotate di personalità giuridica;
- sul fondatore, ove in vita, oppure sui soggetti cui è attribuita la rappresentanza e amministrazione per le persone giuridiche private;
- sui i fiduciari, per i trust e gli istituti giuridici affini.
In caso di dubbi, saranno gli amministratori e gli altri soggetti sopra indicati a dover dimostrare di aver adottato tutte le cautele e procedure necessarie ai fini della corretta identificazione del titolare effettivo. Qualora il socio rifiuti ingiustificatamente di fornire le informazioni necessarie per individuare il titolare effettivo, o fornisca informazioni fraudolente, questo suo comportamento avrà ripercussioni sull’esercizio del diritto di voto che l’amministratore sarà chiamato a gestire.
È sufficiente la comunicazione?
Oltre alla comunicazione al Registro i soggetti obbligati dovranno seguire adeguati processi non solo per la raccolta e conservazione delle informazioni, bensì anche per l’aggiornamento annuale delle stesse.
Quali sono gli effetti di un’erronea o della mancata indicazione del titolare effettivo?
Il mancato o ritardato adempimento degli obblighi di comunicazione comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria, che potrebbe ammontare fino a 1.032,00 euro. Si possono inoltre rischiare sanzioni di rilevanza anche penale in caso di false o erronee dichiarazioni.
A tale riguardo si noti che i soggetti obbligati ad effettuare le verifiche antiriciclaggio sulla clientela (banche, società di investimento, assicurazioni ecc.) hanno l’obbligo di segnalare al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva presenti nel Registro e quelle acquisite nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela.
Considerata la complessità e la rilevanza della materia CMS mette a disposizione dei clienti un servizio di verifica (e di trasmissione della comunicazione) del titolare effettivo tramite il suo helpdesk dedicato, composto da professionisti specializzati nel settore AML.
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