Il 5 maggio 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 48/2023, cosiddetto "Decreto Lavoro", che introduce alcune importanti modifiche alla disciplina dei rapporti di lavoro. Di seguito una sintesi delle novità più importanti. La disciplina dei contratti a termine Il Decreto Lavoro prevede che, nel caso in cui i contratti a tempo determinato abbiano una durata (comprensiva di eventuali proroghe) compresa tra i 12 e i 24 mesi (durata massima consentita per questi contratti in Italia) o siano rinnovati indipendentemente dalla loro durata, può essere applicato un termine superiore ai 12 mesi solo nelle seguenti ipotesi: - nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51, D.Lgs. n. 81/2015 (Contratti Collettivi Nazionali, Territoriali o Aziendali)
- nei casi in cui è necessario sostituire i lavoratori assenti.
Solo per i contratti stipulati tra il 5 maggio 2023 e il 30 aprile 2024 e a condizione che non vi siano causali previste dalla contrattazione collettiva applicata dall’azienda, è previsto che le parti possano concordare di apporre al contratto un termine giustificato da esigenze tecniche, organizzative e produttive individuate dalle stesse. Tale ipotesi andrà attentamente valutata caso per caso al fine di ridurre al minimo il rischio di trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato. Semplificazione degli obblighi informativi Il nuovo Decreto ha altresì semplificato alcuni degli obblighi informativi introdotti nel 2022 dal "Decreto Trasparenza".
Il Decreto prevede che alcune informazioni (tra cui: durata di permessi e ferie retribuite, modalità, forme e termini di recesso, l’orario di lavoro, ecc.) possano essere fornite al lavoratore anche tramite rinvio al riferimento normativo o al contratto collettivo nazionale o aziendale applicato al rapporto. A tal proposito, il datore di lavoro è ora tenuto a consegnare o a mettere a disposizione di ciascun dipendente i contratti collettivi e i regolamenti aziendali. Infine, viene anche specificato che l'informativa per i lavoratori sull'utilizzo di sistemi automatizzati per il monitoraggio dei diversi aspetti del rapporto (assegnazione di compiti o mansioni, sorveglianza, valutazione, prestazioni e rispetto degli obblighi contrattuali dei lavoratori), deve essere fornita solo in presenza di sistemi integralmente automatizzati.
Assegno di inclusione e incentivi all’assunzione Una nuova misura di sostegno al reddito, l'Assegno per l'inclusione, sarà riconosciuta ai nuclei familiari composti da almeno una persona disabile o minorenne o ultrasessantenne o invalida civile, a partire dal 1° gennaio 2024. Sono, altresì, previsti ulteriori incentivi per i datori di lavoro del settore privato che assumono i precettori dell'assegno in questione: - esonero contributivo del 100% per il datore di lavoro, entro il tetto di € 8.000, per un periodo massimo di 12 mesi, in caso di assunzione del lavoratore con un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato. Salvo il caso di un licenziamento disciplinare, se il datore di lavoro licenzia il lavoratore entro 24 mesi dalla data di assunzione, sarà tenuto a restituire tutti i contributi previdenziali normalmente dovuti, oltre al pagamento delle sanzioni;
- esonero contributivo del 50%, entro un tetto di € 4.000, per un periodo massimo di 12 mesi, nel caso in cui il lavoratore sia assunto a tempo determinato, al verificarsi di determinate condizioni.
Per poter beneficiare dei suddetti incentivi, il datore di lavoro deve essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e con le assunzioni obbligatorie ai sensi della Legge n. 68/1999. Infine, i datori di lavoro ottenere un incentivo della durata di 12 mesi, compreso tra il 20% e il 60% della retribuzione lorda mensile, qualora assumano giovani che (i) non abbiano ancora compiuto 30 anni; (ii) non lavorino né seguano corsi di istruzione o formazione (i cosiddetti "NEET"); (iii) siano iscritti al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" nel periodo dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023.
Esonero parziale della contribuzione e fringe benefit Con riferimento al periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti a carico del lavoratore viene incrementata di 4 punti percentuali, senza alcun ulteriore effetto sul rateo della tredicesima mensilità. Il Decreto conferma per l'anno fiscale 2023 l'incremento della soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit a 3.000 euro. Tale misura era prevista anche per il 2022, ma ora viene riconosciuta solo ai dipendenti con figli a carico.
Ulteriori misure per la gestione della crisi aziendale Il Decreto ha, inoltre, introdotto nuove regole in materia di Contratto di Espansione e CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria). Fino al 31 dicembre 2023, per i contratti di espansione dei gruppi di imprese disciplinati dall'art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2022, è prevista la possibilità di rimodulare -attraverso un accordo integrativo in sede ministeriale- le cessazioni dei rapporti di lavoro che danno accesso allo scivolo pensionistico entro un anno a partire dal termine originario del contratto di espansione. Ciò per consentire la piena attuazione dei piani di risanamento di quei gruppi di imprese che occupano più di 1000 dipendenti.
Salute e sicurezza sul lavoro Infine, vengono introdotti nuovi obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il nuovo Decreto estende l'obbligo di nominare il medico competente in tutti i casi in cui il Documento di Valutazione dei Rischi lo richieda e non solo se previsto dal D.Lgs 81/2008. Inoltre, per effettuare le visite mediche pre-assuntive, le nuove disposizioni prevedono che il medico competente possa richiedere ai dipendenti di fornire la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro. |
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