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Il pegno mobiliare non possessorio: ampliate le possibilità di accesso al credito

24/01/2022

L’istituzione del “registro dei pegni non possessori”
Con l’istituzione del “registro dei pegni non possessori” (il “Registro Pegni”)[1], operata dal D. 25 maggio 2021, n. 114[2], del Ministero dell’Economia e delle Finanze (il “Decreto Ministeriale”), sarà finalmente consentito alle società iscritte al Registro delle Imprese di costituire beni in pegno senza dover consegnare al creditore l’oggetto di tale garanzia, permettendo così la costituzione di pegni mobiliari c.d. “non possessori”.
La definitiva introduzione nell’ordinamento italiano dell’istituto del “pegno mobiliare non possessorio” produrrà presumibilmente i suoi effetti a partire dal 25 gennaio 2022, data entro la quale l’Agenzia delle Entrate dovrà rendere operativo ed efficace tale registro.
 
Le principali caratteristiche del nuovo istituto
Con la finalità di favorire l’accesso al credito da parte delle imprese, il legislatore ha introdotto un istituto che possiede peculiarità tali da distinguerlo nettamente dal pegno disciplinato nel Codice Civile. Quest’ultimo è una garanzia “reale”, che dunque si perfeziona solo al momento della traditio – ossia della materiale consegna del bene che ne forma oggetto. Di contro, il pegno mobiliare non possessorio si perfezionerà già al momento della stipula del “contratto costitutivo”, senza che la consegna del bene sia richiesta ai fini della sua validità e/o efficacia.
Oggetto di tal tipo di pegno potranno essere i beni mobili, anche immateriali, purché relativi all’esercizio dell’impresa, nonché i crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio, con esclusione dei “beni mobili, anche immateriali, registrati”.
L’assenza dell’elemento dello spossessamento sembrerebbe dunque ammettere la costituzione di più d’un vincolo pignoratizio sul medesimo bene, il c.d. pegno di “secondo grado”[3]. L’analogia dell’istituto con l’ipoteca, inoltre, sembra consentire l’applicazione al primo delle regole in materia di surrogazione dei creditori ipotecari.
Il Decreto Ministeriale ammette inoltre che il debitore (o, a seconda del caso, il terzo concedente il pegno) possa trasformare il bene oggetto del pegno non possessorio (ad esempio, nel caso di materie prime), ovvero trasferirne la proprietà o comunque disporne – rispettandone la destinazione economica – senza che ciò modifichi il rapporto di garanzia. In tal caso, il pegno si trasferisce automaticamente “al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo” (art. 1, comma 2, D.L. 59/2016)[4].
Il carattere della c.d. “rotatività” è, cioè, automatico nel pegno non possessorio (pur potendo le parti escluderlo nel contratto costitutivo) a differenza di quanto avviene per il pegno civilistico, in cui tale caratteristica deve formare oggetto di apposito patto.
 
Il contratto costitutivo di pegno mobiliare non possessorio
Il Registro Pegni sarà destinato all’iscrizione dei “contratti costitutivi” di pegni non possessori. Questi ultimi, a pena di nullità, dovranno presentare i seguenti requisiti:

  • forma scritta[5];
  • indicazione del creditore, del debitore o dell’eventuale terzo concedente il pegno;
  • informazioni relative al bene dato in garanzia;
  • indicazione del credito garantito e dell’importo massimo garantito.

 
Le funzioni del Registro Pegni e l’opponibilità della garanzia
L’iscrizione nel Registro Pegni renderà la garanzia efficace nei confronti dei terzi, costituendo pertanto una forma di pubblicità dichiarativa[6]. Il richiedente, all’atto di presentazione della domanda di iscrizione, dovrà:

  • sottoscriverla digitalmente (in caso di domanda presentata da un rappresentante del richiedente dovrà essere altresì presentata apposita procura sottoscritta digitalmente);
  • allegare il titolo costitutivo del pegno non possessorio (es. il “contratto costitutivo”);
  • indicare le informazioni relative al concedente, al concessionario della garanzia e al bene che forma oggetto del pegno espressamente indicate all’articolo 3, comma 2, del Decreto Ministeriale[7].

L’iscrizione ha durata decennale ed è rinnovabile presentando apposita domanda di nuova iscrizione prima della scadenza. L’iscrizione può essere cancellata su comune richiesta del creditore pignoratizio e del datore del pegno oppure domandata giudizialmente.
 
Le forme di autotutela esecutiva fornite al titolare di pegno non possessorio nel D.L. 56/2016
A bilanciare l’indisponibilità del bene da parte del creditore, l’art. 1, comma 7, D.L. 59/2016 prevede specifiche forme di autotutela esecutiva, garantendogli strumenti funzionali alla rapida soddisfazione del credito in caso di mancato pagamento del debitore. Infatti, il creditore, dopo aver notificato al debitore l’intimazione a pagare quanto dovuto e l’avviso ad altri eventuali titolari di pegno non possessorio nonché al debitore del credito oggetto di pegno (ove applicabile), potrà:

  • vendere il bene oggetto di pegno e trattenere il corrispettivo fino a concorrenza della somma garantita[8];
  • procedere alla escussione o alla cessione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;
  • ove previsto nel contratto di pegno e nell’iscrizione al Registro Pegni, locare il bene oggetto di pegno e trattenere i canoni fino a concorrenza della somma garantita[9];
  • ove previsto nel contratto di pegno e nell’iscrizione al Registro Pegni, appropriarsi del bene oggetto del pegno[10].

Il debitore e l’eventuale terzo concedente il pegno hanno diritto di proporre opposizione entro cinque giorni dall’intimazione (art. 1, comma 7-bis, D.L. 59/2016).
 
 Ammissibilità e disciplina del pegno non possessorio su azioni di S.p.A.…
Il riferimento, tra i requisiti dell’iscrizione del pegno non possessorio, all’indicazione de “la natura, la quantità e gli estremi identificativi delle azioni, ovvero delle partecipazioni gravate” (art. 3, co. 2, lett. i), n. 6), D.M. 114/2021), sembrerebbe ammetterne la costituzione su azioni di S.p.A.
Da chiarire rimane il quesito se, per la valida costituzione del pegno non possessorio su azioni, sia sufficiente la conclusione del “contratto costitutivo” o se debba esser osservato il regime di doppia annotazione sul titolo e nel libro soci (o di girata in garanzia o equivalente, a seconda del caso) ai sensi degli artt. 3 e 5 del R.D. 239/1942.
Sembrerebbe opportuno ritenere a tal riguardo, in ossequio alla lettera del D.L. 59/2016, che, ai fini del valido perfezionamento della garanzia, non sia necessario procedere alla realizzazione di tali ultimi adempimenti che presumibilmente rimarrebbero necessari ai soli fini dell’esercizio dei diritti sociali da parte del creditore pignoratizio.
 
… e su quote di S.r.l.
Pur in assenza di interpretazioni sul punto, appare ragionevole ritenere che, col termine “partecipazioni”, il legislatore abbia voluto riconoscere la possibilità di costituire tale nuova tipologia di pegno anche su quote di S.r.l. La lettura troverebbe peraltro conferma nella giurisprudenza, ad avviso della quale tali partecipazioni sono da considerarsi quali beni immateriali.
Così come per le azioni di S.p.A., permane tuttavia l’interrogativo se, per la validità del pegno non possessorio, occorra rispettare i medesimi requisiti previsti per il pegno ordinario su quote di S.r.l., posto che la Corte di Cassazione, con decisione n. 31051 del 27 novembre 2019, ha recentemente affermato che: “la costituzione in pegno delle quote di società a responsabilità limitata è soggetta al disposto della norma dell'art. 2806 c.c., sicché il diritto di pegno risulta costituito con l'iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese”.
La risposta non è univoca. Da un lato, infatti, autorevole dottrina sostiene che l’iscrizione nel Registro delle imprese sia elemento “costitutivo” del diritto di pegno su quote di S.r.l. e, pertanto, esclude che la validità ed l’efficacia della garanzia[11] possano essere ancorate al semplice contratto costitutivo. Dall’altro, tuttavia, è lo stesso Codice Civile, all’art. 2806, comma 2, a far salve, ai fini della costituzione del pegno, “le disposizioni delle leggi speciali”.
A sostegno di tale lettura si potrebbe dunque invocare il carattere di “specialità” della normativa che disciplina il pegno mobiliare non possessorio di cui al D.L. 59/2016, nonché il Registro Pegni di cui al Decreto Ministeriale – giacché applicabile unicamente agli imprenditori limitatamente al contesto delle attività svolte nell’esercizio dell’impresa – rispetto agli articoli del Codice Civile che disciplinano il pegno “ordinario”.
Ove si abbracciasse tale ultima tesi, si potrebbe ritenere che la costituzione del pegno non possessorio possa avvenire in deroga al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, che invece varrebbe per il solo pegno “ordinario”, e che la costituzione di pegni non possessori su quote di S.r.l. possa perfezionarsi anche in assenza della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese. Analogamente a quanto avviene per le azioni di S.p.A., tale ultimo adempimento rimarrebbe tuttavia necessario quantomeno ai fini dell’esercizio dei diritti sociali da parte de creditore pignoratizio.
Per la soluzione di tale querelle occorrerà attendere le prime pronunce in merito.

 

[1] Il registro, interamente telematico, sarà tenuto da apposito ufficio dell’Agenzia delle Entrate, sito in Roma e posto sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia.

[2] L’istituzione del registro porta a termine il procedimento avviato con l’emanazione del D.L. 3 maggio 2016, n. 59 (convertito, con modificazioni, in L. 30 giungo 2016, n. 119).

[3] Tale pegno di “secondo grado” potrebbe, quindi, considerarsi validamente costituito al momento dell’iscrizione del relativo titolo nel Registro Pegni e senza il consenso del creditore pignoratizio di primo grado.

[4] Le vicende modificative del rapporto e della garanzia soggiacciono al medesimo regime pubblicitario previsto per l’iscrizione: affinché possa procedersi all’aggiornamento dell’iscrizione, è necessario dunque presentare apposita domanda di annotazione.

[5] Il Decreto Ministeriale prescrive inoltre che: “Le iscrizioni e le altre formalità non si possono eseguire se non in forza di atto pubblico, di scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, di contratto sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di provvedimento dell’autorità giudiziaria” (art. 3, comma 4).

[6] Per verificare se un bene sia gravato da pegno mobiliare non possessorio è consentita la consultazione – unicamente per via telematica – del Registro Pegni, all’esito della quale può essere rilasciato un certificato che attesti l’assenza di formalità relative al bene.

[7] Ove il pegno sia concesso a garanzia di un finanziamento per l’acquisto di un determinato bene, occorrerà altresì individuare/indicare specificatamente tale bene.

[8] La norma in questione altresì prevede che “la vendita è effettuata dal creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di non apprezzabile valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati; l'operatore esperto è nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, è designato dal giudice; in ogni caso è effettuata, a cura del creditore, la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile”.

[9] Ciò, tuttavia, “a condizione che il contratto preveda i criteri e le modalità di determinazione del corrispettivo della locazione”.

[10] Ciò, tuttavia, “a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita”.

[11] Per completezza, merita di essere ricordata la posizione di coloro che, in dottrina, escludono del tutto la possibilità di costituire il pegno non possessorio su quote di S.r.l. Secondo tali interpreti, infatti, la necessità di procedere all’iscrizione dell’atto costitutivo della garanzia nel Registro delle Imprese varrebbe categorizzare le quote di S.r.l. come “beni registrati”, come tali esclusi dall’ambito di applicazione della nuova disciplina.

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