Il 5 novembre 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva UE 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela delle pratiche sleali e dell’informazione.
Tra le novità previste dalla nuova disciplina, merita attenzione la previsione di requisiti più stringenti per l’utilizzo dei green claims, la cui disciplina, sino ad oggi, era prevalentemente demandata all’attività dell’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza e alla codificazione, integrata dalle linee guida, dello IAP.
In particolare, il provvedimento introduce strumenti più efficaci per contrastare le pratiche commerciali scorrette legate alla sostenibilità ambientale e sociale dei prodotti (c.d. “greenwashing”) e prevede che la comunicazione ambientale debba essere improntata a principi di chiarezza e verificabilità, a beneficio dei consumatori.
In particolare, con la nuova disciplina, hanno finalmente assunto un vero e proprio ruolo di pratiche commerciali l’uso di espressioni riferite a caratteristiche ambientali finora usate genericamente, tra cui:
- “asserzione ambientale” definita come ogni messaggio o rappresentazione, anche visiva o simbolica, che afferma o implica che un prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico abbia un impatto positivo o nullo sull’ambiente oppure sia meno dannoso rispetto ad altri;
- “asserzione ambientale generica”, definita come qualsiasi asserzione ambientale, che non sia inserita in un marchio di sostenibilità, la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione;
- “marchio di sostenibilità”, definito come qualsiasi marchio di fiducia, di qualità o equivalente, pubblico o privato, avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un’impresa con riferimento alle sue caratteristiche ambientali.
Il decreto interviene, inoltre ampliando la categoria delle pratiche commerciali scorrette, includendo tra queste anche il c.d. greenwashing; diventano dunque sanzionabili le affermazioni ambientali quali, ad esempio, “a impatto zero”, o “neutrale per l’ambiente”, se non supportate da impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico con obiettivi e scadenze precise, che sia verificato periodicamente da un terzo indipendente, le cui conclusioni sono messe a disposizione dei consumatori.
Implicazioni per le imprese
Alla luce della nuova normativa, le imprese che comunicano caratteristiche ambientali dei propri prodotti dovranno predisporre adeguati strumenti e processi interni, tra cui:
- verificare che ogni “asserzione ambientale” sia supportata da dati e prove verificabili;
- evitare comunicazioni generiche e prive di riferimento concreto (es. “eco-friendly”, “green”, “impatto zero”) se non supportate da evidenze scientifiche;
- aggiornare le comunicazioni online, le etichette e i materiali promozionali affinché rispettino le nuove definizioni e requisiti.
Lo schema di decreto interviene anche regolando e gli aggiornamenti dei beni con elementi digitali, nonché la garanzia di durabilità e l’indice di riparabilità, introducendo l’obbligo di utilizzare uno specifico “avviso armonizzato ed etichetta armonizzata”; al riguardo, si rimanda ad altra newsletter di prossima pubblicazione.