Il 31 marzo 2021 è entrato in vigore il Provvedimento IVASS n. 97/2020 (il "Provvedimento 97"), che ha apportato importanti modifiche, tra l'altro, al Regolamento IVASS n. 40 del 2018 (il "Regolamento 40") in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa.
A poco meno di tre mesi dall'entrata in vigore, tuttavia, il TAR del Lazio – accogliendo il ricorso del Sindacato Nazionale Agenti (SNA) – ha annullato alcune rilevanti novità che erano state introdotte dal Provvedimento 97.
Nello specifico, con sentenza n. 07549 del 23 giugno 2021, il TAR del Lazio è intervenuto sui seguenti aspetti.
- Comunicazione e pubblicazione dell'esistenza di collaborazioni orizzontali
Anzitutto, il giudice amministrativo ha disposto l'annullamento (i) dell'art. 42 comma 4-bis del Regolamento 40, che imponeva agli intermediari di comunicare alle rispettive imprese di assicurazione mandanti la sottoscrizione di eventuali accordi di collaborazione orizzontale con altri intermediari e (ii) dell'art. 58 co. 2 del Regolamento 40, nella parte dove prevede che i distributori rendano disponibili nei propri locali o sul proprio sito internet l'elenco dei rapporti di collaborazione orizzontali.
Le ragioni dell'annullamento sono sia formali che sostanziali: da un punto di vista formale, l'IVASS non ha correttamente sottoposto le modifiche agli stakeholders nell'ambito della pubblica consultazione; da un punto di vista sostanziale, invece, l'obbligo non è supportato dalla normativa primaria e costituisce un appesantimento burocratico non necessario.
- Dichiarazione di coerenza del prodotto
In secondo luogo, il TAR ha annullato l'art. 58 co. 4-bis del Regolamento 40, che imponeva ai distributori di consegnare a una apposita dichiarazione attestante la coerenza del prodotto assicurativo proposto con le richieste ed esigenze del cliente.
Al riguardo il giudice amministrativo ha osservato gli intermediari hanno già l'obbligo (previsto da altri commi dello stesso art. 58) di proporre ai clienti solamente contratti assicurativi coerenti con le loro esigenze e ha dunque ritenuto che la consegna della dichiarazione di coerenza costituisca un ulteriore adempimento burocratico non utile né necessario.
La sentenza in commento sembra imporre alle imprese e gli intermediari – che avevano da poco modificato i propri processi di distribuzione per essere compliant con il Provvedimento 97 – una riflessione sull’opportunità di mantenere i processi implementati in attesa dell'esito di un possibile appello, oppure adeguarli sin da subito al framework normativo risultante dall'annullamento delle disposizioni di cui sopra.