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L’Agenzia delle Entrate amplia la nozione fiscale di “mercati regolamentati”

In esito alla consultazione pubblica terminata lo scorso 14 settembre, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 32/E del 24 dicembre, è opportunamente intervenuta sulla nozione di “mercati regolamentati” in materia di imposte sui redditi.

Giova ricordare che i criteri per l’individuazione dei mercati regolamentati e dei titoli ivi negoziati (o “quotati”) hanno subito profonde modificazioni a seguito del recepimento nel nostro ordinamento delle Direttive 2004/39/CE (“Direttiva MiFID”) e 2014/65/UE (“Direttiva MiFID2”).

Gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate risalivano alle Circolari n. 165/E del 1998 e n. 207/E del 1999, senza che ad esse avesse fatto seguito un aggiornato inquadramento sistematico della definizione fiscale di “mercati regolamentati”.

Tale definizione assume primaria rilevanza non solo ai fini della corretta applicazione delle norme contenute nel TUIR (ad esempio, ai fini dell’applicazione dell’imposta ai soggetti non residenti e della qualificazione dei redditi diversi), ma anche di norme di carattere speciale (tra le altre, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari).

Con la circolare 32/E del 2020 in commento, l’Agenzia delle Entrate, ritenendo di poter adottare, per ragioni di economia giuridica, “anche ai fini delle imposte sui redditi, le nozioni delineate ai fini regolamentari e riconosciute dalle diverse Autorità italiane di settore (CONSOB e Banca d’Italia)” (cfr. §1.3), ha precisato che tra i “mercati regolamentati” – da intendersi quali “sistemi soggetti a regolamentazione considerata conforme alla disciplina dell’Unione europea dall’Autorità di vigilanza” – rientrano, ai fini fiscali, non più solo:

  1. i mercati regolamentati di cui al TUF, ovvero i mercati autorizzati o riconosciuti dalla CONSOB e dall’ordinamento comunitario iscritti in un apposito elenco tenuto dall’European Securities and Markets Authority (c.d. “ESMA”), inclusi i mercati riconosciuti dalla CONSOB sulla base di accordi stipulati ad hoc con Svizzera e USA; e
  2. i mercati di Paesi appartenenti all’OCSE (inclusi i Paesi dell’UE e dello SEE), istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede;

    ma anche
     
  3. ogni altro mercato “regolamentato” da un’organizzazione e da regole di funzionamento che garantiscano una negoziazione regolare, in termini di esecuzione efficiente degli ordini, e quindi di volume delle contrattazioni, “riconosciuto” dalle competenti Autorità e “aperto al pubblico”, ovvero un mercato multilaterale che nella fissazione dei prezzi, favorisca l’incontro di domanda ed offerta di una pluralità di soggetti; e
  4. i multilateral trading facilities (MTFs) in quanto caratterizzati da un insieme di regole predeterminate di negoziazione, il cui rispetto è verificato da un’Autorità pubblica. Ciò che, in particolare, rileva, ai fini delle imposte sui redditi, è l’esistenza di regole di formazione dei prezzi.

Sono dunque inclusi nella categoria di “mercati regolamentati” i mercati regolamentati in Paesi non aderenti all’OCSE, precedentemente esclusi.

Ai fini fiscali, viene così consentita l’individuazione di tali ultimi “mercati regolamentati” per il tramite delle liste predisposte in sede di autoregolamentazione dalle associazioni rappresentative delle società di gestione del risparmio e portate a conoscenza della Banca d’Italia.

Sono invece esclusi dalla nozione di “mercati regolamentati” i sistemi organizzati di negoziazione (“OTF”), che pur rientrando nella definizione data dal TUF si caratterizzano per la discrezionalità delle scelte del gestore.

Si segnala, in ultimo, che è opportunamente riconosciuto il legittimo affidamento dei contribuenti che abbiano fatto riferimento alla definizione di “mercati regolamentati” contenuta nei precedenti documenti di prassi, con conseguente disapplicazione di sanzioni e interessi di mora.

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