Dopo uno slittamento di quasi due anni dalla data originariamente prevista (15 agosto 2020) per la sua entrata in vigore - principalmente causato dalla crisi provocata dall’emergenza pandemica - il 15 luglio 2022 è definitivamente entrato in vigore il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (o “CCII”) di cui al DLgs. 14/2019, così come da ultimo modificato dal DLgs. 17 giugno 2022 n. 83 contenente una ultima serie di modifiche ed importanti novità.
Il D.Lgs. n. 83/2022 è stata anche l’occasione per recepire in Italia la Direttiva UE 2019/1023 (c.d. “Direttiva Insolvency”) al fine di consentire un allineamento del CCII alle modifiche introdotte in sede di attuazione di tale Direttiva comunitaria volta ad introdurre, all’interno dell’Unione Europea, un nucleo di regole e principi comuni in materia di crisi d’impresa, idonei a rendere più omogenei i differenti sistemi nazionali e contribuire al rafforzamento dello spazio comune europeo sotto il profilo della tenuta economica del mercato comune.
La disciplina contenuta nel CCII si applicherà solo ai procedimenti incardinati successivamente alla sua entrata in vigore, mentre per quelle già pendenti o, comunque, conseguenti alla definizione di procedure già pendenti al 15 luglio 2022, resterà applicabile la normativa previgente.
Il nuovo CCII, tra le principali novità: - rafforza ulteriormente la necessità di adottare adeguati assetti organizzativi dell’impresa con la finalità di intercettare precocemente lo stato di crisi (che il CCII definisce come “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”);
- con il nuovo articolo 3 CCII, impone all’imprenditore di adottare misure funzionali a rilevare tempestivamente lo stato di crisi attraverso un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 c.c., in modo da assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
- rafforza i sistemi di controllo interno, orientandoli al recepimento delle difficoltà economiche-finanziarie prima che queste sfocino in un vero e proprio stato di insolvenza e declina il contenuto minimo degli indicatori della crisi: (i) l’esistenza di debiti per retribuzioni, scaduti da almeno trenta giorni pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; (ii) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni, di ammontare superiore quello dei debiti non scaduti; (iii) l’esistenza di esposizioni verso banche ed altri intermediari finanziari, scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato, da almeno sessanta giorni, il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; (iv) l’esistenza di una o più esposizioni debitorie, previste dall’articolo 25-novies, comma 1;
- prevede specifici obblighi di segnalazione in capo ai c.d. creditori pubblici (Agenzia delle Entrate, INPS ed INAIL) e alle banche, in presenza di determinati “segnali di allarme” o di modifiche negli affidamenti;
- viene chiarito il ruolo degli intermediari finanziari, i quali sono ora tenuti, per legge, a partecipare attivamente alle trattative “in modo attivo e informato”;
- incorpora la disciplina della composizione negoziata, ovverosia il nuovo procedimento volto all’anticipata emersione della crisi, già introdotto con il Decreto-legge n. 118 del 24 agosto 2021 ed entrato in vigore anticipatamente rispetto al CCII. Il d.lgs n. 83/2022 ha inserito la disciplina nel titolo II del Codice, sostituendo la composizione assistita e gli strumenti di allerta che prevedevano la segnalazione all’OCRI (Organismo di gestione delle crisi di impresa);
- introduce una nuova definizione di “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza” nei quali ricomprende, oltre a quelli tradizionalmente noti, anche la convenzione moratoria, il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (ovverosia uno strumento da considerarsi a metà strada tra gli accordi di ristrutturazione ed il concordato preventivo), i piani di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i concordati preventivi;
- prevede una disciplina nuova relativa alle misure protettive in pendenza di uno strumento di regolazione della crisi, la cui durata non potrà in ogni caso eccedere i 12 mesi;
- sostituisce il termine “fallimento” con quello di “liquidazione giudiziale”, pur conservando quest’ultima i già noti caratteri della procedura fallimentare ed i tratti salienti della stessa;
- con particolare riferimento al concordato preventivo, tra le principali novità, introduce, qualora si tratti di piano in continuità aziendale, l’espressa ammissione anche della forma indiretta attraverso la cessione a terzi e la possibilità di derogare alla absolute priority rule, in favore della più flessibile relative priority rule; nel caso di concordato liquidatorio, che non viene favorito in termini generali, prevede la necessità di un apporto esterno nella misura 10% dell’attivo disponibile; agli artt. 25 sexies e 25 septies disciplina il concordato semplificato, a cui si potrà accedere esclusivamente all’esito della procedura di composizione negoziata;
- prevede un procedimento unitario in cui confluiscono tutte le domande di accesso agli strumenti di liquidazione giudiziale o di regolazione della crisi e dell’insolvenza, ove queste ultime vengono trattate prioritariamente purché ne sia espressamente indicata la convenienza per i creditori;
- regola la crisi o l’insolvenza del “gruppo” ovverosia di un insieme di società sottoposte a direzione e coordinamento da parte di uno stesso soggetto.
In estrema sintesi, il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza appena entrato in vigore rappresenta uno strumento mediante il quale il Legislatore ha inteso recepire la crisi come un fenomeno fisiologico della vita dell’impresa. L’idea di fondo del nuovo Codice è quella di evitare l’insolvenza e consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese attraverso l’introduzione di una serie di presidi, al fine di evitare che il ritardo nel percepire i segnali di crisi di un’impresa possa condurre ad uno stato di crisi irreversibile. |