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La Direttiva UE sulle azioni di risarcimento danni da violazioni Antitrust

29/01/2015

Premessa
In data 5 dicembre 2014 la Direttiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 (di seguito, la “Direttiva”) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed è entrata in vigore il 25 dicembre 2014, ex art. 23. Ai sensi dell’art. 21, gli Stati Membri hanno l’obbligo di recepire la Direttiva entro il 27 dicembre 2016.

Scopo della Direttiva
L’entrata in vigore della Direttiva faciliterà il risarcimento dei danni derivanti da condotte anticoncorrenziali, e da altre forme di violazione della normativa a tutela della concorrenza, mediante l’obbligo imposto ai Membri UE di modificare quelle disposizioni che costituiscono un ostacolo ad un efficace indennizzo a favore dei danneggiati. Al fine di raggiungere tale scopo, la Direttiva incentiverà l’uso delle cd. “follow-on actions” in tutto il territorio dell’Unione Europea.

Previsioni rilevanti
Risultano particolarmente rilevanti gli interventi della Direttiva in materia di divulgazione di prove di cui agli artt. 5-8 della Direttiva stessa. Con tali disposizioni si è da un lato voluto favorire la disclosure di prove per agevolarne la raccolta da parte del danneggiato, consentendo a quest’ultimo di potere accedere, attraverso un ordine del giudice nazionale al quale si è rivolto nell’ambito del giudizio di risarcimento danni da illecito anticoncorrenziale, alle prove della violazione detenute dal convenuto danneggiante, da un terzo o dalle Autorità antitrust. Dall’altro lato, si è cercato di bilanciare gli interessi, sottoponendo l’accesso alle prove a condizioni e limiti (è necessario che la richiesta dell’attore danneggiato sia “motivata” e che ci sia una ragionevolezza per tale richiesta anche ai fini della plausibilità della sua domanda di risarcimento), ed escludendo tale accesso per alcuni tipi di documenti (art. 6, comma 6), ossia per i leniency statements e per i settlement submissions.
In tale Direttiva si sancisce espressamente la responsabilità in solido delle imprese che hanno violato congiuntamente il diritto della concorrenza e ciascuna di essa è tenuta a risarcire il danno nella sua integralità in favore del danneggiato, salva l’azione di regresso nei confronti dei coobbligati, e parimenti il danneggiato ha il diritto di esigere il pieno risarcimento da ogni impresa responsabile fino ad ottenere l’integrale risarcimento (art. 11).
Già consolidata nella nostra giurisprudenza è quanto sancito dall’art. 13 della Direttiva circa la possibilità per il convenuto di eccepire il fatto che l’attore abbia trasferito in tutto o in parte il sovrapprezzo derivante dall’illecito anticoncorrenziale. In tal caso, il relativo onere della prova incombe al convenuto che può a tal fine chiedere ragionevolmente la divulgazione di prove all’attore o a un terzo.
Di enorme rilievo e impatto, è quanto previsto dall’art. 17 della Direttiva che introduce una presunzione della sussistenza di un danno nel caso in cui la violazione della normativa antitrust sia consistita in un cartello. Si tratta di una presunzione iuris tantum, contro la quale l’autore della violazione può fornire la prova contraria.

Conclusioni
Alla luce delle disposizioni contenute nella Direttiva, sarebbe opportuno che le società incrementassero e diffondessero una cultura di compliance con la normativa a tutela della concorrenza, al fine di evitare eventuali violazioni che potrebbero determinare l’instaurarsi di contenzioso in materia antitrust. Infine, grazie all’entrata in vigore della Direttiva le società che sono state danneggiate da condotte anticoncorrenziali potranno ottenere più facilmente in via giudiziale un indennizzo per i danni subiti.

Fonte
CMS Italia Newsletter | 29 Gennaio 2015
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Autori

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Melissa Cusinatti
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Milano
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Paolo Scarduelli
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