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Newsletter 07 set 2022 · Italia

La distribuzione auto tra nuovo regolamento europeo e normativa italiana

3 min di lettura

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Il 1° giugno 2022 è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE in materia di accordi verticali n.270/2022 (cd. VBER Vertical Block Exemption Regulation), al quale i Paesi Membri dell’Unione Europea dovranno adeguarsi.

Il nuovo regolamento tutela, a determinate condizioni, le restrizioni della concorrenza in settori dove vigono accordi verticali, compreso quello della distribuzione automobilistica nell’ambito del quale si instaurano accordi tra una casa automobilistica e i propri concessionari.

Per favorire la concorrenza, al fine di abbassare i prezzi delle auto, la normativa europea, tra l’altro, consente di trasformare i concessionari, da soggetti indipendenti rispetto alla Casa Madre, in semplici “agenti” con scarso potere decisionale sulle politiche commerciali e/o sulle campagne promozionali. 

In soccorso dei concessionari, per mitigare i possibili effetti negativi di questo sviluppo in Italia è stata introdotta una norma voluta dal Ministero dello Sviluppo Economico del Governo Draghi.

L’effetto è quello di stravolgere il rapporto tra case automobilistiche e concessionari.

La norma è contenuta nell’articolo 7 – quinquies della Legge n. 108 del 5 agosto 2022 recante “Disposizioni in materia di distribuzione automobilistica” che ha convertito, con modificazioni, il Decreto-legge n. 68 del 16 giugno 2022, cd. Decreto Infrastrutture e Trasporti.

Le disposizioni di cui al presente articolo, che si applicano agli accordi verticali tra il costruttore automobilistico, l’importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione di autoveicoli nuovi e di quelli immatricolati da non più di 6 mesi o che non abbiano percorso più di 6.000 Km, prevedono che:

  • detti accordi abbiano una durata minima di 5 anni;
  • il recesso, a pena di inefficacia, debba essere comunicato almeno 6 mesi prima della scadenza, in forma scritta;
  • prima della conclusione dell’accordo, il costruttore o l’importatore debbano fornire al distributore tutte le informazioni di cui sia in possesso, necessarie per valutare consapevolmente gli impegni da assumere e la loro sostenibilità in termini economici, finanziari e patrimoniali, inclusa la stima dei ricavi marginali attesi;
  • venga corrisposto un equo indennizzo a carico del distributore o importatore che receda dall’accordo prima della scadenza contrattuale,  parametrato agli investimenti non ammortizzati, all’avviamento prodotto, a sua volta commisurato al fatturato di tali ultimi 5 anni di vigenza dell’accordo;
  • nessun equo indennizzo venga corrisposto in caso di risoluzione per inadempimento o nel caso in cui il recesso venga esercitato dal distributore.

Le case automobilistiche negli ultimi mesi si sono già mosse in questa direzione.

In alcuni casi, i concessionari si trasformeranno in commissionari: società che lavorano in nome proprio, ma per conto terzi; una formula ibrida che dovrebbe garantire una riduzione delle spese ai dealers a fronte di minori margini. Altre vorrebbero sfruttare la nuova opportunità dell’agente per la vendita delle vetture elettriche, facendo andare a morire le concessionarie con il motore termico; altre ancora rimangono fedeli al vecchio sistema.

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