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Le clausole di esclusione della copertura assicurativa non devono rendere nullo il rischio garantito privando la polizza di qualunque utilità pratica per l'assicurato

Breve nota all’ordinanza del 9.7.2020, n. 14595 della Corte di Cassazione

ASSINEWS 325 – dicembre 2020 

Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’ammissibilità di clausole di esclusione della copertura assicurativa affermandone l’inapplicabilità allorquando queste “risultino, in concreto, neutralizzatrici (o persino traslative) del rischio ad esclusivo vantaggio dell’assicuratore” e con ciò rappresentando una fonte di rendita parassitaria eccedente il corretto equilibrio tra il rischio assicurato ed il premio pagato.

Più precisamente, con il provvedimento di cui si discute, la Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che condannava un geometra a manlevare i venditori di un immobile dal risarcire i danni verso il compratore, rigettando la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa sulla considerazione che tali danni non fossero coperti dalla polizza assicurativa in forza di due espresse clausole di delimitazione del rischio.

Per approfondimenti contattare Laura Opilio laura.opilio@cms-aacs.com

Articolo apparso su Assinews Mensile online

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