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Le nuove misure del decreto “liquidità” su nuovi finanziamenti, garanzie statali e crisi d’impresa

10/04/2020

Con il decreto n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “cura Italia”), il Governo italiano ha assunto una serie di misure relative, per quanto rileva in questa sede:

- alla possibilità per le PMI di chiedere la sospensione del pagamento delle rate di finanziamenti (anche eventualmente per la quota di interessi) sino al 30 settembre 2020; alla proroga sino a tale data dei prestiti non rateali con scadenza fissata precedentemente e all’impossibilità di revoca sino a tale data delle aperture di credito e prestiti a fronte di anticipi su crediti.

- alla parziale copertura di tali misure per le banche attraverso la garanzia del 33% offerta dal Fondo Centrale di Garanzia.

  • alla possibilità, per la durata di 9 mesi, di accedere gratuitamente alla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia, finalizzata ad assicurare parzialmente i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle PMI, per un importo massimo garantito per singola impresa di euro 1,5 milioni (percentuale di copertura dell’80 o 90% nel caso di interventi di garanzia diretta o riassicurazione). Sono ammesse alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% del debito residuo. 


Con il decreto c.d. “liquidità” (n. 23 dell’8 aprile 2020), vengono previste ulteriori misure, a partire proprio dalla modifica del Fondo Centrale di Garanzia, la cui operatività viene estesa alle imprese midcap, con numero di dipendenti non superiore a 499, con innalzamento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 90% per cento dell’ammontare di ciascuna operazione (entro certi limiti di valore stabiliti dal decreto-legge) e incremento della percentuale di copertura della riassicurazione fino al 100% nel caso di importi garantiti anche da Confidi o altri fondi di garanzia fino al 90%. La garanzia viene concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020 e anche, a determinate condizioni, alle imprese che, dopo tale data, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato di risanamento.

Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria. Viene anche prevista l’ammissione alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, per nuovi finanziamenti in favore di PMI e di professionisti danneggiati dall’emergenza COVID-19, come da dichiarazione autocertificata, per importo non superiore ad euro 25.000, per i quali non sarà necessaria alcuna valutazione sul merito creditizio.

Ancora più rilevanti appaiono le misure tese ad assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia e colpite dall’epidemia, posto che viene prevista la garanzia di SACE, fino al 31 dicembre 2020, in favore di banche per nuovi finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi di fatto a tutte le tipologie di imprese, attraverso uno stanziamento di 200 miliardi, di cui almeno 30 destinati a PMI e professionisti (che abbiano però esaurito l’accesso al Fondo Centrale).

L’ammissione ai nuovi finanziamenti garantiti è tuttavia soggetta ad alcune condizioni, poiché l’impresa richiedente non doveva essere classificata quale impresa in difficoltà (UID) alla data del 31 dicembre 2019, e al 29 febbraio 2020 non doveva avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate.

Inoltre, è previsto l’obbligo per l’impresa di impegnarsi a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020 (anche per le imprese appartenenti al medesimo gruppo), e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Sono ammessi alla garanzia i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, di importo non eccedente il maggiore tra il 25% del fatturato 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019. Si deve inoltre trattare di finanziamenti destinati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.

La garanzia, a prima richiesta, è concessa nella percentuale massima tra il 70 e il 90% a seconda delle dimensioni dell’impresa, con rilascio semplificato, che non richiede decreti ministeriali e istruttoria SACE, per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro.

Il decreto-legge “liquidità” introduce inoltre una serie di ulteriori misure in ambito societario finalizzate, in particolare, alla continuità aziendale, prevedendo, tra le altre cose, che in caso di riduzione del capitale sociale non opera, fino al 31 dicembre 2020, la causa di scioglimento della società, al precipuo scopo di evitare che la perdita di capitale causata dalla crisi epidemiologica possa portare alla liquidazione di imprese ancora performanti. Peraltro, nella redazione del bilancio sarà possibile effettuare una valutazione delle voci tenendo in considerazione la situazione pre-crisi Covid-19. Infine, fino al 31 dicembre 2020 sono derogate le previsioni in tema di postergazione dei finanziamenti soci, in modo da consentire alle società di ottenere capitale attraverso tali finanziamenti, senza scoraggiare il socio in merito ad un assai più arduo rimborso dopo quello di tutti gli altri creditori.

Da ultimo, vale la pena aggiungere che anche tutte le istanze di fallimento presentate nei confronti di società fino al 30 giugno 2020 saranno ritenute improcedibili (anche quelle proposte dalla società in proprio), con la sola eccezione di quelle depositate dal pubblico ministero. Il decreto-legge “liquidità” ha inoltre differito al 1 settembre 2021 l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi, originariamente prevista per agosto 2020.

Sempre in ambito concorsuale, Vengono prorogati di sei mesi i termini per l’esecuzione di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione omologati, in relazione alle scadenze tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 (con ciò determinando un riscadenzamento dei connessi obblighi di pagamento).
In relazione ai procedimenti di omologa ancora in corso, il debitore potrà invece presentare la richiesta di un nuovo termine non superiore a 90 giorni finalizzato alla presentazione di nuovi piano e proposta concordataria o di un nuovo accordo di ristrutturazione, in cui poter tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica, con possibilità di modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati, purché non siano superiori di sei mesi.


Nel caso di presentazione di una domanda di concordato “in bianco” o nelle more delle trattative per la finalizzazione di un accordo di ristrutturazione, qualora sia già ottenuta l’“automatic stay” delle azioni esecutive e cautelari individuali, i cui termini sono in scadenza e non ulteriormente prorogabili, si potrà richiedere un ulteriore proroga fino a 90 giorni, anche in presenza di un’istanza di fallimento, purché la necessità di tale proroga venga provata con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto della crisi epidemica. 


Vengono infine sospesi i termini dei titoli di credito con scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, e il termine di presentazione al pagamento del titolo, che sarà sempre presentabile dal beneficiario, ma in assenza di provvista, non potrà essere elevato protesto e non sarà applicabile la disciplina sanzionatoria dell’assegno.

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