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Le principali novità del Decreto PNRR ter in materia di energia

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio 2023 il Decreto-legge n. 13, cosiddetto “Decreto PNRR ter” (di seguito il “Decreto”), che introduce una serie di misure volte a dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC).

Di seguito le principali novità in materia di energia:

  1. Autorizzazione Unica e parere del Ministero della cultura

Il Decreto apporta modifiche significative al procedimento di autorizzazione unica (c.d. “AU”) di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, nonché all’art. 30 del D.L. n. 77/2021, con l’intento di semplificare l’iter autorizzativo degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (in particolare quelli localizzati nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica e nelle relative aree contermini). 

Per effetto di tali modifiche:

  1. Il rilascio dell’AU comprende ora anche il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”), ove necessario. Di conseguenza cambiano i termini di conclusione del procedimento che passano da novanta a centocinquanta giorni. Inoltre, viene precisato che per i procedimenti VIA in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, il procedimento di AU può essere avviato anche prima del rilascio del relativo provvedimento di VIA;  
  2. Non è più prevista la partecipazione del Ministero della cultura al procedimento di AU per i progetti localizzati: (a) in aree sottopose a tutela ai sensi del D. Lgs.  n. 42/2004, nel caso in cui tali progetti siano soggetti a VIA; e (b) in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica.
  1. Istanza VIA e Verifica preventiva di interesse archeologico (“Vpia”)

L’adozione del provvedimento di VIA non è più subordinata alla conclusione dell’attività di verifica preventiva di interesse archeologico. È stata, infatti, disposta l’abrogazione della lettera g-ter di cui all’art. 23, comma 1, del Codice dell’ambiente (D. Lgs. n. 152/2006) che includeva il provvedimento di Vpia tra gli atti da allegare all’istanza di VIA.

  1. Riduzione delle c.d. aree buffer

Il Decreto dispone l’estensione delle aree idonee ex lege, disciplinate dall’art. 20, comma 8, D. Lgs. 199/2021, tramite il ridimensionamento delle c.d. aree buffer, ossia di quelle aree ricomprese nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004. In particolare:

  • per gli impianti eolici, la fascia di rispetto viene ridotta da sette a tre chilometri;
  • per gli impianti fotovoltaici, la fascia di rispetto viene ridotta da un chilometro a cinquecento metri.
  1. Modiche in materia di PAS

Il Decreto introduce una novità in tema di PAS formatasi per effetto del noto meccanismo del silenzio-assenso. Ai sensi del nuovo comma 7-bis dell’art. 6 del D.lgs. 28/2011, una volta decorso il termine di trenta giorni, l’istante trasmette alla Regione competente copia dell’istanza ai fini della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR). Dal giorno della pubblicazione sul BUR decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.

Inoltre, ai sensi del riscritto comma 2-quater, lett. c), n. 3 dell’art. 1 del D.L. 7/2002, la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico è autorizzabile tramite PAS, indipendentemente dall’occupazione di nuove aree, se i medesimi impianti di accumulo sono esercitati in combinato con impianti di produzione di energia rinnovabile.  

  1. Misure volte a favorire la diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (“CER”)

Fino al 31 dicembre 2025, gli enti locali nei cui territori sono ubicati impianti a fonti rinnovabili finanziati dalle risorse del PNRR, possono affidare in concessione aree nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle CER.

Tramite appositi avvisi pubblicati dai medesimi enti locali verranno specificate le aree che potranno essere date in concessione, la durata minima e massima della concessione e l’importo del canone.

  1. Impianti liberamente istallabili

Le seguenti categorie di impianti potranno essere liberamente istallate:

  1. Impianti agro-fotovoltaici che rispettino i seguenti requisiti:
  • ubicati in aree agricole non rientranti in aree protette o facenti parte della Rete Natura 2000;
  • realizzati da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica;
  • i pannelli solari dovranno essere posizionati ad un’altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;
  • le modalità realizzative degli impianti dovranno prevedere un’effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole, anche ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio.

La disciplina di cui sopra troverà applicazione una volta individuate le aree idonee ai sensi dell’art. 20, comma 1, D. Lgs. 199/2021.

  1. Impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW (c.d. impianti micro-eolici) se localizzati:
  • al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
  • su agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale a condizione che i suddetti impianti eolici abbiano potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri;

Per quanto attiene, invece, all’istallazione di impianti micro-eolici in ville, giardini e parchi di particolare valore estetico o centri storici, il Decreto dispone il previo ottenimento di apposita autorizzazione da parte dell’autorità paesaggistica competente, che, salvo proroghe, dovrà essere rilasciata nel termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza. Nel caso in cui, entro tale termine, l’autorità non comunichi i motivi ostativi alla realizzazione del progetto, questo dovrà ritenersi assentito e l’autorizzazione validamente rilasciata.            

  1. Impianti fotovoltaici a terra (apparentemente senza alcun limite di potenza) e le relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ai sensi del nuovo articolo 22-bis del D. Lgs. n. 199/2021, purché ubicati in aree:
  • a destinazione industriale, artigianale e commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento; e
  • non sottoposte a vincolo paesaggistico. Qualora, invece, l’area interessata sia sottoposta a vincolo paesaggistico, il Decreto prevede che il relativo progetto debba essere previamente sottoposto alla competente soprintendenza, la quale dispone di 30 giorni per eventualmente adottare un provvedimento di diniego alla realizzazione del progetto.

Le misure semplificative introdotte dal Decreto, la cui effettiva portata ed efficacia andrà di volta in volta valutata sono entrate in vigore il 25 febbraio 2023. Il Decreto dovrà essere convertito in Legge, a pena di inefficacia, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione e in tale sede le misure in esso contenute potranno subire modifiche ed aggiustamenti.

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