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Meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione Europea

Pubblicato il provvedimento contenente modalità e procedure operative per l’attuazione del d.lgs. n. 49/2020

23/12/2020

L’Agenzia delle entrate, in data 17 dicembre 2020, ha pubblicato il provvedimento recante le modalità e le procedure necessarie al fine di rendere operative talune specifiche disposizioni del d. lgs. n. 49/2020 con cui, lo scorso 10 giugno, è stata data attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1852.

La predetta Direttiva ha introdotto un nuovo strumento di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione Europea che in Italia risulta applicabile alle questioni relative agli anni d’imposta a partire dal 1° gennaio 2018.

La procedura dettata dalla Direttiva, così come recepita in Italia, risulta particolarmente innovativa rispetto agli strumenti sino ad oggi disponibili nella misura in cui, inter alia, (i) detta tempistiche ben definite fornendo allo stesso tempo strumenti al contribuente per dare impulso all’attività delle autorità competenti, (ii) prevede un obbligo di risultato per tutte le questioni controverse derivanti dall’interpretazione e applicazione degli accordi e convenzioni che prevedono l'eliminazione della doppia imposizione del reddito e, ove applicabile, del capitale di cui l’Italia è parte a livello UE e (iii) risulta esperibile anche in caso di definizione della questione a livello domestico tramite l’utilizzo di strumenti deflattivi del contenzioso.

In sintesi, il provvedimento interviene in merito alle seguenti questioni:

  • la presentazione dell’istanza di apertura della procedura;
  • la richiesta e l’invio di informazioni aggiuntive nella fase istruttoria e nel corso della procedura amichevole; e
  • la comunicazione e l’esecuzione dell’accordo raggiunto dalle autorità competenti.

Al riguardo, oltre a ribadire le indicazioni fornite dal Decreto in termini di step nella procedura e relative tempistiche, il provvedimento:

  • definisce le modalità pratiche di presentazione dell’istanza e le modalità di comunicazione tra l’autorità competente italiana e il contribuente;
  • fornisce in allegato dei fac simile da utilizzarsi come modelli per la predisposizione dell’istanza di apertura della procedura amichevole e per la richiesta di istituzione della Commissione consultiva nei casi previsti dal Decreto;
  • detta specifiche indicazioni per l’implementazione della decisione delle autorità competenti a carico delle Direzioni Regionali, Provinciali, o del Centro Operativo di Pescara, a seconda dei casi. Al riguardo sarà la stessa autorità competente a informare la Direzione competente o il COP al fine di procedere con la liquidazione degli importi che il contribuente dovrà versare o che gli sono dovuti a titolo di rimborso.

Tale ultimo aspetto risulta particolarmente rilevante rispetto alle altre procedure a disposizione del contribuente, ove non si è mai provveduto a disciplinare espressamente le modalità di esecuzione degli accordi, anche se le indicazioni fornite rimangono ancora piuttosto generiche.

Interessante notare poi come il provvedimento, nel disciplinare le modalità con cui il contribuente deve procedere all’accettazione dell’accordo, faccia riferimento al caso di rinuncia parziale al contenzioso eventualmente pendente in relazione alla medesima questione. Il punto è decisamente rilevante e spesso oggetto di discussione in tutti quei casi in cui un medesimo rilievo, ad esempio, in materia di transfer pricing coinvolga vari paesi ma il contribuente non sia interessato ad esperire la procedura con tutti i paesi in questione ma preferisca portare avanti il contenzioso al riguardo. Diverso il caso dei rilievi estranei alla materia controversa soggetta alla procedura in commento per cui risulta pacifico che il contribuente possa proseguire il contenzioso.

Sembrerebbe, quindi, auspicabile un chiarimento in più da parte dell’Amministrazione in merito, oltre che un coordinamento a livello normativo con le previsioni che disciplinano il processo tributario per dirimere definitivamente la questione.

Il provvedimento poi si pronuncia anche sul caso del ritiro dell’istanza da parte del contribuente, chiarendo le relative modalità di comunicazione. Nulla si dice, però, circa il calcolo e le modalità di pagamento delle spese della procedura che, come previsto dalla Direttiva e recepito nel Decreto, in questo caso sono a carico dell’istante.

Infine, il provvedimento introduce la possibilità di richiedere all’autorità competente un cosiddetto incontro di pre-filing al fine di ottenere in via preventiva chiarimenti o indicazioni in merito alla procedura, similmente a quanto avviene per gli accordi preventivi, che appare sicuramente auspicabile in tutti i casi più complessi.

 

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