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Pubblicazioni 24 mar 2014 · Italia

Modifiche al Codice del Consumo

5 min di lettura

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Modifiche al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 ("Codice del Consumo")

Il D. Lgs. n. 21 del 21.02.2014, attuativo della Direttiva 2011/83/UE e pubblicato nella G.U. dell’ 11.03.2014 n. 58, apporta rilevanti modifiche al Codice del Consumo in tema di disciplina dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali e dei contratti a distanza.

In evidenza le principali novità:

- obblighi aggiuntivi di informativa precontrattuale a carico del professionista, da fornirsi su supporto cartaceo o altro mezzo durevole e mediante l’utilizzo di un linguaggio semplice e comprensibile, riguardo:

  • i recapiti del professionista;
  • il prezzo totale di beni e servizi comprensivi di spese di spedizione;
  • la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami del professionista;
  • la messa a disposizione di un modulo tipo di recesso;
  • un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;
  • esistenza e condizioni dell’assistenza post-vendita;
  • condizioni per il recesso da contratti a tempo indeterminato o a rinnovo automatico;
  • la durata minima degli obblighi del consumatore, se esistenti;
  • l’esistenza e le condizioni di garanzie o depositi eventualmente da fornirsi a carico del consumatore;
  • eventuali procedure extra-giudiziali di reclamo cui il professionista è soggetto.

- Termine per l’esercizio del diritto di recesso. In base all’art. 52, il diritto di recesso potrà essere esercitato dal consumatore:

  • se correttamente informato dell'esistenza di tale diritto entro un periodo di 14 giorni, contro gli attuali 10 giorni;
  • nel caso in cui il professionista non abbia fornito al consumatore tutte le informazioni relative al diritto di recesso, il periodo per esercitarlo verrà prolungato di 12 mesi (in aggiunta ai 14 giorni di cui sopra), contro gli attuali 60 giorni per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali e 90 giorni per i contratti a distanza.

- Termine per il rimborso da parte del professionista dei pagamenti ricevuti dal consumatore in caso di recesso, ridotto da 30 giorni a 14 giorni.

- Termine per la restituzione del bene da parte del consumatore in caso di recesso, aumentato da 10 giorni a 14 giorni. Il consumatore sarà ritenuto responsabile soltanto per la diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire natura, caratteristiche e funzionamento dei beni.

- In materia sanzionatoria, il massimo edittale della sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da euro 500.000,00 to euro 5.000.000,00 nel caso di:

  • pratica commerciale scorretta;
  • inottemperanza ai provvedimenti di urgenza o inibitori dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, o di mancato rispetto dell’impegno assunto di porre fine all’infrazione da parte del professionista.

La nuova normativa entrerà in vigore il 13 giugno 2014 e si applicherà ai contratti stipulati successivamente a tale data, ad esclusione della parte relativa alle sanzioni pecuniarie che, invece, entrerà in vigore dal 26 marzo 2014.

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