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Nuove disposizioni sugli assetti proprietari di banche e altri intermediari

29/07/2022

In data 26 luglio 2022, a seguito delle relative consultazioni apertesi lo scorso 6 aprile e conclusesi il 6 maggio u.s.,  la Banca d’Italia ha pubblicato le nuove disposizioni sugli assetti proprietari di banche e altri intermediari (di seguito, per brevità, le “Disposizioni”).

Segnatamente, le Disposizioni sono conformi alla normativa europea di riferimento (i.e. CRD, MiFID, UCITS, AIFMD), danno piena attuazione agli Orientamenti congiunti di EBA, ESMA ed EIOPA in materia di assetti proprietari e tengono conto, tra l’altro, della ripartizione dei compiti di supervisione tra la Banca d’Italia e la Banca Centrale Europea nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza unico.

Nel merito, le Disposizioni, nell’aggiornare la normativa regolamentare relativa all’autorizzazione all’acquisizione o all’incremento di partecipazioni qualificate[1] in banche, intermediari finanziari ex art. 106 del D.Lgs. 385/93, istituti di moneta elettronica (IMEL), istituti di pagamento (IP), SIM, SGR, SICAV e SICAF, si pongono l’obiettivo di impedire che l’acquisizione o la detenzione di partecipazioni qualificate possa comportare un pregiudizio alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati in parola (di seguito, per brevità, gli “Intermediari”).

In tale ottica, pertanto, sono previsti obblighi di autorizzazione preventiva all’acquisizione e di comunicazione in relazione alle partecipazioni qualificate. Segnatamente, la Banca d’Italia dovrà tenere conto e valutare aspetti quali: la reputazione del potenziale acquirente; requisiti di onorabilità, correttezza, professionalità e competenza degli esponenti aziendali che si instaurerebbero a seguito dell’acquisizione; la solidità finanziaria del candidato acquirente; la capacità dell’intermediario di rispettare le norme che ne regolano l’attività anche successivamente all’acquisizione; l’idoneità della struttura del gruppo dell’acquirente a consentire l’esercizio efficace della vigilanza; l’assenza di sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connessi all’operazione di acquisizione.

Le Disposizioni, che - salva l’ipotesi in cui l’istanza relativa ai procedimenti di autorizzazione sia stata presentata antecedentemente a tale data - si applicheranno a partire dal prossimo 1° gennaio 2023, disciplinano altresì (i) i criteri e le modalità relativi al calcolo delle partecipazioni qualificate; (ii) le ipotesi di influenza notevole e acquisizione involontaria di partecipazione qualificata; (iii) le presunzioni e gli indici connessi alle azioni di concerto; (iv) le procedure e le valutazioni dei progetti di  acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate e (v) le comunicazioni sulle partecipazioni.

Da ultimo, giova evidenziare che, in ragione dell’entrata in vigore delle Disposizioni, dal 1° gennaio 2023 sono o restano abrogate talune disposizioni normative emanate dalla Banca d’Italia nonché le delibere adottate dal CICR ed i decreti emanati in via d’urgenza dal Ministro dell’economia e delle finanze in materia di assetti proprietari di Intermediari che continueranno ad applicarsi anche successivamente al 1° gennaio 2023 unicamente con riferimento alle istanze di autorizzazione all’acquisizione o all’incremento di partecipazioni qualificate presentate prima di tale data.

Resta infine inteso che gli Intermediari avranno l’obbligo di dover rispettare le previsioni di cui alle Disposizioni anche in sede di nuova costituzione e nel relativo procedimento autorizzativo dinanzi alla Banca d’Italia.

Come detto, le Disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2023, salva l’ipotesi in cui l’istanza relativa ai procedimenti di autorizzazione sia stata presentata antecedentemente a tale data.

[1] Le partecipazioni che attribuiscono, direttamente o indirettamente, almeno il 10% dei diritti di voto o del capitale dell’impresa vigilata o che consentono di esercitare un’influenza notevole sulla gestione dell’impresa, ai sensi  dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del CRR, nonché le partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sull’impresa. Al riguardo, giova rammentare che un soggetto che non sia individuato come candidato acquirente indiretto di una partecipazione qualificata nell’impresa vigilata sulla base del criterio del controllo può essere comunque individuato come candidato acquirente indiretto di una partecipazione qualificata sulla base del criterio del moltiplicatore delle percentuali delle partecipazioni lungo la catena partecipativa. Segnatamente, ad esito del calcolo, si considera come candidato acquirente indiretto il soggetto per il quale il prodotto sia pari o superiore al 10%.

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