Con il nuovo Decreto del MEF 13 gennaio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17-02-2022 (il “Decreto”), per i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale nonché i prestatori di servizi di portafoglio digitale che operano o intendono operare sul territorio italiano, scatta l’obbligo di iscrizione in una sezione speciale del registro tenuto dall’Organismo per gli Agenti e Mediatori (l’“OAM”), condizione ora necessaria per operare legalmente sul territorio italiano. Prerequisito per l’iscrizione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è avere la sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione in Italia.
Non è quindi più ammessa per gli operatori esteri l’attività transfrontaliera verso l’Italia.
I soggetti interessati dalla novità normativa sono:
- i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, categoria che include sia persone fisiche che giuridiche che a titolo professionale forniscono a terzi anche on-line servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute; e
- i prestatori di servizi di portafoglio digitale, ovvero ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.
La disciplina, pertanto, riguarda tutte le piattaforme funzionali ad offrire a terzi, a titolo professionale, servizi aventi ad oggetto criptovalute, ad eccezione dell’attività di mera emissione in proprio di valute virtuali, che se non è svolta a titolo professionale e per conto della clientela, non è di per sé sufficiente a qualificare gli operatori come prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale
Il Decreto detta le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti ad effettuare la comunicazione della propria operatività sul territorio nazionale all’OAM secondo quanto introdotto dall’17-bis, comma 8-ter del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
La previsione di requisiti ed oneri aggiuntivi a carico degli operatori in valute virtuali, pertanto, va ad affiancarsi agli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.lgs. n. 231/2007, già da tempo applicabili ai medesimi operatori.
1. Il decreto del MEF sugli operatori in cripto
Con il nuovo Decreto del MEF, in Italia, l’attività relativa all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale è subordinata alla necessaria iscrizione nella sezione speciale del registro dell’OAM che verrà istituita entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto. Secondo quando comunicato dall’OAM, il registro verrà istituito entro il 18 maggio prossimo.
L’art 3, comma 2, del Decreto consente l’iscrizione nella sezione speciale ai soli operatori in possesso dei requisiti previsti all’articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 141/2010 che sono per i soggetti diversi dalle persone fisiche “sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica”. Pertanto, i soggetti diversi dalle persone fisiche aventi sede in altro stato comunitario potranno iscriversi nella sezione speciale ed operare legalmente in Italia solo in presenza di una stabile organizzazione sul territorio italiano. Gli operatori extracomunitari dovranno necessariamente costituire una società in Italia. Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro tenuto dall’OAM gli operatori che intendono svolgere la propria attività in Italia dovranno trasmettere una comunicazione telematica all’OAM contenente i dati indicati all’art.3, comma 4, dello stesso Decreto. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore del Decreto, fossero già attivi sul territorio nazionale devono effettuare la stessa comunicazione entro il termine di 60 giorni dall’istituzione della sezione speciale. Tuttavia, tali operatori potranno continuare ad operare nelle more del processo di registrazione solo laddove alla data di istituzione della sezione speciale abbiano i requisiti di cui all’art. 17-bis, comma 2 del D.lgs. 141/2010 (sede sociale o stabile organizzazione in Italia), pena la contestazione dell’esercizio abusivo delle attività nel territorio della Repubblica. Ne consegue che gli operatori esteri già operanti sul territorio italiano in mancanza di residenza, sede sociale o stabile organizzazione in Italia alla data di avvio della sezione speciale, dovranno sospendere la loro attività perché abusiva, finché non abbiano proceduto alla costituzione di una società o stabile organizzazione ed ottenuto l’iscrizione.
Per gli operatori italiani che già svolgono attività sarà invece sufficiente inviare la comunicazione entro i 60 giorni dalla costituzione della sezione speciale del registro.
L’OAM, verificata la correttezza e completezza delle informazioni inviate, entro il termine di 15 giorni disporrà (o meno) l’iscrizione nella sezione speciale. Tale termine può essere sospeso una sola volta per un periodo non superiore a dieci giorni qualora la documentazione fosse ritenuta incompleta e/o fossero necessarie integrazioni. Qualora il prestatore di servizi in valuta virtuale non provveda alle integrazioni richieste entro il termine di dieci giorni dall’avviso dell’OAM, la comunicazione si considera non pervenuta e l’OAM negherà l’iscrizione. Il Decreto introduce altresì obblighi di reportistica da parte dei prestatori di servizi in criptovalutee di portafoglio digitale , che si andranno ad aggiungere agli oneri già richiesti ai fini antiriciclaggio. L’art 5 del Decreto prevede che gli operatori dovranno comunicare trimestralmente entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento in via telematica all’OAM, i dati relativi alle operazioni in essere sul territorio della Repubblica e, nello specifico: - gli estremi identificativi del cliente come individuati nell’allegato 1 del Decreto;
- i dati sintetici relativi all’attività complessiva svolta per ogni singolo cliente, come individuati nel medesimo allegato 1 del Decreto.
2. Sanzioni
La mancanza di preventiva iscrizione al registro da parte degli operatori che vogliono operare in Italia (ovvero successiva, in caso di operatori già attivi prima dell’entrata in vigore del decreto) determina l’esercizio abusivo della loro attività ed è punita, ex art. 17-bis, comma 5, decreto legislativo 141/2010, con una sanzione amministrativa irrogata dal Ministero dell’economia e delle finanze da 2.065 a 10.329 euro. Inoltre, laddove le autorità competenti accertino l’esercizio abusivo in Italia dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di servizi di portafoglio digitale, gli stessi potranno accertare e contestare la violazione secondo quando previsto dalla legge n.689/1981, che potrebbe portare nel caso di attività svolta mediante siti internet, il sequestro degli stessi mediante oscuramento e inibizione ad accedervi.
3. Conclusioni
L’impianto normativo oggetto del nuovo Decreto del MEF si colloca tra i presidi normativi diretti alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo al fine di assicurare un più efficace monitoraggio delle attività in atto sul territorio italiano. L’obbligo di registrazione al registro dell’OAM, ormai necessario per operare in Italia, nonché i nuovi oneri di reportistica in capo agli operatori in valute virtuali, andranno ad incrementare i controlli già esistenti, accendendo i riflettori sull’attività degli operatori in criptovalute anche stranieri che, ora, dovranno necessariamente adattarsi agli ulteriori obblighi introdotti.
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