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Newsletter 14 gen 2025 · Italia

Piena entrata in vigore del MiCAR – prime indicazioni operative. Consob, Avviso al pubblico del 30 dicembre 2024.

6 min di lettura

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A far data dallo scorso 30 dicembre 2024, il Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (“MiCAR”), che ha introdotto nell’Unione una disciplina armonizzata per l’emissione, l’offerta al pubblico e la prestazione di servizi aventi a oggetto cripto-attività non riconducibili a strumenti finanziari o altri prodotti già regolamentati da atti legislativi dell’UE, è direttamente applicabile (alcune previsioni erano già applicabili dallo scorso 30 giugno).

Come noto, il MiCAR disciplina l’emissione, la negoziazione e la prestazione di servizi relativi alle seguenti tipologie di cripto-attività (art. 3.1):

i)        i token collegato ad attività (asset-referenced token – “ART”), che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o un diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali;

ii)      i token di moneta elettronica (e-money token – “EMT”), che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale;

iii)    le cripto-attività diverse dagli ART e dagli EMT (c.d. cripto-attività c.d. “other than”), che ricomprende anche gli “utility token”, e le frazioni di NFT, ad esempio quelle emesse in un’ampia serie o raccolta.

Su tale ultima categoria, gli NFT (non fungible tokens), vi è da dire che, ai sensi dell’art. 2, il MiCAR non si applica alle cripto-attività che sono uniche e non fungibili con altre cripto-attività. Al contempo, tenendo a mente anche alcune precisazioni contenute nei Consideranda del MiCAR, nonché a orientamenti e linee guida, si può affermare che l’unicità e la fungibilità vanno considerate anche sulla base del sottostante del token, che, ove frazionabile e rappresentato da un’ampia serie indistinta di NFTs, potrebbe rientrare nell’ambito del MiCAR, in particolare nella terza categoria di cripto-attività other-than. Ciò determina l’obbligo per gli emittenti di svolgere una serie di attività, comprensive della pubblicazione del white paper e della sua notifica alle autorità competenti (sebbene non sia richiesta autorizzazione).

L’adeguamento al MiCAR è stato integrato, in Italia, con il decreto legislativo n. 129 del 5 settembre 2024, che, tra le altre cose, ha regolato la disciplina transitoria stabilendo che i soggetti che svolgono attività relativa all'utilizzo di valuta virtuale e servizi di portafoglio digitale (VASP – virtual assets service providers) regolarmente iscritti, alla data del 27 dicembre 2024, nella sezione speciale del  registro tenuto dall’OAM, che presentino istanza  di  autorizzazione  ai sensi dell'articolo 62 MiCAR,  entro  il  30 giugno  2025,  possono  continuare   a   prestare   servizi   relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio  digitale  fino  al  30  dicembre  2025  o  fino  al rilascio o al diniego di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo  63 del MiCAR (che disciplina il regime autorizzativo dei CASP – crypto assets service providers), se questa data è anteriore. I VASP autorizzati assumeranno quindi la qualifica di CASP.

Il decreto legislativo 129/2024 di adeguamento, inoltre, ha delineato poteri e funzioni di Consob e Banca d’Italia quali autorità competenti per il nostro Paese.

In particolare, le norme attuative attribuiscono alla Banca d’Italia competenze di vigilanza prudenziale e gestione delle crisi, con riferimento agli emittenti di ART e EMT e ai CASP, e per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riferimento ai CASP e agli intermediari bancari e finanziari che agiscano come emittenti di ART e EMT; competenze di product intervention sugli EMT nonché – quando necessario per assicurare la stabilità del sistema finanziario – sugli ART e sulle criptoattività other-than. Alla Consob sono invece attribuite competenze di vigilanza in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti, ordinato svolgimento delle negoziazioni e tutela dei possessori di cripto-attività/clienti, con riferimento agli emittenti di ART e ai CASP, e in materia di offerta al pubblico e ammissione alle negoziazioni di crypto other-than; competenze di product intervention sugli ART e sulle crypto other-than, quando necessario per assicurare la tutela degli investitori, l’ordinato funzionamento e l’integrità dei mercati delle cripto-attività; competenze in tema di prevenzione e divieto degli abusi di mercato relativi alle criptoattività. Restano ferme le competenze esclusive della Banca d’Italia relative alla funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, che l’Istituto esercita sia come componente dell’Eurosistema sia a livello nazionale ai sensi dell’art. 146 del TUB.

Ad ogni modo, dal 30 dicembre 2024 gli operatori sono tenuti alla piena osservanza del MiCAR.

Al fine di favorire celerità ed efficienza dei processi, con la propria comunicazione n. 1/24 del 12 settembre 2024, la Consob ha, tra le altre cose, invitato i VASP a pianificare tempestivamente e con sufficiente anticipo l’adeguamento al MiCAR, e gli operatori che intendano avviare la prestazione di servizi per le cripto-attività ad adottare, in tempo utile, presidi organizzativo-procedurali, anche di controllo interno, e ha altresì invitato i soggetti interessati a presentare richieste di autorizzazioni/notifiche ad avviare interlocuzioni informali e preliminari per ricevere chiarimenti sugli elementi informativi e documentali da allegare alle istanze.

Con la Nota del 30 dicembre 2024, quindi, Consob ha pubblicato una tabella che fornisce le modalità di contatto della Consob in relazione all’invio delle istanze, delle notifiche e delle comunicazioni previste dal MiCAR, precisando, in materia di esposti e segnalazioni di whistleblowing, che la Consob non è competente a trattare esposti relativi a fatti antecedenti l’entrata in applicazione del MiCAR e non altrimenti riconducibili alle proprie funzioni di vigilanza.

 

Legge di bilancio - Novità in materia di cripto-attività (Commi 24-29)

Unitamente alla piena operatività del MiCAR, il nuovo anno porta novità in materia di cripto-attività anche sotto l’aspetto del trattamento fiscale. La Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2024 n. 207) prevede l’inasprimento – ancorché in via più favorevole rispetto a quanto inizialmente proposto durante l’iter di approvazione - del regime di tassazione per le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate.

Difatti, a decorrere dal 1° gennaio 2026, i redditi di cui sopra saranno assoggetti ad un’imposta sostitutiva del 33% in luogo dell’attuale 26%. Inoltre, verrà abolita la soglia di esenzione attualmente fissata ad 2.000 euro.

Infine, viene riproposta la facoltà di affrancare – ossia il riconoscimento quale costo fiscalmente rilevante - il valore delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2025 mediante versamento di un’imposta sostitutiva del 18% da applicarsi sul valore normale ai sensi dell’art. 9 del TUIR. Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2025 in un’unica soluzione oppure in tre rate annuali di pari importo con applicazione di un tasso di interesse annuo del 3% dovuto sulle rate successive alla prima.

Il valore affrancato produce i suoi effetti ai fini della determinazione delle plusvalenze mentre non consente il realizzo di minusvalenze  utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 68 del D.P.R. n. 917/1986.

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