Home / Pubblicazioni / Protocollo condiviso di aggiornamento per il contrasto...

Protocollo condiviso di aggiornamento per il contrasto al SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro

04/07/2022

Il 30 giugno 2022, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 negli ambienti di lavoro”.

Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi del 14 marzo 2020, il 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021, prevedendo per i datori di lavoro l’obbligo di aggiornare il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le nuove misure di precauzione di seguito elencate (per quanto concerne gli aspetti principali).

Informazione
Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare.

Ingresso
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota –-saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2. Le stesse dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Gestione appalti
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente.
L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Dispositivi di protezione
Fermi gli obblighi previsti da altre disposizioni legislative, l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni
settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), viene definito un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.
Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. 

Lavoro agile
Pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell’emergenza pandemica, si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.
 

Autori

Foto diFabrizio Spagnolo
Fabrizio Spagnolo
Partner
Roma
Foto diFederico Pisani
Federico Pisani
Senior Associate
Roma
Elsa Mora