Home / Pubblicazioni / Pubblicato il regolamento Consob sull'equity crowdfunding:...

Pubblicato il regolamento Consob sull'equity crowdfunding: nuove opportunità per le start-up italiane

02/08/2013

La CONSOB ha adottato l'atteso regolamento in materia di equity crowdfunding con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2013 (di seguito, il "Regolamento").

Il Regolamento dà attuazione agli artt. 50-quinquies (Gestione di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative) e 100-ter (Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), precedentemente introdotti dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto Crescita 2.0) convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Con il termine crowdfunding si fa riferimento a quelle attività di finanziamento di progetti da parte di una massa di investitori (crowd), attraverso dazioni in denaro (funding) effettuate via Internet per il tramite di piattaforme online. Il crowdfunding assume la forma dell'equity crowdfunding quando la raccolta dei finanziamenti avviene attraverso lo svolgimento di offerte di capitali di rischio, finalizzate alla sottoscrizione di strumenti finanziari.

La disciplina del Decreto Crescita 2.0 riguarda uno specifico modello di equity crowdfunding, avente ad oggetto investimenti nel capitale di rischio di startup innovative ad alto contenuto tecnologico, come definite nello stesso decreto.

Secondo il decreto sia le società di nuova costituzione che quelle già operative, purché costituite da non più di 48 mesi, sono considerate start up innovative in presenza di alcuni requisiti tra i quali a titolo meramente esemplificativo:

  • oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non superiore ai 5 milioni di euro;
  • spese in ricerca e sviluppo almeno pari al 30% del maggior valore tra costi e valore totale della produzione;
  • titolarità o possesso di licenza di almeno una privativa relativa a un’invenzione industriale o biotecnologica.

L'art. 50-quinques del Testo Unico della Finanza riserva l'attività di gestione di portali on-line che esercitano l'attività di equity crowdfunding ai seguenti soggetti (gestori):

  • società iscritte in un apposito registro tenuto dalla CONSOB, a condizione che tali società trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi del capitale esclusivamente a banche ed imprese di investimento; e
  • imprese di investimento e banche autorizzate ai relativi servizi di investimento, che sono soggette a semplice annotazione in una sezione speciale del registro tenuto dalla CONSOB.

Il Regolamento ha formalmente istituito tale registro, disciplinando le modalità di iscrizione e definendo i requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo delle società iscritte, nonché i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in tali società.

Con il Regolamento sono state definite le regole di condotta cui devono conformarsi i gestori, i quali dovranno adempiere a specifici obblighi informativi nei confronti degli investitori in relazione alla gestione del portale, all'investimento in start-up innovative ed alle singole offerte. A titolo meramente esemplificativo si prevede che il gestore è tenuto ad assicurare in favore degli investitori non professionali il diritto di recedere da un ordine di adesione, senza alcuna spesa, entro sette giorni decorrenti dalla data dell'ordine.

I gestori di portali diversi dalle imprese di investimento o dalle banche sono tenuti a trasmettere gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative a banche ed imprese di investimento, le quali, a loro volta, dovranno operare nei confronti degli investitori nel rispetto delle disposizioni cui sono soggetti gli intermediari finanziari ai sensi del Testo Unico della Finanza, salvo che il controvalore degli ordini di adesione degli investitori non superi determinate soglie (Euro 500 per singolo ordine ed Euro 1.000 annui, considerando gli ordini complessivi annuali impartiti da investitori-persone fisiche; Euro 5.000 per singolo ordine ed Euro 10.000 annui, considerando gli ordini complessivi impartiti da investitori-persone giuridiche).

Quanto alla disciplina delle offerte tramite portali on-line, il gestore è tenuto a verificare che lo statuto o l'atto costitutivo della start-up innovativa presenti determinate caratteristiche (tra cui il diritto di recesso o il diritto di co-vendita in favore degli investitori non professionali in caso di cambio di controllo, la comunicazione alla società e pubblicazione dei patti parasociali sul sito Internet dell'emittente) e che una quota pari ad almeno il 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative. La provvista necessaria al perfezionamento degli ordini di adesione alle offerte dovrà essere costituita in un conto indisponibile intestato all'emittente, acceso presso le banche o le imprese di investimento a cui sono trasmessi gli ordini.

Si prevede, inoltre, che gli investitori possano esercitare il diritto di revocare la propria adesione qualora, nel periodo di tempo intercorrente tra l'adesione all'offerta ed il momento in cui la stessa è definitivamente chiusa, sopravvenga un fatto nuovo o si accerti che le informazioni fornite all'investitore erano errate.

Con la pubblicazione del Regolamento l'Italia diventa il primo Paese in Europa a dotarsi di una specifica normativa in materia di equity crowdfunding.


Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l’assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l’espressione di un parere professionale. La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.

Fonte
CMS Italia Newsletter | 2 Agosto 2013
Leggi tutto

Autori

Foto diPaolo Bonolis
Paolo Bonolis
Partner
Roma
Foto diItalo de Feo
Italo de Feo
Partner
Roma