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Sezioni unite inammissibilità del cumulo tra indennizzo e risarcimento

01 ott 2018 Italia 1 min di lettura

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La Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 12565 del 22.05.2018, ha preso posizione sulla vexata quaestio del cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno. La questione può essere riassunta nei seguenti termini: nella liquidazione del danno da fatto illecito, si deve tener conto, detraendolo, del vantaggio sotto forma di indennizzo assicurativo che l'assicurato ha ottenuto in conseguenza del medesimo fatto? Su questo tema si sono manifestati nel tempo due orientamenti contrapposti. L'orientamento tradizionale (Cass., n. 4019/1954, n. 971/1968, n. 961/1970, n. 1347/1970, n. 3562/1971, n. 4473/1985, n. 2051/1988, n. 1135/1999; n. 19766/2003) ammette, a determinate condizioni, il cumulo. In particolare, sostiene che l'assicurato-danneggiato possa sommare indennizzo e risarcimento se l'assicuratore non esercita la surrogazione. Presupposto di tale indirizzo è l'adesione alla tesi che subordina l'efficacia della surrogazione (e dunque la successione dell'assicuratore nel diritto di credito del danneggiato) alla manifestazione di volontà di valersi di tale diritto nei confronti del danneggiante (ed. denuntiatid). 

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Assinews 10/2018
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