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Società di investimento semplice: pubblicati i nuovi Orientamenti di vigilanza congiunti Banca d’Italia-Consob

In data 6 luglio 2021 la Banca d’Italia ha pubblicato i nuovi orientamenti di vigilanza (di seguito, per brevità, gli “Orientamenti”) in materia di Società di Investimento Semplice (di seguito, per brevità, “SiS”).

Come noto, le SiS sono gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che, in ragione delle loro ridotte dimensioni e complessità, rientrano nell’ambito di applicazione del regime semplificato previsto per i gestori sottosoglia ai sensi della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD).

Segnatamente, gli Orientamenti (i) effettuano una ricognizione delle principali disposizioni applicabili alle SiS, (ii) indicano la procedura applicabile in caso di superamento non temporaneo del limite di patrimonio netto di cui all’art. 1, comma 1, lett. i-quater, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF).
Prima di analizzare i principali contenuti degli Orientamenti, giova rammentare che gli stessi non hanno carattere cogente; pertanto le SiS, al fine di rispettare la disciplina loro applicabile, hanno la facoltà di comunicare alla Banca d’Italia in fase di autorizzazione e, successivamente, alla Banca d’Italia e alla Consob, nell’ambito dell’informativa resa su base periodica tramite la relazione sulla struttura organizzativa, l’intenzione di adottare misure diverse da quelle indicate negli Orientamenti.

Nel merito, le Autorità di Vigilanza in parola verificano che tali misure siano efficaci e adeguate e, laddove all’esito di tale analisi le misure non dovessero risultare soddisfacenti ad assicurare il rispetto della disciplina applicabile, sia la Banca d’Italia che la Consob possono adottare i provvedimenti di vigilanza previsti dalla legge.

Resta fermo in ogni caso il potere della Banca d’Italia di verificare in via continuativa, in base a tutte le informazioni di cui dispone, la permanenza delle condizioni previste per il rilascio dell’autorizzazione.

Premesso quanto sopra, gli Orientamenti rammentano in via preliminare il quadro normativo applicabile alle SiS precisando che, con riferimento alla disciplina nazionale, per quanto non espressamente disciplinato o derogato dagli artt. 1, comma 1, lett. i-quater, e 35-undecies, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del TUF, le SiS sono soggette alla medesima disciplina applicabile alle Sicaf. Gli Orientamenti riportano altresì tutte le norme secondarie attuative delle disposizioni del TUF applicabili alle SiS rammentando, al contempo, che le stesse sono altresì tenute al rispetto della normativa nazionale vigente in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Quanto, invece, alle misure di matrice comunitaria direttamente applicabili negli Stati Membri, nel caso di SiS la cui commercializzazione è rivolta ad investitori retail, trovano applicazione (i) il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 (c.d. Regolamento PRIIPs) e relativo regolamento attuativo, ove rilevanti nonchè (ii) il Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017 (c.d. Regolamento Prospetto) e relativi regolamenti attuativi, ove rilevanti.

Con riferimento al contenuto degli Orientamenti si riportano nel seguito, ordinate per macro-aree, le relative principali previsioni:

(i)    Sistema di governo e controllo

Gli Orientamenti evidenziano il ruolo e la responsabilità degli organi aziendali ai fini della definizione di un sistema di governo e controllo adeguato ed efficace. A questo fine, la composizione degli organi aziendali, per numero e professionalità, dovrebbe garantire l'efficace assolvimento dei rispettivi compiti.

Nel merito, la ripartizione di competenze tra gli organi aziendali dovrebbe essere definita in modo chiaro e garantire una costante dialettica interna, evitando sovrapposizioni di competenze che possano incidere sulla funzionalità aziendale.
Inoltre, gli Orientamenti prevedono, inter alia, che l’operato degli organi aziendali debba essere documentato per consentire un controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, i verbali delle riunioni degli organi aziendali devono illustrare in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni e le loro motivazioni.

Sistema di gestione dei rischi e di controllo interno

A mente degli Orientamenti, le SiS devono dotarsi di un sistema di gestione dei rischi e di controllo interno proporzionato alla propria complessità organizzativa, dimensionale ed operativa.
In particolare, il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno racchiude l’insieme delle regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure finalizzate ad assicurare un’efficace gestione e controllo dei rischi a cui le SiS o il patrimonio gestito sono esposti, nonché la verifica della conformità dell’attività svolta con le norme di legge, regolamentari e statutarie ad essa applicabili e con le procedure interne che la società ha definito per osservarle.

In generale, gli Orientamenti chiariscono che si ritiene adeguato alle SiS un assetto del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno analogo a quello previsto per i gestori sottosoglia, che possono accentrare le funzioni aziendali di controllo in un’unica funzione di controllo.

Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo per le SiS di informare la Banca d’Italia e la Consob dell’esito dei controlli effettuati attraverso l’invio delle relazioni delle funzioni aziendali di controllo o della funzione di controllo unica, ove istituite, ovvero della relazione predisposta dall’amministratore con deleghe in materia di controlli.

Le SiS potrebbero, infine, attribuire a soggetti terzi funzioni di controllo nel rispetto dei principi generali previsti in tema di “Delega di funzioni”, a condizione che i controlli sulle diverse tipologie di rischio continuino a essere efficaci.
Segnatamente, gli Orientamenti evidenziano che le SiS dovrebbero descrivere il proprio sistema di gestione dei rischi e di controllo interno all’interno della relazione sulla struttura organizzativa, motivandone l’adeguatezza rispetto alla propria complessità organizzativa, dimensionale e operativa.

Delega di funzioni

Gli Orientamenti precisano poi che le SiS possono delegare talune funzioni operative essenziali o importanti unicamente a fornitori di servizi terzi dotati di idonei requisiti in termini di professionalità, onorabilità e indipendenza. In particolare, le SiS devono delegare la funzione di gestione di portafoglio solo a intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione collettiva o di gestione di portafogli.

In generale, in caso di delega di funzioni operative essenziali o importanti, le SiS devono essere in grado di dimostrare che il soggetto terzo sia qualificato e capace di esercitare le funzioni delegate con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Nel merito, con riferimento alla delega della funzione di gestione del portafoglio o di gestione del rischio, le SiS non devono conferire queste funzioni a soggetti i cui interessi potrebbero confliggere con quelli della SiS o dei suoi investitori, a meno che tali soggetti non abbiano separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento della funzione di gestione del portafoglio o di gestione del rischio dagli altri compiti potenzialmente confliggenti e i potenziali conflitti di interesse siano stati opportunamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori.

(ii)  Previsioni prudenziali

Assicurazione sulla responsabilità professionale

In via preliminare, gli Orientamenti segnalano che per far fronte ai rischi derivanti dall’attività svolta dalle SiS risulta adeguata la stipula di un’assicurazione sulla responsabilità professionale che presenti le caratteristiche di cui all’art. 15 del regolamento delegato (UE) 231/2013.

Segnatamente, la verifica dell’adeguatezza, nel continuo, della polizza a coprire i rischi di responsabilità professionale della SiS deve essere condotta dalle funzioni aziendali di controllo o dalla funzione di controllo unica oppure, nel caso in cui non sia stata prevista l’istituzione di specifiche funzioni aziendali di controllo, dall’amministratore con deleghe in materia di controlli.

Contenimento e frazionamento del rischio

Con espresso riferimento alla disciplina prudenziale, gli Orientamenti precisano che le SiS, al fine di assicurare la sana e prudente gestione dell’intermediario, devono ispirare la propria attività a principi di contenimento e frazionamento del rischio coerenti con la propria politica di investimento e con le tipologie di investitori ammessi.

Gli Orientamenti, inter alia, precisano inoltre che nonostante il vincolo di investimento, le SiS possono detenere liquidità per esigenze di tesoreria e che, in tal caso, con riferimento alla detenzione delle disponibilità liquide della SiS, resta ferma l’applicazione della disciplina in tema di depositari di cui agli articoli 47 e 48 del TUF e delle relative disposizioni attuative.

Criteri e modalità di valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio della SiS
A mente degli Orientamenti, le SiS devono dotarsi di politiche, procedure, anche di controllo, strumenti informativi, risorse tecniche e professionali che assicurino una rappresentazione chiara, veritiera e corretta del valore corrente degli asset in cui è investito il fondo e che ne prevengano l’eventuale sovrastima.

Nel merito, l’organo di gestione, in linea con i principi contabili applicabili, deve definire politiche e procedure di valutazione delle attività che assicurino – tenuto conto anche della natura tendenzialmente illiquida delle attività in cui è investito il patrimonio della SiS – che il valore delle attività e delle passività sia correttamente valutato.

L’organo di controllo della SiS e le competenti funzioni aziendali di controllo devono poi verificare periodicamente la fedele e corretta attuazione dei criteri e delle modalità di valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio della stessa.

(iii) Processo decisionale, conflitti di interesse e trattazione dei reclami

Sul punto, tenuto conto anche della natura tendenzialmente illiquida delle attività in cui è investito il patrimonio della SiS, gli Orientamenti prevedono che il processo di investimento deve basarsi sull’adeguata conoscenza e comprensione delle attività investibili, sulla coerenza delle operazioni di investimento con gli obiettivi, la strategia di investimento e il profilo di rischio della SiS, nonché sulla definizione di un business plan da sottoporre a regolare aggiornamento e monitoraggio, al fine di operare nel miglior interesse dei partecipanti.

Segnatamente, tenuto conto delle diverse fasi in cui il processo decisionale è articolato (origination, due diligence, approvazione, implementazione e monitoraggio), la SiS deve procedere alla chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità degli attori che intervengono in ciascuna fase. Inoltre, lo svolgimento delle differenti fasi del processo deve essere formalizzato in modo tale consentire la ricostruibilità ex post dello stesso.

Le SiS, inoltre, devono adottare (i) presidi per l’identificazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse e la comunicazione delle stesse ai propri partecipanti e (ii) procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dagli investitori.

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Quanto, infine, alle indicazioni per le SiS in caso di superamento non temporaneo del limite di patrimonio netto, é previsto che la SiS debba effettuare una valutazione al fine di determinare se il superamento sia di natura temporanea o meno.

In particolare, laddove il superamento non sia ritenuto temporaneo e la SiS intenda richiedere l’autorizzazione come gestore sopra soglia, la società ne dovrà dare comunicazione alla Banca d’Italia entro trenta giorni dal superamento del limite.

Analoga comunicazione è data alla Banca d’Italia dalla SiS che, pur in assenza di superamento non temporaneo della soglia di cui all’art. 1, comma 1, lett. i-quater, punto 1), del TUF, intenda assoggettarsi volontariamente, in qualsiasi momento successivo al rilascio dell’autorizzazione, al regime delle SICAF sottosoglia o di quelle ordinarie (c.d. opt in).

Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d’Italia rende noto se non esistono motivi ostativi a continuare l’operatività sopra la soglia di cui all’art. 1, comma 1, lett. i- quater, punto 1), del TUF.
 

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