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Anche la Cassazione aderisce all’applicazione tardiva dell’agevolazione Tremonti Ambientale

19/11/2020

La sentenza n. 15982 dello scorso 27 luglio 2020 rappresenta la prima sentenza di legittimità (dopo un profluvio di commissioni tributarie provinciali e regionali) che si esprime sul tema dell’applicabilità dell’agevolazione Tremonti Ambientale di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 alle società veicolo che detengono impianti fotovoltaici.

Dopo un lungo e sofferto iter giurisprudenziale si giunge infine al massimo riconoscimento di quanto era peraltro già stato riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate (seppur solo con Risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016) ovvero che gli impianti fotovoltaici che beneficiano del c.d. II Conto Energia (di cui al D.M. 5 luglio 2012) possono beneficiare del cumulo dell’agevolazione in commento con la tariffa incentivante (seppur entro il limite del 20% di risparmio d’imposta conseguito rispetto al costo dell’investimento sostenuto).

A parere della Corte, “la mancata immediata fruizione del beneficio fiscale nel relativo anno di imposta non può dirsi imputabile ad una scelta discrezionale della società ma all'incertezza interpretativa relativa alla cumulabilità delle agevolazioni consistenti nella tariffa incentivante prevista dal conto energia, di cui già usufruiva la società, e della detassazione degli investimenti ambientali previsti dalla c.d. Tremonti ambientale”. Con interpretazione costituzionalmente orientata, ma non per questo meno ardita, la sentenza afferma dunque il principio generale dell’emendabilità delle dichiarazioni dei redditi (non solo per rimediare ad errori materiali) e ammette, di conseguenza, la possibilità di beneficiare “ora per allora” dell’agevolazione. Per l’effetto, la sentenza sconfessa del tutto le conclusioni cui era pervenuta la Commissione Tributaria Regionale (la cui sentenza è stata impugnata davanti alla Corte di Cassazione) secondo cui la scelta del contribuente (vale a dire di non esporre nella dichiarazione originaria la perdita derivante dall’agevolazione, scomputabile e riportabile a nuovo) era stata operata “discrezionalmente ed in totale autonomia, sulla scorta dell’interpretazione più cautelativa (…) e non di un errore suscettibile di correzioni”.

Sebbene la posizione della maggior parte degli operatori del settore fosse già (a buon senso) allineata alle conclusioni di cui sopra, il conforto della Cassazione dovrebbe (altrettanto a buon senso) consentire di accelerare la gestione dei rimborsi delle imposte indebitamente versate per gli anni pregressi, sovente rallentati non tanto per ragioni di merito, quanto sulla base di motivi asseritamente procedurali.

Difatti, nella misura in cui si ammette l’emendabilità delle dichiarazioni dei redditi per beneficiare tardivamente dell’agevolazione (anche sulla base di normativa pro tempore vigente che non lo prevedeva), a maggior ragione dovrebbe ritenersi ammissibile la presentazione di dichiarazioni dei redditi “a favore” entro il maggior termine di cui all’art 43 del d.p.r. 600/1973 (modalità prevista dalla normativa vigente, tutt’oggi non sempre riconosciuta come valida dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate).

Una lettura estensiva dei principi affermati dalla Cassazione dovrebbe quindi auspicabilmente contribuire a trovare spazi interpretativi che al momento possono solo intravedersi per poter beneficiare per gli anni a venire dell’agevolazione senza dover ricorrere al solve et repete.

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